L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 28 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 1981, decreta:
1 Il Consiglio federale è autorizzato a concedere ai Paesi in sviluppo preferenze generali sui dazi della tariffa d’uso2 (tariffa d’importazione).
2 Il Consiglio federale può decidere che i contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie prelevati sulle importazioni di prodotti agricoli in provenienza dai Paesi meno avanzati vengano rimborsati agli importatori. I rimborsi saranno effettuati nell’ambito dei crediti autorizzati.3
- Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1992 (RU 1992 512; FF 1991 I 1122).
- RS 632.10, allegato
- Introdotto dal n. I del DF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 374; FF 1996 III 149).
Art. 2Competenze del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale determina le merci ed i Paesi beneficianti di preferenze tariffali. Esso stabilisce le aliquote dei dazi come anche, ove occorra, le condizioni di abbassamento dei dazi. Esso emana le disposizioni concernenti l’attestazione dell’origine.
2 Se l’applicazione di preferenze tariffali o il rimborso di contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie esplica, sul traffico delle merci, effetti che pregiudicano o che rischiano di pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, oppure dovesse perturbare considerevolmente i flussi commerciali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigono, modificare o sospendere le preferenze tariffali o cessare di rimborsare i contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie oppure adottare qualsiasi altro provvedimento che giudichi necessario.1
- Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 374; FF 1996 III 149).
Art. 3Esame periodico
Il Consiglio federale esamina periodicamente se, e ove occorra in qual misura, le preferenze accordate a prodotti provenienti da determinati Paesi beneficiari permangano giustificate rispetto al livello di sviluppo e alla situazione finanziaria e commerciale dei medesimi.
Art. 4Consultazione e rapporto
1 Prima di adottare i provvedimenti, il Consiglio federale consulta la Commissione per la politica economica.1
2 Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale un rapporto sui provvedimenti adottati.2 L’Assemblea federale decide circa il loro mantenimento.
- Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 843).
- Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).
Art. 5Referendum ed entrata in vigore1
1 La presente legge2 sottostà a referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° marzo 1982.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 391; FF 2006 2759).
- Originariamente emanata sotto forma di DF d’obbligatorietà generale.