L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1997, decreta:
Art. 1Aumento delle aliquote1
Per garantire il finanziamento dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto sono aumentate come segue:
- a.
l’aliquota normale di 1 punto percentuale;
- b.
l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali;
- c.
l’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,5 punti percentuali.
- Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
Art. 2Utilizzo del provento
1 Il provento integrale dell’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto è devoluto all’AVS.1
4 Il Consiglio federale regola la procedura di versamento delle singole quote del provento al fondo di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.
- Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
- Abrogati dal n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
Art. 3Disposizioni finali
1 Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 1999.
3 Su proposta del Consiglio federale, l’Assemblea federale abroga il presente decreto quando le condizioni di cui all’articolo 41ter capoverso 3bis della Costituzione federale1 non sono più soddisfatte.
- [CS 1 3; RU 1958 375 art. 2, 1971 907 art. 2, 1975 1205 art. 2, 1982 138, 1994 258 263 265 267. RU 1999 2556 n. II]