Législation

Ordinanza del 19 agosto 2020 sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAAP)

OAAPRS 531.32In vigoreStato 01.01.202416 articoli

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  • RU 2023 735in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 4, 7, 8

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Compiti dei Cantoni3–5
  3. Sezione 3Compiti dei gestori degli impianti di approvvigionamento idrico6–12
  4. Sezione 4: Compiti dei gestori degli impianti di smaltimento delle acque13
  5. Sezione 5: Disposizioni finali14–16

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto, definizione e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina le misure preventive volte a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (art. 2 lett. b LAP). Tali misure devono assicurare:

  1. a.

    l’approvvigionamento di acqua potabile il più a lungo possibile;

  2. b.

    la disponibilità di acqua potabile in quantità sufficiente e in ogni momento;

  3. c.

    la prevenzione o la rimozione rapida delle situazioni di grave penuria.

2

 Per acqua potabile si intende l’acqua allo stato naturale o dopo il trattamento, destinata a essere bevuta o utilizzata per la cucina, per la preparazione di derrate alimentari o per la pulizia di materiali e oggetti ai sensi dell’articolo 5 lettera a della legge del 20 giugno 20141 sulle derrate alimentari.

3

 La presente ordinanza si applica a tutti i servizi di utilità pubblica che assicurano l’approvvigionamento di acqua potabile come pure ai servizi incaricati dello smaltimento delle acque, nella misura in cui tale smaltimento possa mettere in pericolo l’approvvigionamento di acqua potabile.

  1. RS 817.0

Art. 2Quantità minime

1

 In una situazione di grave penuria, devono essere sempre disponibili almeno le seguenti quantità di acqua potabile:

  1. a.

    fino al terzo giorno: il più possibile;

  2. b.

    dal quarto giorno:

    1. 1.

      per le economie domestiche, almeno 4 litri per persona e al giorno,

    2. 2.

      per strutture quali ospedali, istituti, carceri, scuole, aziende agricole e aziende che producono beni d’importanza vitale: almeno la quantità stabilita dal Cantone.

2

 I Cantoni possono prescrivere la messa a disposizione di quantità supplementari di acqua potabile.

3

 La quantità di acqua potabile necessaria globalmente viene calcolata per ogni zona di approvvigionamento sulla base dei dati aggiornati relativi al numero di abitanti, di aziende agricole e di aziende che producono beni d’importanza vitale.

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 3Principio

1

 I Cantoni provvedono a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria.

2

 Per adempiere i loro compiti possono collaborare con altri Cantoni.

Art. 4Misure preparatorie

1

 I Cantoni allestiscono un inventario digitale degli impianti di approvvigionamento idrico, delle falde freatiche e delle sorgenti che si prestano a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile. L’inventario deve contenere in particolare indicazioni su:

  1. a.

    la portata e la qualità delle falde freatiche;

  2. b.

    le captazioni di acqua di laghi e di fiumi;

  3. c.

    i pozzi di captazione in falda e le captazioni di sorgenti;

  4. d.

    i serbatoi e gli impianti di pompaggio;

  5. e.

    le reti di distribuzione e le fontane a getto continuo di acqua potabile;

  6. f.

    le captazioni di emergenza di acque sotterranee e le trivellazioni di prospezione acquifera.

2

 I Cantoni designano gli impianti indispensabili per l’approvvigionamento in base a una valutazione dei rischi.

3

 Designano i Comuni che in situazioni di grave penuria devono garantire, da soli o insieme ad altri Comuni, l’approvvigionamento di acqua potabile in una determinata zona di approvvigionamento.

4

 Elaborano in base all’inventario cartine digitali e le aggiornano periodicamente. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) stabilisce le disposizioni necessarie a tale scopo.

5

 L’inventario e le cartine digitali vengono classificati CONFIDENZIALE conformemente all’articolo 19 lettera f dell’ordinanza dell’8 novembre 20231 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).2

6

 I Cantoni stabiliscono la ripartizione dei compiti tra Cantone, organizzazione di crisi, Comuni e fornitori di acqua per gestire una situazione di grave penuria. Garantiscono l’informazione della popolazione e il coordinamento tra gli attori coinvolti nella gestione della grave penuria.

  1. RS 128.1
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 34 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

Art. 5Depositi e acquisto di materiale

Se le quantità minime di cui all’articolo 2 non possono essere garantite con altri mezzi, i Cantoni provvedono alla creazione di depositi regionali e all’acquisto di materiale pesante come tubi a raccordo rapido, gruppi elettrogeni di emergenza e unità per il trattamento dell’acqua.

Sezione 3 Compiti dei gestori degli impianti di approvvigionamento idrico

Art. 6Principi

1

 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico adottano le misure necessarie a evitare situazioni di grave penuria.

2

 Per adempiere i loro compiti i gestori degli impianti di approvvigionamento idrico operanti in una stessa zona di approvvigionamento collaborano sul piano organizzativo e tecnico su ordine dell’autorità cantonale competente.

Art. 7Piano per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile

1

 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico elaborano un piano per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria.

2

 Il piano deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

  1. a.

    il bilancio delle quantità di acqua;

  2. b.

    i possibili pericoli e danni considerati nella pianificazione;

  3. c.

    il tipo e l’entità delle misure;

  4. d.

    la successione temporale dell’esecuzione delle misure;

  5. e.

    la collaborazione con le autorità competenti e gli organismi d’intervento.


3

 Il piano deve essere sottoposto all’autorità cantonale competente per approvazione.

4

 È classificato CONFIDENZIALE conformemente all’articolo 19 lettera f OSIn1.2

  1. RS 128.1
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 34 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

Art. 8Documentazione

1

 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico allestiscono ciascuno una documentazione per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria.

2

 Tale documentazione deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

  1. a.

    le misure immediate per rimuovere le turbative;

  2. b.

    le basi per il calcolo delle quantità minime necessarie;

  3. c.

    il materiale di riserva e di riparazione;

  4. d.

    l’inventario degli impianti di approvvigionamento idrico e delle falde freatiche;

  5. e.

    i piani d’intervento e i capitolati d’oneri del personale, nonché gli avvisi per la popolazione;

  6. f.

    i piani d’intervento del mutuo aiuto regionale e interregionale.

3

 I gestori degli impianti di approvvigionamento controllano periodicamente la correttezza e la completezza della documentazione.

4

 Mettono gratuitamente a disposizione dell’autorità cantonale competente, dietro sua richiesta, una copia della documentazione.

5

 La documentazione è classificata CONFIDENZIALE conformemente all’articolo 19 lettera f OSIn1.2

  1. RS 128.1
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 34 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

Art. 9Analisi della qualità dell’acqua potabile

1

 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico devono intensificare le analisi della qualità dell’acqua potabile in situazioni di grave penuria.

2

 I Cantoni forniscono il necessario sostegno.

Art. 10Formazione, formazione continua ed esercitazioni

I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono a organizzare regolarmente formazioni, formazioni continue ed esercitazioni.

Art. 11Materiale di riserva e di riparazione

1

 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono affinché sia disponibile il materiale di riserva e di riparazione necessario a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile, compresi i prodotti di disinfezione e di decontaminazione.

2

 Il materiale deve essere protetto da influssi dannosi esogeni.

Art. 12Misure edili, d’esercizio e organizzative

1

 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico adottano le misure edili, d’esercizio e organizzative necessarie per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria.

2

 Provvedono in particolare affinché:

  1. a.

    sia possibile ricorrere a sorgenti e a captazioni di emergenza o sia garantito l’apporto sufficiente di acqua potabile in caso di guasto parziale o totale della rete di distribuzione;

  2. b.

    gli impianti siano protetti per quanto possibile contro i danni;

  3. c.

    la zona di approvvigionamento disponga almeno di un’ulteriore fonte di approvvigionamento indipendente dal punto di vista idrologico;

  4. d.

    gli impianti di approvvigionamento limitrofi possano essere collegati mediante condutture di raccordo;

  5. e.

    l’accesso agli impianti sia impedito a qualsiasi persona non autorizzata.

3

 Verificano periodicamente l’efficacia delle misure.

Sezione 4: Compiti dei gestori degli impianti di smaltimento delle acque

Art. 13

I gestori degli impianti di smaltimento delle acque provvedono affinché i loro impianti non pregiudichino l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria ed eventuali incidenti che si producono all’interno di essi non perturbino l’approvvigionamento di acqua potabile.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14Esecuzione

1

 I Cantoni eseguono la presente ordinanza.

2

 L’UFAM e il settore Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese effettuano regolarmente rilevamenti sullo stato delle misure preparatorie.

Art. 15Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 20 novembre 19911 sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza è abrogata.

  1. [RU 1991 2517, 2017 3179 n. I 2]

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).