Législation

Legge federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (Legge sulle preferenze tariffali)

RS 632.91In vigoreStato 01.01.20245 articoli

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  • RU 2022 843atto di base Ordinanza sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentariin vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 4
  • RU 2007 391atto di base Legge federale che modifica il decreto federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppoin vigore il 01.03.2007
    modificato: art. 5
  • RU 2006 4097atto di base Legge federale sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esternain vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 4
  • RU 1997 374Decreto sulle preferenze tariffali · atto di base Decreto federale sulla concessione di preferenze ta riffali a favore dei Paesi in sviluppoin vigore il 01.03.1997
    introdotto: art. 1 · modificato: art. 2
  • RU 1992 512Decreto sulle preferenze tariffali · atto di base Decreto federale concernente la concessione di preferenze tariffali in favore dei Paesi in sviluppoin vigore il 01.03.1992
    modificato: art. 1

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 28 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 1981, decreta:

Art. 1Norma1

1

 Il Consiglio federale è autorizzato a concedere ai Paesi in sviluppo preferenze generali sui dazi della tariffa d’uso2 (tariffa d’importazione).

2

 Il Consiglio federale può decidere che i contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie prelevati sulle importazioni di prodotti agricoli in provenienza dai Paesi meno avanzati vengano rimborsati agli importatori. I rimborsi saranno effettuati nell’ambito dei crediti autorizzati.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1992 (RU 1992 512; FF 1991 I 1122).
  2. RS 632.10, allegato
  3. Introdotto dal n. I del DF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 374; FF 1996 III 149).

Art. 2Competenze del Consiglio federale

1

 Il Consiglio federale determina le merci ed i Paesi beneficianti di preferenze tariffali. Esso stabilisce le aliquote dei dazi come anche, ove occorra, le condizioni di abbassamento dei dazi. Esso emana le disposizioni concernenti l’attestazione dell’origine.

2

 Se l’applicazione di preferenze tariffali o il rimborso di contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie esplica, sul traffico delle merci, effetti che pregiudicano o che rischiano di pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, oppure dovesse perturbare considerevolmente i flussi commerciali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigono, modificare o sospendere le preferenze tariffali o cessare di rimborsare i contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie oppure adottare qualsiasi altro provvedimento che giudichi necessario.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 374; FF 1996 III 149).

Art. 3Esame periodico

Il Consiglio federale esamina periodicamente se, e ove occorra in qual misura, le preferenze accordate a prodotti provenienti da determinati Paesi beneficiari permangano giustificate rispetto al livello di sviluppo e alla situazione finanziaria e commerciale dei medesimi.

Art. 4Consultazione e rapporto

1

 Prima di adottare i provvedimenti, il Consiglio federale consulta la Commissione per la politica economica.1

2

 Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale un rapporto sui provvedimenti adottati.2 L’Assemblea federale decide circa il loro mantenimento.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 843).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).

Art. 5Referendum ed entrata in vigore1

1

 La presente legge2 sottostà a referendum facoltativo.

2

 Entra in vigore il 1° marzo 1982.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 391; FF 2006 2759).
  2. Originariamente emanata sotto forma di DF d’obbligatorietà generale.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).