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Ordinanza del DFF dell' 11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio

RS 641.207.1Non più in vigoreStato 01.01.20224 articoli

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  • RU 2016 3573atto di base Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorioin vigore il 01.01.2017
    modificato: art. 1
  • RU 2011 6203atto di base Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorioin vigore il 01.01.2012
    modificato: art. 1, 2

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD); visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD); visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA); visto l’articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm); visto l’articolo 25 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP), ordina:

Art. 1Interesse moratorio

1

 Un interesse moratorio è dovuto:

  1. a.

    in caso di pagamento tardivo delle imposte secondo gli articoli 57 e 87 LIVA;

  2. b.

    in caso di pagamento tardivo dei tributi doganali secondo l’articolo 74 capoverso 1 LD e l’articolo 186 OD;

  3. c.

    in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla legge del 2 settembre 19991 sull’IVA;

  4. d.

    in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base all’ordinanza del 22 giugno 19942 sull’IVA;

  5. e.

    in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base al decreto del Consiglio federale del 29 luglio 19413 che istituisce un’imposta sulla cifra d’affari;

  6. f.

    in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla LIOm;

  7. g.

    in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla legge del 21 giugno 19324 sull’alcool;

  8. h.

    in caso di pagamento tardivo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo l’articolo 25 capoverso 3 OTTP.

2

 Il tasso di interesse annuo ammonta al:

  1. a.

    4,0 % dal 1° gennaio 2012;

  2. b.

    4,5 % dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;

  3. c.

    5 % dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009;

  4. d.

    6 % dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;

  5. e.

    5 % fino al 30 giugno 1990.5

3

 L’interesse moratorio viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi. È fatto salvo l’interesse moratorio per crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata.6

4

 In caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio ai sensi del capoverso 1 lettere a, c o d se all’atto dell’importazione l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se egli avesse potuto dedurre a titolo di imposta precedente l’imposta dovuta all’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini7.8

  1. [RU 2000 1300, 1134; 2001 3086; 2002 1480; 2004 4719 all. n. II 5; 2005 4545 all. n. 2; 2006 2197 all. n. 52, 2673, 3243, 5379 all. n. II 5; 2007 1411 all. n. 7, 3425 all. n. 1, 6637 all. n. II 5. RU 2009 5203 art. 110]
  2. [RU 1994 1464; 1995 4669; 1996 2378; 1997 2779 n. II 37, 1998 1801]
  3. [CS 6 178; RU 1950 1467 art. 4, 5; 1954 1316 art. 2; 1958 471; 1959 1343 art. 11 n. IV, 1625 n. I lett. b, 1699; 1971 941; 1973 644 n. II 2, 1061; 1974 1857 all. n. 28; 1982 142; 1987 2474; 1992 288 all. n. 27. RU 1994 1464 art. 82]
  4. RS 680
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 24 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6203).
  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 13 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3573).
  7. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
  8. Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 13 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3573).

Art. 2Interesse rimuneratorio

1

 Un interesse rimuneratorio viene corrisposto:

  1. a.

    in caso di rimborso tardivo delle imposte secondo gli articoli 61 e 88 capoverso 4 LIVA;

  2. b.

    in caso di restituzione tardiva dei tributi doganali secondo l’articolo 74 capoverso 3 LD e l’articolo 188 OD;

  3. c.

    in caso di rimborso tardivo delle imposte dovute in base alla legge del 2 settembre 19991 sull’IVA;

  4. d.

    in caso di rimborso tardivo delle imposte dovute in base all’ordinanza del 22 giugno 19942 sull’IVA;

  5. e.

    in caso di restituzione tardiva dell’imposta sugli oli minerali e del supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti secondo l’articolo 106a dell’ordinanza del 20 novembre 19963 sull’imposizione degli oli minerali;

  6. f.

    in caso di rimborso della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni dovuta secondo la legge del 19 dicembre 19974 sul traffico pesante..

2

 Il tasso di interesse annuo ammonta al:

  1. a.

    4,0 % dal 1° gennaio 2012;

  2. b.

    4,5 % dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;

  3. c.

    5 % dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009.5

3

 L’interesse rimuneratorio viene corrisposto unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi.

  1. [RU 2000 1300, 1134; 2001 3086; 2002 1480; 2004 4719 all. n. II 5; 2005 4545 all. n. 2; 2006 2197 all. n. 52, 2673, 3243, 5379 all. n. II 5; 2007 1411 all. n. 7, 3425 all. n. 1, 6637 all. n. II 5. RU 2009 5203 art. 110]
  2. [RU 1994 1464; 1995 4669; 1996 2378; 1997 2779 n. II 37; 1998 1801]
  3. RS 641.611
  4. RS 641.81
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 24 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6203).

Art. 3Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20071 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio è abrogata.

  1. [RU 2007 1801]

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).