Législation

Ordinanza del DATEC del 15 giugno 2016 concernente la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche dei carburanti rinnovabili (OCarbR)

OCarbRRS 641.611.21In vigoreStato 01.05.202512 articoli

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Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 19f capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina i dettagli concernenti la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche dei carburanti rinnovabili1 che il richiedente deve fornire per beneficiare dell’agevolazione fiscale secondo l’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali.

  1. Nuova espr. giusta la cifra II dell’O del DATEC del 3 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 249). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. RS 641.61

Art. 2Prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche

Per la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche secondo l’articolo 19c OIOm, il richiedente deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 3–7.

Art. 3Indicazioni concernenti il tipo e la qualità del carburante rinnovabile

Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:

  1. a.

    il tipo di carburante rinnovabile;

  2. b.

    la qualità del carburante rinnovabile, indicando le norme riconosciute;

  3. c.

    la biomassa utilizzata o gli altri agenti energetici rinnovabili impiegati per la produzione.

Art. 4Indicazioni concernenti le superfici utilizzate

Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:

  1. a.

    il paese di provenienza e la posizione geografica del luogo di coltivazione delle materie prime utilizzate;

  2. b.

    l’utilizzazione della superficie tra il 1° gennaio 2008 e il momento della coltivazione delle materie prime.

Art. 5Indicazioni concernenti la coltivazione e la raccolta delle materie prime

In merito alla coltivazione e alla raccolta il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:

  1. a.

    le tecniche di coltivazione e di raccolta, indicando le macchine e gli agenti energetici impiegati;

  2. b.

    il tipo e la quantità dei concimi e dei prodotti fitosanitari impiegati;

  3. c.

    la tecnica di irrigazione e la quantità di acqua consumata a tal fine come pure il tipo di risorsa idrica utilizzato;

  4. d.

    il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;

  5. e.

    il rendimento in termini di valore di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;

  6. f.

    il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento.

Art. 6Indicazioni concernenti la produzione del carburante rinnovabile

In merito alla produzione il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:

  1. a.

    la tecnica applicata;

  2. b.

    il tipo e la quantità dell’energia impiegata;

  3. c.

    il tipo e la quantità delle sostanze ausiliarie utilizzate;

  4. d.

    il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;

  5. e.

    il rendimento di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti in termini di energia e di valore;

  6. f.

    il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento;

  7. g.

    i gas serra e gli inquinanti ambientali rilasciati.

Art. 7Indicazioni concernenti i luoghi di lavorazione e i trasporti

Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:

  1. a.

    i luoghi di lavorazione;

  2. b.

    i mezzi e le distanze di trasporto dal luogo di coltivazione delle materie prime fino al luogo in cui i consumatori acquistano il carburante rinnovabile.

Art. 8Prova semplificata

1

 Le indicazioni di cui agli articoli 3–7 non devono essere fornite se il richiedente dimostra che il carburante è stato prodotto nel rispetto delle esigenze di una legislazione nazionale o di uno standard riconosciuto sul piano nazionale o internazionale, equivalenti alle esigenze ecologiche secondo l’articolo 19c OIOm. Se l’equivalenza è solo parziale, il richiedente deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 3–7 necessarie per la verifica dell’adempimento delle esigenze ecologiche di cui all’articolo 19c OIOm.

2

 Se, visti il tipo e la produzione del carburante rinnovabile, alcune indicazioni di cui agli articoli 3–7 non sono necessarie per la verifica dell’adempimento delle esigenze ecologiche di cui all’articolo 19c OIOm, dette indicazioni non devono essere fornite.

Art. 9Bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante

1

 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) effettua un bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante sulla base delle indicazioni fornite e tenendo conto di valori standard sulla fase di consumo dei carburanti rinnovabili.

2

 Per effettuare il bilancio, utilizza in particolare:

  1. a.

    le serie di dati della banca dati degli inventari ecologici del centro Ecoinvent1 o di banche dati di qualità comparabile in termini di verificabilità e di trasparenza nonché di controllo da parte di terzi;

  2. b.

    il metodo della scarsità ecologica2 o altri metodi di qualità comparabile in termini di verificabilità, trasparenza e completezza.

  1. Le serie di dati possono essere consultate previo pagamento sul sito Internet del centro Ecoinvent: www.ecoinvent.ch
  2. UFAM, Ökofaktoren Schweiz 2013 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit, Umwelt-Wissen Nr. 1330, Bern 2013. La pubblicazione, disponibile in tedesco, francese e inglese, può essere consultata gratuitamente sul sito www.bafu.admin.ch > Temi A–Z > Ecobilanci > Methode der ökologischen Knappheit.

Art. 10Verifica e valutazione dell’adempimento delle esigenze ecologiche

1

 L’UFAM verifica se sono adempiute le esigenze ecologiche di cui all’articolo 19c OIOm.

2

 Può chiedere indicazioni o documenti supplementari, se ciò è necessario per verificare l’adempimento delle esigenze ecologiche.

3

 Per verificare l’adempimento delle esigenze ecologiche, può fare ricorso a esperti indipendenti.

4

 Riassume la sua valutazione in un rapporto di verifica all’attenzione della Direzione generale delle dogane.

Art. 11Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 3 aprile 20091 sull’ecobilancio dei carburanti è abrogata.

  1. [RU 2009 1509; 2013 4145 all. 9 n. 7]

Art. 12Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.05.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).