Législation

Ordinanza del 17 febbraio 1982 sull'importazione in franchigia doganale di tessuti prodotti su telai a mano

RS 632.115.01Non più in vigoreStato 01.07.20194 articoli

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  • RU 2019 1611atto di base Ordinanza sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiali tessili e materiali tessili intermediin vigore il 01.07.2019
    modificato: art. 2a
  • RU 2007 1469in vigore il 01.05.2007
    modificato: art. 2
  • RU 1987 2368in vigore il 01.01.1988
    modificato: art. 1

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 e 2 del decreto sulle preferenze tariffarie del 9 ottobre 1981, ordina:

Art. 11

Sono ammessi in franchigia doganale, con riserva dell’articolo 2:

  1. a.

    i tessuti di seta o di borra di seta (schappe), greggi, scruditi, imbianchiti, tinti o fili tinti, prodotti su telai a mano, con cimosa da ambo i lati, della voce di tariffa ex 5007.2010/2020 e 5007.9010/9020 della tariffa d’uso delle dogane svizzere2;

  2. b.

    i tessuti di cotone, greggi, cremati su greggio, imbianchiti, mercerizzati, tinti o fili tinti, prodotti su telai a mano, con cimosa da ambo i lati, della voce di tariffa ex 5208.1100/4900, 5209.1100/4900, 5210.1100/4900, 5211.1100/4900, 5212.1100/1400 e 5212.2100/2400 della tariffa d’uso delle dogane svizzere.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 2368).
  2. RS 632.10, Allegato

Art. 2

1

 In deroga all’ordinanza del 30 marzo 20111 sulle regole d’origine, la franchigia doganale è accordata allorché:2

  1. a.

    all’atto della dichiarazione doganale è presentato un certificato speciale d’origine e di fabbricazione emanante da un’autorità riconosciuta dal Paese d’origine;

  2. b.

    i tessuti sono spediti direttamente dal Paese d’origine nel territorio doganale svizzero;

  3. c.

    sono state espressamente stabilite le condizioni summenzionate con il Paese d’origine.

2

 Sono considerati telai a mano, ai sensi del presente decreto, i telai che, per la fabbricazione dei tessuti, sono azionati esclusivamente dal movimento della mano o del piede.

  1. RS 946.39. Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
  2. Nuovo testo giusta il n. 17 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Art. 2a1

RS 632.102.1

Ai materiali tessili e ai materiali tessili intermedi che figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza del 1° maggio 2019 sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiali tessili e materiali tessili intermedi si applicano le aliquote di dazio ivi fissate.

  1. Introdotto dal n. 2 dell’all 2 all’O del 18 nov. 2015 sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessil (RU 2015 4935). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 1° mag. 2019 sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiali tessili e materiali tessili intermedi, in vigore dal 1° lug. 2019 con effetto sino al 31 dic. 2023 (RU 2019 1611).

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1982.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).