Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; in esecuzione dell’Accordo del 12 luglio 2012 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein, ordina:
Art. 1Competenza di modificare gli Allegati
La competenza di modificare gli Allegati I–IV dell’Accordo del 12 luglio 2012 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein è demandata al Dipartimento federale delle finanze.
Art. 2Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023.