Art. 1Principio
Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in carburanti e combustibili liquidi.

Nessun progetto di revisione in corso.
Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.
1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:
Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in carburanti e combustibili liquidi.
Chi intende importare merci menzionate in allegato necessita di un permesso generale d’importazione (PGI).
Il PGI è rilasciato dall’associazione Carbura (Carbura).
È rilasciato agli importatori che si impegnano:
a concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie; o
a fornire a Carbura le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
Quantitativi di merci fino a 20 kg possono essere importati senza PGI.
Carbura può rifiutare a un importatore il rilascio di un PGI o revocarglielo se egli:
non adempie o viola le condizioni connesse al PGI; o
non adempie o viola gli impegni di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera b.
L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) vigila sul rilascio, sulla revoca e sul rifiuto di PGI.
Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali merci riportate nell’allegato che sono prodotte o lavorate in Svizzera.
Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.
È esonerato dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie chi:
per anno civile, importa o immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati in allegato;
importa o immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero merci menzionate in allegato che non sono destinate a essere utilizzate come carburanti o combustibili.
Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce:
le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie;
il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate;
gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario;
l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune.
Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte.
Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica a Carbura i dati relativi alle tasse doganali e all’imposta sugli oli minerali concernenti le merci menzionate in allegato.
Il controllo delle scorte obbligatorie spetta a Carbura. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.
L’UFAE controlla le scorte obbligatorie costituite in comune e a tale scopo fa capo a specialisti di Carbura.
Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte devono notificare periodicamente a Carbura il totale delle loro scorte di merci menzionate in allegato.
Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte secondo l’articolo 4a devono notificare mensilmente a Carbura i quantitativi di merci per acquirente.1
Carbura mette a disposizione dell’UFAE in maniera adeguata i dati rilevati.
In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione, fondandosi sulle dichiarazioni di Carbura:
l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie;
il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria;
la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.
L’UFAE e l’UDSC eseguono la presente ordinanza.
Il DEFR può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.
L’ordinanza del 6 luglio 1983 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).