Art. 1Costi deducibili
Sono deducibili in particolare i seguenti costi:
- a.
spese di manutenzione:
- 1.
le spese di riparazione o rinnovo che non determinano un aumento del valore dell’immobile;
- 2.
i versamenti al fondo di riparazione o di rinnovazione (art. 7121 del Codice civile svizzero del 10 dic. 19071) di una comunione di comproprietari, fintanto che detti mezzi sono impiegati esclusivamente per coprire i costi di manutenzione degli impianti in comune;
- 3.
le spese di gestione: le tasse ricorrenti per l’eliminazione dei rifiuti (non però le tasse da pagare secondo il principio del «chi inquina paga»), la depurazione delle acque, l’illuminazione e la pulizia delle strade; i costi di manutenzione delle strade; le imposte immobiliari con valore di imposte reali; le indennità versate al portinaio; i costi dei locali comuni, dell’ascensore, ecc., nella misura in cui è il proprietario a doversele accollare;
- 1.
- b.
premi d’assicurazione:
i premi d’assicurazione sui beni materiali (assicurazione contro gli incendi, contro i danni dell’acqua, contro la rottura vetri e di responsabilità civile);
- c.
costi d’amministrazione:
spese per porto, telefono, inserzioni, moduli, riscossioni, processi, indennità versate all’amministratore dell’immobile ecc. (soltanto le spese effettive e senza le indennità per il lavoro del proprietario stesso).
Non sono deducibili in particolare i seguenti costi di manutenzione:
- a.
...2
- b.
i contributi unici versati dal proprietario del fondo per strade, marciapiedi, soglie e canalizzazioni, le tasse di allacciamento per canalizzazioni, depurazione delle acque, erogazione di acqua, gas e elettricità, antenne televisive e collettive ecc.;
- c.
i costi di riscaldamento e di produzione di acqua calda direttamente collegati con la gestione dell’impianto di riscaldamento o di produzione centralizzata dell’acqua calda, segnatamente i costi energetici;
- d.
in linea di massima, i canoni d’acqua.
I canoni d’acqua sono tuttavia deducibili allorché gravano la cosa locata, ma non sono accollati ai locatari.
- RS 210
- Abrogata dal n. I dell’O dell’AFC del 25 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1519).
