Législation

Ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

RS 642.124In vigoreStato 01.01.20226 articoli

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  • RU 2021 432Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse · atto di base Ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e impostein vigore il 01.01.2022
    modificato: art. 3, 4, 5
  • RU 2001 1057atto di base Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale direttain vigore il 01.01.2001
    introdotto: art. 1

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento delle finanze (DFF), visti gli articoli 161 a 164 e 168 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD); visto l’articolo 1 lettera c dell’ordinanza del 18 dicembre 1991 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta, ordina:

Art. 1Scadenze

1

 Il termine generale di scadenza è il 1° marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o definitivo giusta l’articolo 162 capoverso 1 LIFD. Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi inferiori a 300 franchi.1

2

 Sono salvi i termini particolari di scadenza a tenore dell’articolo 161 capoversi 3 e 4 LIFD.

3

 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell’esercizio commerciale per le persone giuridiche il cui esercizio commerciale non coincide con l’anno civile (periodo fiscale giusta l’art. 79 cpv. 2 LIFD).

  1. Per. introdotto dal n. I dell’O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1057). Giusta il n. II di detta mod. si applica per la prima volta alle imposte del periodo fiscale 2001.

Art. 2Riscossione a rate anticipate

1

 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, se ne fa domanda, a riscuotere, anticipatamente e a rate, l’imposta federale diretta.

2

 Sui pagamenti rateali è concesso un interesse rimunerativo ai sensi dell’articolo 4.

3

 L’interesse di mora non è dovuto nei casi di riscossione a rate anticipate.

Art. 3Interesse di mora

1

 L’interesse decorre 30 giorni:

  1. a.

    dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio;

  2. b.

    dopo il termine originario di scadenza per i casi di ricupero d’imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD);

  3. c.

    dopo la notificazione di decisioni di multe e spese ai sensi dell’articolo 185 LIFD.

2

 Il tasso d’interesse di mora è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 20211 sui tassi d’interesse.2

3

 Il tasso d’interesse si applica a tutti i crediti fiscali, multe e spese del relativo anno civile. Il tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

  1. RS 631.014
  2. Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).

Art. 4Interesse rimunerativo

1

 Fatto salvo il capoverso 2, l’interesse rimunerativo è concesso:

  1. a.

    sui pagamenti rateali e su altri pagamenti eseguiti prima della scadenza, dal momento in cui il pagamento è pervenuto fino alla scadenza originaria;

  2. b.

    sugli averi dei contribuenti, pure dopo la scadenza originaria, sempreché tali crediti siano riconducibili a pagamenti volontari.

2

 Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

3

 Il tasso d’interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 20211 sui tassi d’interesse.2 I Cantoni che riscuotono l’imposta a rate anticipate possono applicare tale tasso d’interesse oltre il relativo anno civile e sino alla scadenza dell’imposta.

  1. RS 631.014
  2. Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).

Art. 5Interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire

1

 È concesso un interesse sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio definitivo o provvisorio successivamente ridotto.

2

 Il tasso d’interesse rimunerativo sulle eccedenze d’imposta da restituire è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 20211 sui tassi d’interesse.2

3

 Il tasso d’interesse si applica a tutti i crediti dei contribuenti nel relativo anno civile.

  1. RS 631.014
  2. Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica per la prima volta alle imposte dell’anno 1995.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).