Législation

Ordinanza del 9 marzo 2001 sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

RS 642.141In vigoreStato 01.01.20216 articoli

Cosa si sta preparando

Progetti di revisione che toccano RS 642.141, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2018 1827atto di base Ordinanza sull'adeguamento di ordinanze alla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativain vigore il 01.01.2021
    abrogato: art. 4
  • RU 2013 2773atto di base Ordinanza sulle basi temporali dell'imposta federale direttain vigore il 01.01.2014
    abrogato: art. 1 · modificato: art. 2

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 74 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), ordina:

Art. 11

  1. Abrogato dal n. II 3 dell’all. all’O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

Art. 2Contribuenti assoggettati all’imposta in parecchi Cantoni

1

 Se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni.

2

 Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede.1

3

 L’autorità fiscale del Cantone di domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali modifiche della dichiarazione d’imposta.

4

 La procedura è retta dal diritto procedurale cantonale.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

Art. 3Competenza in casi particolari

È considerato Cantone di domicilio o di sede ai sensi dell’articolo 2 anche:

  1. a.

    il Cantone in cui si trova la maggior parte degli elementi imponibili più importanti del contribuente che non ha domicilio, dimora o sede fiscale in Svizzera e in virtù dell’appartenenza economica è assoggettato all’imposta in diversi Cantoni;

  2. b.

    il Cantone in cui si trova la sede fiscale della persona giuridica alla fine del periodo fiscale, a causa del trasferimento da un Cantone all’altro durante questo periodo (art. 22 cpv. 1 LAID);

  3. c.

    ...

Art. 41

  1. Abrogato dal n. I 3 dell’O dell’11 apr. 2018 sull’adeguamento di ordinanze alla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1827).

Art. 5Obblighi di procedura in caso di acquisto di fondi sostitutivi a livello intercantonale

1

 In caso di acquisto di fondi sostitutivi secondo gli articoli 8 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere d ed e e 24 capoverso 4 LAID in un altro Cantone, il contribuente deve fornire alle autorità di tassazione di ciascuno dei Cantoni interessati le informazioni e le pezze giustificative concernenti l’operazione di acquisto nel suo insieme.

2

 Il Cantone che concede l’acquisto di fondi sostitutivi comunica la sua decisione all’autorità di tassazione del Cantone in cui si trova il fondo sostitutivo.

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).