Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 41 capoverso 2 e 64 capoverso 4 dell’ordinanza del 15 settembre 2017 sull’alcol, ordina:
La presente ordinanza stabilisce:
- a.
il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all’imposta;
- b.
il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all’immagazzinamento di etanolo non assoggettato all’imposta.
Art. 2Calcolo degli ammanchi e delle perdite
1 Il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose avviene in modo forfettario in base ai valori stabiliti nell’allegato.
2 Il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all’immagazzinamento di etanolo non assoggettato all’imposta è pari al 2 per cento. Il calcolo si basa sull’inventario.
3 Se le bevande distillate sono immagazzinate in recipienti destinati al consumatore finale, non si possono far valere ammanchi o perdite.
Art. 3Superamento dei valori forfettari
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).Se a causa di particolari metodi di produzione o di immagazzinamento si può comprovare il superamento regolare dei valori forfettari, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini può, su richiesta, concordare altri valori con la persona autorizzata.
Art. 4Deduzione degli ammanchi e delle perdite dalla quantità di bevande distillate determinante ai fini dell’imposizione
Nel calcolo della quantità di bevande distillate determinante ai fini dell’imposizione sono dedotti gli ammanchi e le perdite.
Art. 5Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 1997 1477, 1999 1810]L’ordinanza del 10 giugno 1997 concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d’imposta, è abrogata.
Art. 6Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.