Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 98 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 marzo 2024 sul traffico pesante (OTTP), ordina:
Art. 1Ammontare del compenso
1Il compenso alle autorità d’esecuzione cantonali per il loro onere in relazione con l’esecuzione della legge del 19 dicembre 19971 sul traffico pesante e dell’OTTP ammonta, per ogni veicolo a motore e rimorchio con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t, a:
- a.
per i primi 2000 veicoli: 24 franchi;
- b.
per tutti gli altri veicoli: 12 franchi.
2 Sono determinanti i veicoli a motore e i rimorchi che secondo il Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono immatricolati nel Cantone interessato il 30 settembre dell’anno per il quale viene concesso il compenso.
- RS 641.81
Art. 2Comunicazione dell’UDSC alle autorità d’esecuzione cantonali
Entro il 15 ottobre dell’anno per il quale viene concesso il compenso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica alle autorità d’esecuzione cantonali l’importo che viene loro versato.
Art. 3Computo del compenso con la tassa forfettaria sul traffico pesante
Le autorità d’esecuzione cantonali computano il compenso con i loro introiti provenienti dalla tassa forfettaria sul traffico pesante (art. 72 OTTP).
Art. 4Verifica dell’ammontare del compenso
Il DFF verifica periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, l’ammontare del compenso e, se del caso, lo adegua alla mutata situazione.
Art. 5Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFF del 5 maggio 20001 concernente il compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante è abrogata.
- [RU 2000 2535]
Art. 6Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.