Législation

Ordinanza del 18 dicembre 1991 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l'imposta federale diretta

RS 642.118In vigoreStato 01.01.20212 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD), ordina:

Art. 1Delega di competenza al Dipartimento federale delle finanze

La facoltà di emanare disposizioni di esecuzione concernenti la LIFD è delegata, nei seguenti campi, al Dipartimento federale delle finanze:

  1. a.

    deduzione delle spese professionali dell’attività lucrativa dipendente (art. 26 LIFD);

  2. b.

    riscossione delle imposte alla fonte (art. 83–100, 107, 136–139, 196 cpv. 3 LIFD), nella misura in cui non vi siano già attribuzioni legali di competenza al Dipartimento federale delle finanze;

  3. c.

    disciplinamento della riscossione rateale dell’imposta (art. 161 cpv. 1 LIFD) e designazione dell’autorità fiscale competente per la determinazione di termini particolari di scadenza (art. 161 cpv. 2 LIFD).

Art. 2Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).