Législation

Ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno

RS 632.14In vigoreStato 15.07.202620 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane; visto l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale; vista la Convenzione internazionale del 14 dicembre 1928 concernente le statistiche economiche, emendata il 9 dicembre 1948; visto l’articolo 3 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; visto l’articolo 2 dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico, ordina:

Art. 1Scopo

1

 La statistica del commercio esterno fornisce informazioni in particolare su:

  1. a.

    importazione, esportazione e transito di merci, suddivisi secondo prodotti e Paesi;

  2. b.

    modi di trasporto utilizzati per l’importazione, l’esportazione e il transito;

  3. c.

    importazione ed esportazione di merci, suddivise secondo le caratteristiche delle imprese;

  4. d.

    valuta di fatturazione delle merci importate ed esportate.

2

 Essa è parte integrante delle statistiche economiche elaborate dalla Confederazione, in particolare della contabilità nazionale, della bilancia dei pagamenti e delle statistiche destinate all’Unione europea (EUROSTAT).

Art. 2Competenza

La statistica del commercio esterno è elaborata dalla Direzione generale delle dogane (DGD).

Art. 3Basi

1

 La statistica del commercio esterno si fonda sulle dichiarazioni doganali.

2

 Se i dati della dichiarazione doganale non permettono di elaborare la statistica a causa delle semplificazioni nella procedura d’imposizione doganale, della forma della dichiarazione o della natura della merce, la DGD può chiedere alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di fornire i dati necessari.

Art. 4Correzione di dati

1

 La DGD registra nella statistica le correzioni apportate alle dichiarazioni doganali.

2

 Essa rettifica i dati statistici errati.

Art. 5Contenuto delle dichiarazioni doganali

1

 Le dichiarazioni doganali scritte devono essere firmate dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

2

 Fatte salve le semplificazioni nella procedura d’imposizione doganale previste all’articolo 42 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, le dichiarazioni doganali devono contenere i dati prescritti dagli articoli 6–12.

3

 Il Dipartimento federale delle finanze può richiedere indicazioni supplementari, se necessarie per elaborare la statistica. Queste indicazioni devono essere pubblicate nella tariffa delle dogane.

  1. RS 631.0

Art. 6Destinatario, importatore, esportatore1

1

 La dichiarazione doganale d’importazione deve contenere il nome del destinatario, il numero d’identificazione dell’impresa, il suo indirizzo con il numero postale di avviamento e, se il destinatario e l’importatore non sono la stessa persona, il nome, il numero d’identificazione dell’impresa e l’indirizzo dell’importatore. È considerata destinatario la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È considerato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero.

2

 La dichiarazione doganale d’esportazione deve contenere il nome dell’esportatore, il numero d’identificazione dell’impresa e il suo indirizzo con il numero postale di avviamento. È considerato esportatore colui che spedisce o fa spedire all’estero la merce per proprio conto o per conto dell’acquirente domiciliato all’estero.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3705).

Art. 7Designazione della merce

La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare una designazione tecnica o commerciale della merce per quanto possibile precisa (nome usuale) e la corrispondente voce della tariffa delle dogane.

Art. 8Quantità della merce

1

 La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare la massa lorda (peso lordo), la massa netta (peso effettivo) e le altre unità pertinenti, salvo disposizioni contrarie della tariffa delle dogane.

2

 La dichiarazione doganale per il transito deve indicare unicamente la massa lorda; per gli animali vivi imposti secondo il numero di capi, unicamente il numero.

Art. 9Valore della merce

1

 La dichiarazione doganale deve indicare il valore statistico della merce in franchi svizzeri (valore franco frontiera svizzera). Tale valore corrisponde al prezzo fatturato, tenuto conto degli aumenti e delle deduzioni di cui al capoverso 3.

2

 Se una merce è importata o esportata senza essere stata fatturata o se l’importo fatturato non coincide con il valore effettivo, il valore corrisponde al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente.

3

 Le spese di trasporto e d’assicurazione nonché le altre spese fino al confine svizzero sono comprese nel valore dichiarato, mentre sono dedotti i ribassi e gli sconti (CIF all’importazione, FOB all’esportazione). Il dazio, le imposte o gli altri tributi riscossi in virtù della legislazione svizzera non sono inclusi nel valore dichiarato; all’esportazione essi sono aggiunti al valore, qualora non siano rimborsabili.

Art. 10Paesi interessati

1

 La dichiarazione doganale deve indicare:

  1. a.

    all’importazione, il Paese d’origine e quello di spedizione;

  2. b.

    all’esportazione, il Paese di destinazione;

  3. c.

    nel transito, il Paese di spedizione e quello di destinazione.

2

 È considerato Paese d’origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale è stata effettuata l’ultima trasformazione sostanziale.

3

 È considerato Paese di spedizione quello dal quale la merce è stata spedita verso il territorio doganale svizzero.

4

 È considerato Paese di destinazione quello nel quale la merce è destinata a essere utilizzata, trasformata, perfezionata o lavorata in altro modo.

5

 Nella dichiarazione doganale i Paesi devono essere indicati conformemente al repertorio pubblicato dalla DGD.

Art. 11Modi di trasporto

1

 La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare il modo di trasporto utilizzato all’atto del passaggio del confine; la dichiarazione doganale per il transito, quello utilizzato per attraversare la Svizzera.

2

 Nel traffico stradale, aereo e per via d’acqua deve inoltre essere indicato il codice del Paese d’immatricolazione del mezzo di trasporto.

Art. 12Valuta di fatturazione

La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare la valuta di fatturazione.

Art. 13Controlli1

La DGD può chiedere alle persone soggette all’obbligo di dichiarazione di produrre tutti i documenti che permettono di verificare l’esattezza delle informazioni fornite e può consultare i libri, i documenti commerciali e altri documenti nonché le banche dati.

  1. La mod. giusta l’all. 2 cifra II n. 72 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2022 568).

Art. 14Segreto d’ufficio

Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti le persone fisiche o giuridiche di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.

Art. 15Qualità

La DGD applica i criteri nazionali e internazionali in materia di qualità e valuta la qualità delle statistiche.

Art. 16Pubblicazione dei risultati e prestazioni di servizi statistici

1

 La DGD pubblica i risultati della statistica del commercio esterno in una forma adeguata per gli utenti.

2

 Essa può raggruppare determinate cifre di una statistica se la loro pubblicazione particolareggiata potrebbe causare un pregiudizio grave a interessi svizzeri.

3

 Essa può rinunciare al censimento statistico di quantità trascurabili di merci, sempre che tale misura non influenzi in modo sostanziale il valore informativo della statistica del commercio esterno e che nessun interesse economico generale vi si opponga.

4

 Essa può effettuare rilevamenti speciali ed elaborare statistiche speciali.

Art. 171

  1. Abrogato dall’all. 2 n. 5 dell’O del 5 giu. 2026 sugli emolumenti in ambito statistico, con effetto dal 15 lug. 2026 (RU 2026 326).

Art. 18Esecuzione

La DGD è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 20Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).