Législation

Ordinanza del DFF del 6 giugno 2025 concernente il compenso alle autorità cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante

RS 641.811.911Stato 01.01.20266 articoli

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Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 98 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 marzo 2024 sul traffico pesante (OTTP), ordina:

Art. 1Ammontare del compenso

1

Il compenso alle autorità d’esecuzione cantonali per il loro onere in relazione con l’esecuzione della legge del 19 dicembre 19971 sul traffico pesante e dell’OTTP ammonta, per ogni veicolo a motore e rimorchio con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t, a:

  1. a.

    per i primi 2000 veicoli: 24 franchi;

  2. b.

    per tutti gli altri veicoli: 12 franchi.

2

 Sono determinanti i veicoli a motore e i rimorchi che secondo il Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono immatricolati nel Cantone interessato il 30 settembre dell’anno per il quale viene concesso il compenso.

  1. RS 641.81

Art. 2Comunicazione dell’UDSC alle autorità d’esecuzione cantonali

Entro il 15 ottobre dell’anno per il quale viene concesso il compenso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica alle autorità d’esecuzione cantonali l’importo che viene loro versato.

Art. 3Computo del compenso con la tassa forfettaria sul traffico pesante

Le autorità d’esecuzione cantonali computano il compenso con i loro introiti provenienti dalla tassa forfettaria sul traffico pesante (art. 72 OTTP).

Art. 4Verifica dell’ammontare del compenso

Il DFF verifica periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, l’ammontare del compenso e, se del caso, lo adegua alla mutata situazione.

Art. 5Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFF del 5 maggio 20001 concernente il compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante è abrogata.

  1. [RU 2000 2535]

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).