Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), ordina:
Titolo 1 Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni
Capitolo 1: Potenziale di risorse
Sezione 1: Definizioni
Art. 1Potenziale di risorse e base imponibile aggregata
1 Il potenziale di risorse di un determinato Cantone è stabilito nell’allegato 1. Esso si fonda sulla base imponibile aggregata del Cantone. Quest’ultima corrisponde alla somma:
- a.
dei redditi determinanti delle persone fisiche;
- b.
dei redditi determinanti tassati alla fonte;
- c.
delle sostanze determinanti delle persone fisiche;
- d.
degli utili determinanti delle persone giuridiche;
- e . ...
- f.
dei riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta.
2 Il potenziale di risorse della Svizzera corrisponde alla somma dei potenziali di risorse di tutti i Cantoni.
Art. 2Anno di riferimento e di calcolo
1 L’anno di riferimento del potenziale di risorse corrisponde all’anno per il quale il potenziale di risorse funge da base per la perequazione delle risorse.
2 Il potenziale di risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni consecutivi (anni di calcolo).
3 Il primo anno di calcolo risale a sei anni prima dell’anno di riferimento mentre l’ultimo a quattro anni prima.
Art. 3Potenziale di risorse pro capite degli abitanti1
Il potenziale di risorse pro capite degli abitanti è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto tra il potenziale di risorse e la media della popolazione residente permanente e non permanente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Art. 4Indice delle risorse
1 L’indice delle risorse di un Cantone è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di un determinato Cantone e il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di tutta la Svizzera.
3 L’indice delle risorse di tutta la Svizzera è di 100 punti.
4 I Cantoni il cui indice delle risorse supera il valore 100 sono considerati finanziariamente forti. Gli altri Cantoni sono considerati finanziariamente deboli.
- Abrogato dal n. I dell’O del 30 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).
Art. 5Gettito fiscale e aliquota d’imposta standardizzati
1 Il gettito fiscale standardizzato di un determinato Cantone corrisponde alle sue risorse proprie determinanti. Questo gettito risulta dall’applicazione di un’aliquota proporzionale d’imposta uniforme per tutti i Cantoni (aliquota d’imposta standardizzata) al potenziale di risorse.1
2 Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera comprende:2
- a.
la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni nella media degli anni di calcolo secondo la statistica finanziaria degli enti pubblici ai sensi dell’ordinanza del 30 giugno 19933 sulle rilevazioni statistiche;
- b.
la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta conformemente all’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta (LIFD) nella media degli anni di calcolo.
3 L’aliquota d’imposta standardizzata corrisponde al rapporto tra il gettito fiscale standardizzato e il potenziale di risorse della Svizzera.
4 L’indice dei gettiti fiscali standardizzati pro capite corrisponde all’indice delle risorse.
5 Il calcolo del gettito fiscale standardizzato e l’aliquota d’imposta standardizzata sono fissati nell’allegato 1.5
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
- RS 431.012.1
- RS 642.11
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche
Art. 6Base di calcolo per la singola persona fisica
1 Il reddito determinante di una persona fisica contribuente corrisponde al suo reddito imponibile secondo la LIFD1, dopo deduzione di una franchigia unitaria.
2 La franchigia corrisponde all’importo imponibile inferiore per i coniugi secondo l’articolo 36 capoversi 2 e 3 LIFD, per il corrispondente anno di calcolo.2
3 Se il reddito imponibile di un contribuente è inferiore alla franchigia, il suo reddito determinante è uguale a zero.
- RS 642.11
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 7Base di calcolo per il Cantone
RS 642.11Il reddito determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 2. Esso corrisponde alla somma dei redditi determinanti delle persone fisiche contribuenti nel relativo Cantone secondo la LIFD.
Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte
Art. 8Base di calcolo
RS 642.11Il reddito determinante tassato alla fonte è calcolato in base al rilevamento annuale dei redditi lordi delle persone fisiche tassate alla fonte e al numero di contribuenti conformemente agli articoli 83 segg. e 91 segg. LIFD.
Il reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 3. Esso si compone della somma dei redditi determinanti tassati alla fonte:
- a.
degli stranieri residenti sul territorio secondo l’articolo 83 LIFD1;
- b.
dei consiglieri di amministrazione stranieri secondo l’articolo 93 LIFD;
- c.
dei frontalieri tassati integralmente secondo l’articolo 91 LIFD;
- d.
dei frontalieri tassati limitatamente secondo l’articolo 83 LIFD e le convenzioni di doppia imposizione con Austria, Germania, Francia e Italia.
- RS 642.11
1 Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è effettuato conformemente all’allegato 3. La conversione degli stipendi lordi al livello dei redditi soggetti all’imposizione ordinaria avviene mediante il fattore gamma.
2 Il fattore gamma corrisponde al rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera. Il calcolo si basa sul rapporto dell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore è arrotondato a tre decimali.
3 Il fattore gamma è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori gamma dell’anno precedente.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche
Art. 11Base di calcolo
1 La sostanza determinante delle persone fisiche è calcolata in base al rilevamento della base di calcolo fiscale ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza.
2 Sono integrate nel calcolo:
- a.
la sostanza netta delle persone imponibili illimitatamente con domicilio nel Cantone, dopo deduzione della quota che spetta ad altri Cantoni o all’estero; e
- b.
la sostanza netta delle persone imponibili limitatamente nel Cantone di situazione dei beni fondiari e della stabile organizzazione, inclusa la quota di sostanza netta imponibile nel Cantone delle persone con domicilio all’estero.
Art. 12Sostanza determinante di una persona imponibile
1 La sostanza determinante di una persona imponibile corrisponde alla sua sostanza netta moltiplicata per il fattore di ponderazione alfa.
2 Se la sostanza netta di un persona imponibile è negativa, la sostanza determinante è uguale a zero.
Art. 13Calcolo del fattore alfa1
1 Il fattore alfa corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale della sostanza e lo sfruttamento fiscale dei redditi. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore alfa è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 4.
2 Il fattore alfa è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori alfa dei relativi anni precedenti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 14Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone
La sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone è fissata nell’allegato 4. Essa corrisponde alla somma delle sostanze determinanti delle persone fisiche limitatamente e illimitatamente imponibili nel relativo Cantone.
Sezione 5 e 6: ...
- Abrogati dal n. III cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2019 3823).
Sezione 6a Utili determinanti delle persone giuridiche, tenuto conto degli utili da brevetti
Art. 20aCalcolo per la singola persona giuridica
1 Il calcolo dell’utile determinante di una persona giuridica si basa sull’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD1, dopo deduzione del ricavo netto da partecipazioni secondo la LIFD. Gli utili devono essere distinti in utili soggetti ad imposizione ordinaria e utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
2 Nell’anno della prima imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi, le spese di ricerca e sviluppo secondo l’articolo 24b capoverso 3 LAID sono considerate, ma senza un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a LAID. A queste spese si applica una ponderazione più bassa; la ponderazione è fissata nell’allegato 6a. Il calcolo è effettuato nel primo anno, anche se il Cantone garantisce l’imposizione in altro modo entro cinque anni.
3 Gli utili da brevetti e diritti analoghi sono ponderati con il fattore zeta 2.
4 L’utile determinante di una persona giuridica corrisponde alla somma ponderata con il fattore zeta 1 degli utili soggetti ad imposizione ordinaria secondo il capoverso 1 e del risultato dei calcoli secondo i capoversi 2 e 3.
5 Se il risultato del calcolo è negativo, l’utile determinante è uguale a zero.
- RS 642.11
- RS 642.14
Art. 20bCalcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2
1 Il fattore zeta 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore zeta 1 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 6a.
2 Il fattore zeta 2 corrisponde allo sfruttamento fiscale medio degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b LAID1. Il calcolo si basa sulle riduzioni dei Cantoni nell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore zeta 2 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 6a.
3 I fattori zeta 1 e zeta 2 sono ricalcolati di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori dei relativi anni precedenti.
- RS 642.14
Art. 20cCalcolo per il Cantone
Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono fissati nell’allegato 6a. Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche imponibili in detto Cantone.
Sezione 7: Riparti fiscali determinanti
1 I riparti fiscali determinanti di un Cantone (allegato 7) corrispondono al saldo ponderato tra la somma degli accrediti d’imposta federale diretta:
- a.
allibrati negli altri Cantoni a favore di detto Cantone durante gli anni di calcolo;
- b.
allibrati da detto Cantone a favore degli altri Cantoni durante gli anni di calcolo.
2 Il fattore di ponderazione di un Cantone corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi e degli utili determinanti di detto Cantone ai sensi delle sezioni 2, 3 e 6a e il gettito dell’imposta federale diretta in detto Cantone durante gli anni di calcolo.1
- Nuovo testo giuta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).
Sezione 8: Rilevamento dei dati
Il DFF emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati necessari da parte dei Cantoni, come pure sul relativo trattamento da parte degli uffici federali. In merito coinvolge i Cantoni e il Controllo federale delle finanze per parere.
Capitolo 2: Versamenti di compensazione
Art. 22aContributi ai Cantoni finanziariamente deboli1
1 La progressione di cui all’articolo 3a capoverso 2 lettera b LPFC è stabilita in modo che:
- a.
la dotazione minima garantita (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC) possa essere raggiunta con i minori mezzi finanziari possibili;
- b.
la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, con il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non venga modificata.
2 Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conformemente all’allegato 7a.
- Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 23Prestazione della Confederazione1
La Confederazione versa il 60 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 24Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti1
1 La prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al 40 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a.
2 Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l’indice delle risorse di tutta la Svizzera.
3 Il calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti è effettuato conformemente all’allegato 8.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
- Abrogati dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione
Capitolo 1: Dati di base
RS 431.01I dati di base sono costituiti dalle statistiche della Confederazione secondo la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale, la legge federale del 26 giugno 19981 sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell’ultimo anno di volta in volta disponibile.
- [RU 1999 917. RU 2007 6743 art. 16]. Vedi ora la L del 22 giu. 2007 (RS 431.112).
Art. 28Obbligo di fornire i dati
1 I Cantoni provvedono affinché i dati siano messi a disposizione.
2 Il Dipartimento federale dell’interno emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati da parte dei Cantoni. Invita i Cantoni a prendere posizione.
Capitolo 2: Compensazione dell’aggravio geotopografico
Sezione 1: Oneri speciali determinanti
Art. 29Indicatori parziali
1 La compensazione dell’aggravio geotopografico si basa sui seguenti quattro indicatori parziali dei Cantoni:
- a.
altitudine degli insediamenti: percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
- b.
declività del terreno: altitudine mediana della superficie produttiva secondo la statistica di superficie;
- c.
struttura dell’insediamento: percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell’agglomerato principale (allegato 10);
- d.
bassa densità demografica: superficie totale in ettari pro capite della popolazione residente permanente secondo la statistica di superficie.
- Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Art. 30Indici di aggravio e oneri speciali determinanti
1 Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni.
2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicata per il fattore 100 tra il valore dell’indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell’indicatore parziale di tutta la Svizzera. È arrotondato a una cifra dopo la virgola.
3 L’indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.
4 Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell’indicatore parziale su cui si basano e corrispondono:
- a.
per l’indicatore parziale altitudine degli insediamenti: alla popolazione del Cantone residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
- b.
per l’indicatore parziale declività del terreno: alla superficie produttiva del Cantone secondo la statistica di superficie;
- c.
per l’indicatore parziale struttura dell’insediamento: alla popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell’agglomerato principale del Cantone;
- d.
per l’indicatore parziale bassa densità demografica: alla popolazione residente permanente del Cantone..
5 Se l’indice di aggravio di un Cantone è inferiore all’indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
- Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Sezione 2: Versamenti di compensazione
L’importo di compensazione dell’aggravio geotopografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:
- a.
un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all’altitudine degli insediamenti;
- b.
un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno;
- c.
un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti;
- d.
un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla bassa densità demografica.
Art. 33Contributi ai Cantoni
1 I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
2 Essi sono elencati nell’allegato 12.
Capitolo 3: Compensazione dell’aggravio sociodemografico
Sezione 1 Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica
Art. 34Indicatori parziali
1 La compensazione degli oneri speciali sociodemografici in base alla struttura demografica si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni:
- a.
povertà: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato;
- b.
struttura di età: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni;
- c.
integrazione degli stranieri: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti stranieri non provenienti dagli Stati limitrofi e residenti da dodici anni al massimo in Svizzera.
2 Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e considerate nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale conformemente all’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. In particolare:
- a.
l’aiuto sociale economico in virtù della legislazione cantonale sull’aiuto sociale;
- b.
l’anticipo di alimenti disciplinato a livello cantonale;
- c.
le prestazioni complementari della Confederazione, ponderate in funzione della quota cantonale di finanziamento secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- d.
gli assegni cantonali di vecchiaia e di invalidità;
- e.
le prestazioni cantonali in caso di bisogno nel contesto della disoccupazione;
- f.
gli aiuti cantonali alla maternità, nonché i contributi di sostentamento alle famiglie con figli;
- g.
le indennità di alloggio o gli anticipi cantonali di spese di alloggio.3
3 Se una prestazione di aiuto sociale in senso lato presenta un contributo di sostegno annuo per beneficiario più basso nel confronto nazionale, si pondera il numero di beneficiari di questa prestazione. La statistica finanziaria dell’aiuto sociale in senso lato secondo l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche costituisce la base dei dati per la ponderazione.4
4 Le prestazioni multiple sono contate una sola volta.5
- RS 431.012.1
- RS 831.30
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).
Art. 35Indice di aggravio e oneri speciali determinanti
1 Gli indicatori parziali dei Cantoni sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di fattori di ponderazione. I fattori di ponderazione sono stabiliti mediante l’analisi delle componenti principali e verificati ogni anno. Il calcolo si fonda sull’allegato 13.
2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.
3 Sulla scorta dell’indice di aggravio di un determinato Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l’indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l’indice più basso.
4 Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
- Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo
Art. 36Indicatori parziali
La compensazione degli oneri speciali delle città polo si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Comuni:
- a.
grandezza del Comune: popolazione residente permanente;
- b.
densità dell’insediamento: popolazione residente permanente e numero di persone occupate rispetto alla superficie produttiva del Comune;
- c.
tasso di occupazione: numero di persone occupate rispetto alla popolazione residente permanente del Comune.
Art. 37Indice di aggravio e oneri speciali determinanti
1 Gli indicatori parziali sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di un’analisi delle componenti principali. L’indice di aggravio di un Comune corrisponde alla prima componente principale standardizzata degli indicatori parziali standardizzati. Il calcolo si fonda sull’allegato 14.
2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al valore medio ponderato degli indici di aggravio dei suoi Comuni. La popolazione residente permanente dei Comuni funge da fattore di ponderazione. L’indice di aggravio del Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.
3 Sulla scorta dell’indice di aggravio di un Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante di detto Cantone. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l’indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l’indice più basso.
4 Gli oneri speciali determinanti delle città polo di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero
- Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Sezione 3: Versamenti di compensazione
1 L’importo di compensazione dell’aggravio sociodemografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.
2 L’aumento dei contributi di cui all’articolo 9 capoverso 2bis LPFC non è adeguato al rincaro.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:
- a.
due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica;
- b.
un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.
Art. 40Contributi ai Cantoni
1 I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
2 I contributi ai Cantoni sono elencati nell’allegato 15.
Titolo 3: Garanzia della qualità
Art. 41Controllo dei dati e rapporto
1 L’ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati verifica la plausibilità delle cifre.
2 Se constata cifre lacunose o mancanti, esso rinvia i dati al Cantone interessato per rielaborazione entro un congruo termine.
3 Successivamente, l’ufficio federale competente trasmette i dati all’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e presenta un rapporto sul rilevamento, la plausibilità e la rielaborazione dei dati.
Art. 42Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente
1 In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi al potenziale delle risorse, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l’AFF prendono i seguenti provvedimenti:
- a.
l’AFC corregge adeguatamente i dati di qualità insufficiente ma ulteriormente sfruttabili;
- b.
in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili l’AFF stima il potenziale delle risorse conformemente all’allegato 16.
2 In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi all’indice di aggravio, l’Ufficio federale di statistica (UFS) effettua correzioni o stime in collaborazione con l’AFF.
3 I risultati concernenti la qualità dei dati e i provvedimenti presi sono comunicati al Cantone interessato e alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). Il Cantone interessato ha la possibilità di esprimersi entro breve termine sulle correzioni e le stime effettuate.
Art. 42aCorrezione a posteriori dei versamenti di compensazione1
1 I versamenti di compensazione sono corretti a posteriori se l’errore rilevato per tali versamenti in un Cantone corrisponde per abitante almeno allo 0,17 per cento del potenziale di risorse pro capite medio della Svizzera (soglia di rilevanza).2
2 Per il calcolo della soglia di rilevanza è determinante il potenziale delle risorse dell’anno di riferimento interessato dall’errore.
3 I versamenti di compensazione sono corretti solo per l’anno di riferimento nel quale l’errore raggiunge la soglia di rilevanza.
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4653).
Le correzioni dei dati e le stime devono essere documentate. Deve essere garantita l’attuabilità.
Art. 44Gruppo di studio per la garanzia della qualità
1 Per garantire la qualità delle basi di calcolo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio, il DFF istituisce un gruppo di studio di accompagnamento composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.
2 Il gruppo di studio si compone di:
- a.
due rappresentanti dell’AFF;
- b.
un rappresentante ciascuno dell’AFC e dell’UFS;
- c.
due rappresentanti ciascuno dei Cantoni finanziariamente forti e dei Cantoni finanziariamente deboli.
3 Dei rappresentanti dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c, almeno un rappresentante proviene da un Cantone con oneri speciali geotopografici e da un Cantone con oneri speciali sociodemografici.
4 Il Controllo federale delle finanze è rappresentato nel gruppo di studio da un osservatore.
5 Il segretario della CDCF siede in qualità di osservatore nel gruppo di studio.
6 Il gruppo di studio è diretto da un rappresentante dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c.
7 L’AFF ne assume il segretariato.
Art. 45Compiti del gruppo di studio
1 Il gruppo di studio assiste gli uffici federali competenti nei seguenti compiti:
- a.
verifica del rilevamento dei dati inerenti alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nei Cantoni;
- b.
verifica della plausibilità ed elaborazione dei dati;
- c.
correzioni o stime in caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili.
2 Il gruppo di studio presenta al DFF e ai Cantoni un rapporto annuale sulla sua attività.
Titolo 4: Rapporto sull’efficacia
1 Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:
- a.
fornisce informazioni:
- 1.
sull’esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull’acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri,
- 2.
sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse e dei versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli nel periodo in rassegna;
- b.
analizza in che misura gli obiettivi della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna;
- c.
presenta possibili provvedimenti, segnatamente:
- 1.
l’adeguamento della dotazione minima garantita della perequazione delle risorse (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC),
- 2.
l’adeguamento della dotazione della compensazione degli oneri (art. 9 LPFC),
- 3.
l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di
rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC).
2 Il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.
3 Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri conformemente all’articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 11 LPFC.
4 Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione.
5Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio.
1 Per valutare l’efficacia vengono utilizzate le statistiche della Confederazione e dei Cantoni e, se opportuno, dati e analisi esterni all’amministrazione.
2 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.
Art. 48Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia
1 Un gruppo di studio composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni accompagna l’elaborazione del rapporto sull’efficacia. Esso si esprime in particolare in merito all’assegnazione di mandati a periti esterni e all’elaborazione di raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.
2 I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.
3 Il DFF determina la composizione della delegazione della Confederazione, tra cui i rappresentanti dell’AFF. Un rappresentante dell’AFF dirige il gruppo di studio.
4 L’AFF ne assume il segretariato.
Il rapporto sull’efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Titolo 5: Scadenza dei contributi
I contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore sono versati semestralmente, alla fine di ogni semestre.
Titolo 6: Disposizioni transitorie
Sezione 1: ...
- Abrogati dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
- Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore
Art. 55Bilancio globale
1 Il bilancio globale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) costituisce la base dei versamenti di compensazione dei casi di rigore.
2 Il bilancio globale della NPC illustra l’aggravio o lo sgravio finanziario netto stimato della Confederazione e dei Cantoni che risulta in media negli anni 2004 e 2005 conformemente:
- a.
al decreto federale del 3 ottobre 20031 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni;
- b.
alla legge federale del 6 ottobre 20062 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); e
- c.
agli articoli 3–9 e 23 LPFC.
- RU 2007 5765
- RU 2007 5779
Art. 56Contributi ai Cantoni
1 La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone.
2 Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 e dall’importo globale a disposizione per la compensazione dei casi di rigore. Esso è calcolato conformemente all’allegato 18.
3 I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite ricevono negli anni 2008–2015 un contributo pari alla differenza tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo.
4 A contare dal nono anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contributo diminuisce in ragione del cinque percento l’anno dell’importo iniziale.
5 I Cantoni perdono il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall’anno di riferimento in cui il loro indice delle risorse supera 100 punti. L’importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corrispondente.
Sezione 2a: Misure temporanee di attenuazione
1 La quota di un Cantone avente diritto ai mezzi finanziari di cui all’articolo 19c capoverso 2 LPFC corrisponde al numero di abitanti di detto Cantone, diviso per la somma degli abitanti di tutti i Cantoni aventi diritto.
2 Gli importi di compensazione delle misure di attenuazione sono fissati nell’allegato 19.
Sezione 3: Rapporto sull’efficacia
1 Il rapporto sull’efficacia per il periodo 2020–2025 illustra anche l’attuazione della legge federale del 28 settembre 20182 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS nei Cantoni, segnatamente per quanto riguarda la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo e la deduzione per l’autofinanziamento.
2 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione le informazioni necessarie.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
- RU 2019 2395
Sezione 3a: Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche
Art. 57aApplicazione agli anni di calcolo1
1 Agli anni di calcolo fino al 2019 si applicano le disposizioni del titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6, agli anni di calcolo dal 2020 le disposizioni della sezione 6a.
2 Il fattore di ponderazione dei riparti fiscali di cui all’articolo 21 capoverso 2 si basa sugli utili secondo il titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6 per gli anni di calcolo fino al 2019 e sugli utili secondo la sezione 6a per gli anni di calcolo dal 2020.
- In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).
Art. 57bContinuazione dell’applicazione dei fattori beta
1 Per le società che hanno perduto lo statuto fiscale speciale secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID1, nella versione valida fino al 31 dicembre 2019, negli anni di calcolo 2020–2024 alla quota di utili di cui all’articolo 17 lettera b della presente ordinanza, nella versione valida fino al 31 dicembre 2025, si applicano i fattori beta definiti nell’articolo 23a capoverso 1 LPFC. Questa regola vale anche per le società che hanno rinunciato al loro statuto fiscale, per gli anni di calcolo 2017–2024. Le quote di utili da proventi realizzati in Svizzera sono considerate nella base di calcolo nella misura del 100 per cento.
2 Gli utili, ai quali non si applica più la ponderazione con i fattori beta a seguito della riduzione dell’entità secondo l’articolo 23a capoverso 1 LPFC, sono ponderati secondo l’articolo 20a della presente ordinanza.2
3 Il calcolo e i fattori beta per l’anno di riferimento 2020 sono fissati nell’allegato 6a.3
- RS 642.14
- In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).
- In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).
Art. 57cRilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fattori beta
1 I Cantoni identificano le persone giuridiche a cui continuano ad essere applicati i fattori beta di cui all’articolo 57b.
2 Per quanto riguarda l’utile di queste persone giuridiche, il calcolo della quota di utili di cui all’articolo 57b capoverso 1 moltiplicato per il relativo fattore beta si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto fiscale speciale.
2bis Per le società non tassate definitivamente negli anni di calcolo 2020–2024, la quota di utili calcolata secondo il capoverso 2 è considerata di qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente secondo l’articolo 19 capoversi 5 e 6 nella versione del 1° gennaio 20161.2
3 Se una persona giuridica con statuto fiscale speciale è oggetto di una ristrutturazione, la ponderazione di cui all’articolo 57b è considerata in misura proporzionale.
- RU 2015 4753
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 761).
Art. 57dDeterminazione dei fattori zeta 1 e zeta 21
1 Se per il calcolo del fattore zeta 1 di cui all’articolo 20b capoverso 1 non sono disponibili i dati di sei anni di calcolo, sono utilizzati i dati degli anni di calcolo disponibili.
2 Se negli anni di calcolo 2020–2026 i fattori zeta 1 e zeta 2 si situano al di fuori degli intervalli indicati di seguito, il relativo fattore zeta è fissato al valore più vicino all’interno dell’intervallo. Gli intervalli sono compresi:
- a.
per il fattore zeta 1: tra il 27,3 e il 37,3 per cento;
- b.
per il fattore zeta 2: tra il 27,5 e il 37,5 per cento.
- In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).
Sezione 3b: Contributi complementari
1 I contributi complementari di cui all’articolo 23a capoverso 4 LPFC sono calcolati sulla base dei gettiti fiscali standardizzati dell’anno di riferimento 2023, addizionati alla perequazione delle risorse del relativo anno di riferimento.
2 I versamenti sono ripartiti fra i Cantoni finanziariamente deboli in modo che tutti i Cantoni aventi diritto raggiungano, insieme alla somma definita nel capoverso 1, lo stesso valore. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 20.
Art. 57fConsiderazione dei contributi complementari
1 I contributi complementari non fanno parte delle prestazioni della Confederazione alla perequazione delle risorse secondo l’articolo 4 LPFC.
2 Essi non sono presi in considerazione nel calcolo della dotazione minima.
Titolo 7: Disposizioni finali
Art. 58Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
ordinanza del 21 dicembre 19731 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni;
- 2.
ordinanza del 27 novembre 19892 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federale diretta.
- [RU 1974 146]
- [RU 1989 2470, 2002 3069]
Art. 59Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008