Législation

Ordinanza del DFF del 10 settembre 2025 concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse, imposte e sanzioni (Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse)

RS 631.014Stato 01.01.20266 articoli

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Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane; visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane; visto l’articolo 29 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo; visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA; visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco; visto l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 ottobre 2009 sull’imposizione del tabacco; visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra; visto l’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 giugno 2007 sull’imposizione della birra; visti gli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli autoveicoli; visto l’articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali; visto l’articolo 106a capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali; visti gli articoli 30 capoverso 3, 56 capoverso 2, 76 capoverso 3 e 92 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2; visti gli articoli 162 capoverso 3, 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD); visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 22 dicembre 2023 sull’imposizione minima in combinato disposto con gli articoli 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168 capoverso 2 LIFD; visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva; visti gli articoli 72 capoverso 2 e 73 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 settembre 2017 sull’alcol, ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i tassi d’interesse moratorio e d’interesse rimuneratorio per le seguenti tasse, imposte e sanzioni riscosse dalla Confederazione:

  1. a.

    tributi doganali;

  2. b.

    tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni;

  3. c.

    tassa sul CO2;

  4. d.

    tassa d’incentivazione sui composti organici volatili;

  5. e.

    imposta sul valore aggiunto;

  6. f.

    imposta sul tabacco;

  7. g.

    imposta sulla birra;

  8. h.

    imposta sugli autoveicoli;

  9. i.

    imposta sugli oli minerali;

  10. j.

    tasse di bollo;

  11. k.

    imposta federale diretta;

  12. l.

    imposta integrativa ai fini dell’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese;

  13. m.

    imposta preventiva;

  14. n.

    imposta sulle bevande distillate;

  15. o.

    sanzioni secondo la legislazione sul CO2 per:

    1. 1.

      superamento dell’obiettivo individuale,

    2. 2.

      inosservanza dell’obbligo di consegna dei diritti di emissione,

    3. 3.

      inadempimento dell’impegno di riduzione e dell’obbligo di investire,

    4. 4.

      inadempimento dell’obbligo di compensazione.

Art. 2Determinazione dei tassi d’interesse

1

 I tassi d’interesse moratorio e rimuneratorio per le tasse, le imposte e le sanzioni riportate all’articolo 1 sono stabiliti ogni anno civile.

2

 Il tasso d’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati effettuati prima della scadenza si basa sulla media aritmetica del rendimento di obbligazioni della Confederazione della durata di uno, due e tre anni secondo lo stato a fine giugno dell’anno precedente, con arrotondamento della media a un quarto di punto percentuale. Tuttavia, esso è pari almeno allo 0 per cento e non eccede il 5 per cento.

3

 I seguenti tassi d’interesse sono fissati in base al tasso d’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati effettuati prima della scadenza, al quale viene applicata una maggiorazione:

  1. a.

    tasso d’interesse moratorio;

  2. b.

    tasso d’interesse rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire;

  3. c.

    tasso d’interesse rimuneratorio sui rimborsi per imposte indebitamente riscosse e per imposte indebitamente non restituite;

  4. d.

    tasso d’interesse rimuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato.

4

 L’ammontare della maggiorazione è fissato secondo l’allegato 1 e dipende dall’ammontare del tasso d’interesse rimuneratorio. Anche gli intervalli entro cui sono fissati i tassi d’interesse secondo il capoverso 2 sono indicati nell’allegato 1.

Art. 3Rinuncia alla riscossione o al versamento

1

 Gli interessi moratori e gli interessi rimuneratori su tasse e imposte secondo l’articolo 1 lettere a–i e n vengono riscossi o versati unicamente se ammontano ad almeno 100 franchi. Sono fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata.

2

 In caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio sull’imposta sul valore aggiunto se all’atto dell’importazione l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e avrebbe potuto dedurre detta imposta a titolo di imposta precedente.

Art. 4Tassi d’interesse

1

 Gli interessi sono riportati nell’allegato 2.

2

 Gli interessi per l’anno civile 2025 sono stati stabiliti secondo il diritto anteriore.

3

 Gli interessi per gli anni civili precedenti al 2025 sono stati stabiliti secondo il diritto in vigore in quel momento.

Art. 5Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 25 giugno 20211 del DFF sui tassi d’interesse è abrogata.

  1. [RU 2021 432; 2024 535]

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegati

  • Ammontare della maggiorazione e intervallo entro cui sono fissati il tasso d’interesse moratorio e il tasso d’interesse rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire, sui rimborsi e in caso di obbligo di pagamento condizionato
  • Interessi moratori e rimuneratori

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).