Législation

Ordinanza del DEFR del 20 maggio 2019 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi

RS 531.215.411In vigoreStato 01.07.20198 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi, ordina:

Art. 1Scorte obbligatorie

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 2Qualità delle merci depositate

Le prescrizioni possono essere consultate sul sito di Carbura al seguente indirizzo www.carbura.ch/it/scorte-obbligatorie/stoccaggio/specificazione-prodotti-scorte-obbligatorie

La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni dell’associazione Carbura (Carbura) sullo standard commerciale e sull’idoneità al deposito.

Art. 3Volume delle scorte obbligatorie

Il quantitativo totale delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati:

  1. a.

    benzina: 4,5 mesi;

  2. b.

    olio diesel: 4,5 mesi;

  3. c.

    olio per il riscaldamento extra leggero: 4,5 mesi;

  4. d.

    cherosene: 3 mesi.

Art. 4Basi di calcolo

1

 Carbura stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie per ogni proprietario in base a:

  1. a.

    il volume di merci che il proprietario ha importato nel territorio doganale svizzero;

  2. b.

    il volume di merci prodotte o lavorate in Svizzera che il proprietario ha immesso in consumo per la prima volta sul territorio svizzero.

2

 Carbura stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.

3

 Carbura stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.

Art. 5Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie

1

 Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale per gruppo di merci di cui all’articolo 3 lettere a–d.

2

 Su richiesta e dopo aver consultato Carbura, l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.

3

 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

Art. 6Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune

1

 Per ogni gruppo di merci possono essere costituite scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune per al massimo tre quarti del quantitativo totale.

2

 La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

Art. 7Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1

 L’UFAE esegue la presente ordinanza.

2

 L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Energia e Carbura.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).