Législation

Ordinanza del 26 maggio 2021 sull’esonero dalla responsabilità dei debitori doganali in relazione al coronavirus

RS 631.031Non più in vigoreStato 01.07.20212 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:

Art. 1Esonero dalla responsabilità dei debitori doganali

Le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali nonché le imprese di trasporto e i loro dipendenti non rispondono dell’obbligazione doganale, oltre ai casi di cui all’articolo 70 capoversi 4 e 4bis della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, se sono adempiute le seguenti condizioni:

  1. a.

    i debitori doganali che rispondono solidalmente secondo l’articolo 70 capoversi 1 e 2 della legge sulle dogane sono insolvibili a causa di un fallimento, una moratoria concordataria, una liquidazione o una palese insolvenza al momento in cui sorge l’obbligazione doganale o al momento dell’avvio di una procedura di riscossione posticipata;

  2. b.

    il fallimento, la moratoria concordataria, la liquidazione o la palese insolvenza è da ricondurre ai provvedimenti adottati delle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19) e il debitore doganale insolvibile lo dimostra in modo credibile nell’ambito della procedura di riscossione posticipata o della procedura d’esecuzione.

  1. RS 631.0

Art. 2Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

2

 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).