Législation

Ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi

RS 531.215.41In vigoreStato 01.01.202214 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2019 1205in vigore il 01.05.2019
    introdotto: art. 4a · modificato: art. 5, 9

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:

Art. 1Principio

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in carburanti e combustibili liquidi.

Art. 2Obbligo del permesso d’importazione

1

 Chi intende importare merci menzionate in allegato necessita di un permesso generale d’importazione (PGI).

2

 Il PGI è rilasciato dall’associazione Carbura (Carbura).

3

 È rilasciato agli importatori che si impegnano:

  1. a.

    a concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie; o

  2. b.

    a fornire a Carbura le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

4

 Quantitativi di merci fino a 20 kg possono essere importati senza PGI.

Art. 3Rifiuto e revoca di PGI

Carbura può rifiutare a un importatore il rilascio di un PGI o revocarglielo se egli:

  1. a.

    non adempie o viola le condizioni connesse al PGI; o

  2. b.

    non adempie o viola gli impegni di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera b.

Art. 4Vigilanza

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) vigila sul rilascio, sulla revoca e sul rifiuto di PGI.

Art. 4aObbligo di costituire scorte1

1

 Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali merci riportate nell’allegato che sono prodotte o lavorate in Svizzera.

2

 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1205).
  2. RS 641.61

Art. 5Esonero dall’obbligo del contratto1

È esonerato dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie chi:

  1. a.

    per anno civile, importa o immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati in allegato;

  2. b.

    importa o immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero merci menzionate in allegato che non sono destinate a essere utilizzate come carburanti o combustibili.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1205).

Art. 6Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate

1

 Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce:

  1. a.

    le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie;

  2. b.

    il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate;

  3. c.

    gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario;

  4. d.

    l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune.

2

 Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte.

3

 Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).

Art. 7Collaborazione tra le autorità

La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° gen. 2022. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica a Carbura i dati relativi alle tasse doganali e all’imposta sugli oli minerali concernenti le merci menzionate in allegato.

Art. 8Controlli

1

 Il controllo delle scorte obbligatorie spetta a Carbura. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

2

 L’UFAE controlla le scorte obbligatorie costituite in comune e a tale scopo fa capo a specialisti di Carbura.

Art. 9Obblighi di notifica

1

 Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte devono notificare periodicamente a Carbura il totale delle loro scorte di merci menzionate in allegato.

2

 Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte secondo l’articolo 4a devono notificare mensilmente a Carbura i quantitativi di merci per acquirente.1

3

 Carbura mette a disposizione dell’UFAE in maniera adeguata i dati rilevati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1205).

Art. 10Composizione delle controversie

In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione, fondandosi sulle dichiarazioni di Carbura:

  1. a.

    l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie;

  2. b.

    il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria;

  3. c.

    la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.

Art. 11Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1

 L’UFAE e l’UDSC eseguono la presente ordinanza.

2

 Il DEFR può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.

Art. 12Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 1983 1007, 1987 2321, 1995 4932 art. 3 n. 5, 1996 3393 appendice n. 3, 2001 2091 all. n. 6, 2006 2995 all. 4 n. II 4, 2011 3331 all. 3 n. 5, 2016 2445 all. 3 n. 3]

L’ordinanza del 6 luglio 1983 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi è abrogata.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

Allegati

  • Carburanti e combustibili liquidi che sottostanno all’obbligo di costituire scorte obbligatorie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).