Législation

Legge federale del 20 marzo 1998 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS

RS 641.203In vigoreStato 01.01.20203 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2019 2395atto di base RFFAin vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 1, 2

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1997, decreta:

Art. 1Aumento delle aliquote1

Per garantire il finanziamento dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto sono aumentate come segue:

  1. a.

    l’aliquota normale di 1 punto percentuale;

  2. b.

    l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali;

  3. c.

    l’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,5 punti percentuali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 2Utilizzo del provento

1

 Il provento integrale dell’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto è devoluto all’AVS.1

2

 e 3 ...2

4

 Il Consiglio federale regola la procedura di versamento delle singole quote del provento al fondo di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
  2. Abrogati dal n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 3Disposizioni finali

1

 Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2

 Entra in vigore il 1° gennaio 1999.

3

 Su proposta del Consiglio federale, l’Assemblea federale abroga il presente decreto quando le condizioni di cui all’articolo 41ter capoverso 3bis della Costituzione federale1 non sono più soddisfatte.

  1. [CS 1 3; RU 1958 375 art. 2, 1971 907 art. 2, 1975 1205 art. 2, 1982 138, 1994 258 263 265 267. RU 1999 2556 n. II]

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).