Législation

Ordinanza del 1° luglio 2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel

RS 641.613In vigoreStato 01.01.20213 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12e capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali, ordina:

Art. 1Aliquote d’imposta

1

 Per le merci della voce di tariffa1 2710.1211 (benzina):

  1. a.

    l’imposta sugli oli minerali ammonta a

    fr. 453.— per 1000 litri a 15 °C;

  2. b.

    il supplemento fiscale ammonta a

    fr. 315.20 per 1000 litri a 15 °C.

2

 Per le merci delle voci di tariffa 2710.1912, 2710.1919 e 2710.2010 (olio diesel):

  1. a.

    l’imposta sugli oli minerali ammonta a

    fr. 481.10 per 1000 litri a 15 °C;

  2. b.

    il supplemento fiscale ammonta a

    fr. 314.60 per 1000 litri a 15 °C.

  1. RS 632.10, Allegato

Art. 2Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2008 593, 2010 3215, 2011 3331 all. 3 n. 14, 2016 2667 all. n. 3]

L’ordinanza del 30 gennaio 2008 che adegua le aliquote d’imposta sugli oli minerali per la benzina è abrogata.

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).