Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 22 giugno 1951 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione; in esecuzione delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni, decreta:
I. Pretesa senza causa legittima a uno sgravio d’imposta
1. In generale
1 Della riduzione d’imposte riscosse alla fonte (detta qui di seguito «sgravio d’imposta») garantita da uno Stato estero in virtù di una convenzione internazionale conchiusa dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (detta qui di seguito «convenzione») non devono fruire persone che secondo la convenzione non vi hanno diritto (dette qui di seguito «persone non aventi diritto ai vantaggi della convenzione»).
2 La pretesa a uno sgravio d’imposta è considerata senza causa legittima:
- a.
- b.
2. Pretesa abusiva a uno sgravio d’imposta
1 Una persona fisica, una persona giuridica o una società di persone con domicilio o sede in Svizzera pretende abusivamente uno sgravio d’imposta quando la pretesa avrebbe per conseguenza che di una parte essenziale dello sgravio fruirebbero, direttamente o indirettamente, persone non aventi diritto ai vantaggi della convenzione.
2 Uno sgravio d’imposta è, in modo particolare, preteso abusivamente quando riguarda entrate:
- a.
che, per una parte essenziale, sono, direttamente o indirettamente, impiegate a soddisfare diritti di persone non aventi diritto ai vantaggi della convenzione; di regola, è equiparato al soddisfacimento di diritti l’impiego di entrate per ammortare beni il cui controvalore è stato o è conferito, direttamente o indirettamente, a persone non aventi diritto ai vantaggi della convenzione;
- b.
di cui fruisce una persona giuridica con sede in Svizzera, alla quale persone non aventi diritto ai vantaggi della convenzione sono, per una parte essenziale, direttamente o indirettamente, interessate mediante partecipazioni, o in altro modo, e che non distribuisce utili adeguati;
- c.
di cui fruisce, in base a un rapporto fiduciario, un fiduciante non avente diritto ai vantaggi della convenzione;
- d.
di cui fruiscono una fondazione di famiglia con sede in Svizzera o una società di persone che pur avendo la sede in Svizzera non vi esercita un’azienda, alle quali sono interessate, per una parte essenziale, persone non aventi diritto ai vantaggi della convenzione.
II. Procedura
1. Accertamento della fattispecie
Le autorità fiscali dei Cantoni e della Confederazione possono esigere che le persone che presentano un’istanza di sgravio d’imposta o le persone che fruiscono dello sgravio forniscano le informazioni, i certificati e i documenti giustificativi necessari.
2. Provvedimenti
1 Quando l’autorità fiscale competente rileva, sia in proprio, sia sulla scorta d’informazioni pervenutele da un’autorità fiscale svizzera o straniera, che uno sgravio d’imposta è o è stato preteso senza causa legittima, essa deve:
- a.
rifiutare di apporre sul modulo dell’istanza l’attestazione richiesta;
- b.
rifiutare di trasmettere o vietare che venga trasmesso il modulo dell’istanza;
- c.
revocare un’attestazione già data;
- d.
procedere all’esazione, per conto dell’autorità fiscale dello Stato contraente, dell’imposta alla fonte di tale Stato nella misura in cui lo sgravio d’imposta è stato preteso senza causa legittima;
- e.
informare l’autorità fiscale dello Stato contraente che uno sgravio d’imposta è stato preteso senza causa legittima, qualora non sia in altro modo possibile né correggere il difetto, né impedire efficacemente che in futuro venga preteso un tale sgravio d’imposta.
2 Le autorità fiscali dei Cantoni e della Confederazione s’informano vicendevolmente degli sgravi d’imposta senza causa legittima da esse accertati e dei provvedimenti che intendono prendere o hanno presi.
3 I rapporti con le autorità fiscali straniere (cpv. 1 lett. c ed e) e l’esazione delle imposte alla fonte straniere (cpv. 1 lett. d) sono di competenza esclusiva dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
4 Sono riservate le disposizioni più ampie dei decreti del Consiglio federale o degli accordi con le autorità straniere concernenti l’esecuzione delle convenzioni, e quelle relative al perseguimento penale di cui all’articolo 6.
3. Decisioni e rimedi giuridici
1 Quando l’autorità fiscale competente intende rifiutare un’attestazione, non trasmettere un’istanza, revocare un’attestazione, chiedere l’esazione di un’imposta straniera o informare un’autorità fiscale straniera che uno sgravio d’imposta è stato preteso senza causa legittima, essa ne deve informare l’interessato per iscritto. Se questi solleva delle obiezioni, l’autorità fiscale competente pronuncia una decisione. Questa deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.
2 Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
3 Le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti l’esazione di un’imposta straniera (art. 4 cpv. 1 lett. d), passate che siano in giudicato, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento.
- Nuovo testo giusta il n. II 49 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
- RS 281.1
III. Disposizioni penali
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene senza causa legittima uno sgravio d’imposta, è punito conformemente all’articolo 61 della legge su l’imposta preventiva.
2 Chiunque, senza che sia data la fattispecie del capoverso 1,
- a.
fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un’istanza di sgravio d’imposta o presenta documenti suppositizi per giustificare fatti rilevanti;
- b.
fornisce, come istante, informazioni inesatte;
- c.
fa valere diritti che non gli competono;
- d.
intralcia, impedisce o rende impossibile l’esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali;
- e.
non dà seguito alle ingiunzioni concernenti la restituzione di imposte estere alla fonte,
è punito conformemente all’articolo 62 della legge su l’imposta preventiva.
3 Per il rimanente, alle infrazioni si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 64 e 67 della legge su l’imposta preventiva.
- Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1960).
IV. Disposizioni finali
1. Esecuzione
1 Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane può emanare le prescrizioni di procedura necessarie.
2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni prende o ordina i provvedimenti necessari per l’applicazione uniforme ed esatta della presente ordinanza.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3343).
2. …
- Abrogato dal n. IV 17 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
3. Entrata in vigore
1 La presente ordinanza 1 entra in vigore il 31 dicembre 1962.
2 Essa si applica a tutti gli sgravi d’imposta chiesti per le entrate maturate dopo il 31 dicembre 1961.
3 In deroga al capoverso 2 sono applicabili:
- a.
l’articolo 6: a tutti i fatti intervenuti dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza;
- b.
l’articolo 8: a tutte le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni intimate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
- Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3343). Di detta mod. è tenuto conto in tutta la disposizione.