Il Dipartimento delle finanze (DFF), visti gli articoli 161 a 164 e 168 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD); visto l’articolo 1 lettera c dell’ordinanza del 18 dicembre 1991 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta, ordina:
1 Il termine generale di scadenza è il 1° marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o definitivo giusta l’articolo 162 capoverso 1 LIFD. Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi inferiori a 300 franchi.1
2 Sono salvi i termini particolari di scadenza a tenore dell’articolo 161 capoversi 3 e 4 LIFD.
3 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell’esercizio commerciale per le persone giuridiche il cui esercizio commerciale non coincide con l’anno civile (periodo fiscale giusta l’art. 79 cpv. 2 LIFD).
- Per. introdotto dal n. I dell’O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1057). Giusta il n. II di detta mod. si applica per la prima volta alle imposte del periodo fiscale 2001.
Art. 2Riscossione a rate anticipate
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, se ne fa domanda, a riscuotere, anticipatamente e a rate, l’imposta federale diretta.
2 Sui pagamenti rateali è concesso un interesse rimunerativo ai sensi dell’articolo 4.
3 L’interesse di mora non è dovuto nei casi di riscossione a rate anticipate.
Art. 3Interesse di mora
1 L’interesse decorre 30 giorni:
- a.
dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio;
- b.
dopo il termine originario di scadenza per i casi di ricupero d’imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD);
- c.
dopo la notificazione di decisioni di multe e spese ai sensi dell’articolo 185 LIFD.
2 Il tasso d’interesse di mora è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 20211 sui tassi d’interesse.2
3 Il tasso d’interesse si applica a tutti i crediti fiscali, multe e spese del relativo anno civile. Il tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
- RS 631.014
- Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).
Art. 4Interesse rimunerativo
1 Fatto salvo il capoverso 2, l’interesse rimunerativo è concesso:
- a.
sui pagamenti rateali e su altri pagamenti eseguiti prima della scadenza, dal momento in cui il pagamento è pervenuto fino alla scadenza originaria;
- b.
sugli averi dei contribuenti, pure dopo la scadenza originaria, sempreché tali crediti siano riconducibili a pagamenti volontari.
2 Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.
3 Il tasso d’interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 20211 sui tassi d’interesse.2 I Cantoni che riscuotono l’imposta a rate anticipate possono applicare tale tasso d’interesse oltre il relativo anno civile e sino alla scadenza dell’imposta.
- RS 631.014
- Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).
Art. 5Interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire
1 È concesso un interesse sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio definitivo o provvisorio successivamente ridotto.
2 Il tasso d’interesse rimunerativo sulle eccedenze d’imposta da restituire è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 20211 sui tassi d’interesse.2
3 Il tasso d’interesse si applica a tutti i crediti dei contribuenti nel relativo anno civile.
- RS 631.014
- Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).
Art. 6Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica per la prima volta alle imposte dell’anno 1995.