Art. 1Delega di competenza al Dipartimento federale delle finanze
La facoltà di emanare disposizioni di esecuzione concernenti la LIFD è delegata, nei seguenti campi, al Dipartimento federale delle finanze:
- a.
deduzione delle spese professionali dell’attività lucrativa dipendente (art. 26 LIFD);
- b.
riscossione delle imposte alla fonte (art. 83–100, 107, 136–139, 196 cpv. 3 LIFD), nella misura in cui non vi siano già attribuzioni legali di competenza al Dipartimento federale delle finanze;
- c.
disciplinamento della riscossione rateale dell’imposta (art. 161 cpv. 1 LIFD) e designazione dell’autorità fiscale competente per la determinazione di termini particolari di scadenza (art. 161 cpv. 2 LIFD).
