Législation

Ordinanza del 18 maggio 2022 sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria

RS 531.82In vigoreStato 01.06.20267 articoli

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  • RU 2026 167atto di base Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuriain vigore il 01.06.2026
    modificato: art. 2
  • RU 2025 631atto di base Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuriain vigore il 01.12.2025
    modificato: art. 2, 4 · introdotto: art. 7
  • RU 2024 514atto di base Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuriain vigore il 01.11.2024
    introdotto: art. 7
  • RU 2023 580atto di base Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuriain vigore il 01.12.2023
    introdotto: art. 7
  • RU 2023 52atto di base Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuriain vigore il 01.05.2023
    introdotto: art. 7

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale, visti gli articoli 5 capoverso 4 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese, ordina:

Art. 1Scopo

La presente ordinanza si prefigge di garantire nel miglior modo possibile l’approvvigionamento di gas naturale in Svizzera mediante l’adozione di misure preparatorie qualora si verifichino situazioni di grave penuria.

Art. 2Obbligo di garanzia1

1

 I seguenti gestori regionali della rete del gas sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire alla Svizzera, in situazioni di grave penuria, un approvvigionamento sufficiente di gas naturale nei mesi da ottobre ad aprile dal 2025 al 2028:

  1. a.

    Aziende Industriali di Lugano SA;

  2. b.

    Erdgas Zentralschweiz AG;

  3. c.

    Ganeos AG;

  4. d.

    Gasverbund Mittelland AG;

  5. e.

    Gaznat SA.

2

 Negli anni 2026 e 2027 devono garantire che, in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 631).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 167).

Art. 3Misure

Sono considerate misure adeguate ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 segnatamente:

  1. a.

    l’acquisto congiunto di gas naturale per garantire l’approvvigionamento nazionale;

  2. b.

    la conclusione di accordi di diritto privato con terzi per lo stoccaggio di gas naturale in Svizzera e all’estero destinato ai consumatori svizzeri;

  3. c.

    l’acquisto di ulteriori capacità nei gasdotti transfrontalieri per il trasporto di gas naturale in Svizzera.

Art. 4Costi imputabili della rete di trasporto1

1

 I costi sostenuti a seguito delle misure previste dalla presente ordinanza sono considerati costi imputabili della rete di trasporto secondo l’articolo 8a della legge federale del 30 settembre 20162 sull’energia.

2

 Essi devono essere indicati separatamente nel corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 631).
  2. RS 730.0

Art. 5Obbligo d’informazione

I gestori regionali della rete del gas di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenuti a fornire gratuitamente al settore specializzato Energia dell’approvvigionamento economico del paese (settore specializzato Energia) e all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE), su richiesta di questi, tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza, a mettere a disposizione atti e altri documenti, in particolare libri, corrispondenza, dati elettronici e fatture e a permettergli di accedere a locali e fondi di loro proprietà.

Art. 6Esecuzione

1

 L’esecuzione spetta al settore specializzato Energia e all’UFAE.

2

 Il settore specializzato Energia vigila sull’opportunità, sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate.

Art. 7Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 23 maggio 2022.

2

 Ha effetto sino al 30 settembre 2023.

3

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2024.1

4

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2025.2

5

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2026.3

6

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2028.4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° feb. 2023, in vigore dal 1° mag. 2023 (RU 2023 52).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 580).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 set. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 514).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 631).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).