Législation

Ordinanza dell'AFC del 24 agosto 1992 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza dell'AFC sui costi di immobili)

RS 642.116.2In vigoreStato 01.01.20102 articoli

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  • RU 2009 1519atto di base Ordinanza concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale direttain vigore il 01.01.2010
    abrogato: art. 1

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni, visto l’articolo 102 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD); vista l’ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, ordina:

Art. 1Costi deducibili

1

 Sono deducibili in particolare i seguenti costi:

  1. a.

    spese di manutenzione:

    1. 1.

      le spese di riparazione o rinnovo che non determinano un aumento del valore dell’immobile;

    2. 2.

      i versamenti al fondo di riparazione o di rinnovazione (art. 7121 del Codice civile svizzero del 10 dic. 19071) di una comunione di comproprietari, fintanto che detti mezzi sono impiegati esclusivamente per coprire i costi di manutenzione degli impianti in comune;

    3. 3.

      le spese di gestione: le tasse ricorrenti per l’eliminazione dei rifiuti (non però le tasse da pagare secondo il principio del «chi inquina paga»), la depurazione delle acque, l’illuminazione e la pulizia delle strade; i costi di manutenzione delle strade; le imposte immobiliari con valore di imposte reali; le indennità versate al portinaio; i costi dei locali comuni, dell’ascensore, ecc., nella misura in cui è il proprietario a doversele accollare;

  2. b.

    premi d’assicurazione:

    i premi d’assicurazione sui beni materiali (assicurazione contro gli incendi, contro i danni dell’acqua, contro la rottura vetri e di responsabilità civile);

  3. c.

    costi d’amministrazione:

    spese per porto, telefono, inserzioni, moduli, riscossioni, processi, indennità versate all’amministratore dell’immobile ecc. (soltanto le spese effettive e senza le indennità per il lavoro del proprietario stesso).

2

 Non sono deducibili in particolare i seguenti costi di manutenzione:

  1. a.

    ...2

  2. b.

    i contributi unici versati dal proprietario del fondo per strade, marciapiedi, soglie e canalizzazioni, le tasse di allacciamento per canalizzazioni, depurazione delle acque, erogazione di acqua, gas e elettricità, antenne televisive e collettive ecc.;

  3. c.

    i costi di riscaldamento e di produzione di acqua calda direttamente collegati con la gestione dell’impianto di riscaldamento o di produzione centralizzata dell’acqua calda, segnatamente i costi energetici;

  4. d.

    in linea di massima, i canoni d’acqua.

3

 I canoni d’acqua sono tuttavia deducibili allorché gravano la cosa locata, ma non sono accollati ai locatari.

  1. RS 210
  2. Abrogata dal n. I dell’O dell’AFC del 25 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1519).

Art. 2Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2010. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).