Art. 1Interesse moratorio
Un interesse moratorio è dovuto:
- a.
in caso di pagamento tardivo delle imposte secondo gli articoli 57 e 87 LIVA;
- b.
in caso di pagamento tardivo dei tributi doganali secondo l’articolo 74 capoverso 1 LD e l’articolo 186 OD;
- c.
in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla legge del 2 settembre 19991 sull’IVA;
- d.
in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base all’ordinanza del 22 giugno 19942 sull’IVA;
- e.
in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base al decreto del Consiglio federale del 29 luglio 19413 che istituisce un’imposta sulla cifra d’affari;
- f.
in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla LIOm;
- g.
in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla legge del 21 giugno 19324 sull’alcool;
- h.
in caso di pagamento tardivo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo l’articolo 25 capoverso 3 OTTP.
Il tasso di interesse annuo ammonta al:
- a.
4,0 % dal 1° gennaio 2012;
- b.
4,5 % dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;
- c.
5 % dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009;
- d.
6 % dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;
- e.
5 % fino al 30 giugno 1990.5
L’interesse moratorio viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi. È fatto salvo l’interesse moratorio per crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata.6
In caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio ai sensi del capoverso 1 lettere a, c o d se all’atto dell’importazione l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se egli avesse potuto dedurre a titolo di imposta precedente l’imposta dovuta all’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini7.8
- [RU 2000 1300, 1134; 2001 3086; 2002 1480; 2004 4719 all. n. II 5; 2005 4545 all. n. 2; 2006 2197 all. n. 52, 2673, 3243, 5379 all. n. II 5; 2007 1411 all. n. 7, 3425 all. n. 1, 6637 all. n. II 5. RU 2009 5203 art. 110]
- [RU 1994 1464; 1995 4669; 1996 2378; 1997 2779 n. II 37, 1998 1801]
- [CS 6 178; RU 1950 1467 art. 4, 5; 1954 1316 art. 2; 1958 471; 1959 1343 art. 11 n. IV, 1625 n. I lett. b, 1699; 1971 941; 1973 644 n. II 2, 1061; 1974 1857 all. n. 28; 1982 142; 1987 2474; 1992 288 all. n. 27. RU 1994 1464 art. 82]
- RS 680
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 24 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6203).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 13 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3573).
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
- Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 13 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3573).
