Législation

Ordinanza del DEFR del 20 maggio 2019 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti

RS 531.215.311In vigoreStato 15.01.202614 articoli

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Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti, ordina:

Art. 1Scorte obbligatorie

Le merci menzionate nell’allegato 1 sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 2Esonero dall’obbligo del contratto

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può esonerare dall’obbligo di concludere un contratto le persone soggette all’obbligo di costituire scorte (art. 2 cpv. 3 dell’O del 10 mag. 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti) che si impegnano, per anno civile, a immettere in commercio quantitativi inferiori a quelli menzionati nell’allegato 2.

Art. 3Qualità delle merci depositate

La qualità delle merci depositate rispetta sempre le norme della legislazione federale sui medicamenti e i dispositivi medici.

Art. 4Volume delle scorte obbligatorie di antinfettivi per uso umano

1

 Il quantitativo totale delle merci depositate di cui all’allegato 1 numero 1 copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per 3 mesi.

1bis

 Per le immunoglobuline umane normali (J06BA) il quantitativo totale delle merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per 2 mesi.1

2

 Le scorte delle merci di cui all’allegato 1 numero 1 sono pronte all’uso. La quota delle forme galeniche e dei dosaggi corrisponde a quella dei quantitativi immessi in commercio.

3

 Il quantitativo totale dei principi attivi antinfettivi da depositare di cui all’allegato 1 numero 2 è il seguente:

  1. a.

    doxiciclina: 730 kg;

  2. b.

    ceftriaxone: 2650 kg;

  3. c.

    gentamicina: 1300 kg.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 4 dic. 2019, in vigore dal 15 gen. 2020 (RU 2019 4759).

Art. 5Volume delle scorte obbligatorie di inibitori della neuraminidasi della medicina umana

Il quantitativo totale degli inibitori della neuraminidasi di cui all’allegato 1 numero 3 è il seguente:

  1. a.

    Tamiflu®, 75 mg: 23 000 000 capsule;

  2. b.

    Tamiflu®, 45 mg: 850 000 capsule;

  3. c.

    Tamiflu®, 30 mg: 3 000 000 capsule;

  4. d.

    Oseltamivir: 1300 kg.

Art. 6Volume delle scorte obbligatorie di analgesici, vaccini e medicamenti oncologici della medicina umana1

1

 Il quantitativo totale dei seguenti prodotti di cui all’allegato 1 numeri 4–5a copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per la durata indicata:

  1. a.

    analgesici: 3 mesi;

  2. b.

    vaccini: 4 mesi;

  3. c.

    medicamenti oncologici: 3 mesi.2

2

 Le merci sono depositate pronte all’uso. La quota delle forme galeniche e dei dosaggi corrisponde a quella dei quantitativi immessi in commercio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 nov. 2023, in vigore dal 15 gen. 2024 (RU 2023 801).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 nov. 2023, in vigore dal 15 gen. 2024 (RU 2023 801).

Art. 6aVolume delle scorte obbligatorie di altri medicamenti per la medicina umana1

1

 Il quantitativo totale delle merci depositate di cui all’allegato 1 numero 5b copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per tre mesi.2

2

 Le merci sono depositate pronte all’uso. La quota delle forme galeniche e dei dosaggi corrisponde a quella dei quantitativi immessi in commercio.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 4 dic. 2019, in vigore dal 15 gen. 2020 (RU 2019 4759).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 nov. 2023, in vigore dal 15 gen. 2024 (RU 2023 801).

Art. 7Volume delle scorte obbligatorie di antinfettivi della medicina veterinaria

1

 Il quantitativo totale delle merci depositate di cui all’allegato 1 numero 6 copre il fabbisogno medio di antinfettivi per due mesi.

2

 Le merci sono depositate pronte all’uso o come principi attivi.

Art. 8Deposito delle merci sotto forma di principi attivi

1

 Previa consultazione della cooperativa Helvecura (Helvecura) l’UFAE può concordare con gli assoggettati all’obbligo di costituire scorte che fabbricano interamente i loro prodotti in Svizzera la possibilità di depositare le merci sotto forma di principi attivi.1

2

 Gli assoggettati all’obbligo di costituire scorte devono dimostrare che i principi attivi possono essere direttamente trasformati sul territorio svizzero.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 13 nov. 2025, in vigore dal 15 gen. 2026 (RU 2025 727).

Art. 9Basi di calcolo

1

 Helvecura stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie in proporzione al volume di merci che il proprietario ha immesso in commercio nel territorio svizzero nell’anno civile precedente.

2

 In casi motivati, per stabilire il quantitativo di scorte obbligatorie si può fare riferimento al quantitativo medio immesso in commercio nei tre anni civili precedenti, al consumo netto dell’anno civile in corso stimato sull’intero anno o allo smercio previsto per l’anno civile in corso.

3

 Helvecura registra i quantitativi di merci immessi in commercio dalla ditta produttrice e dalle società commerciali almeno ogni trimestre.

4

 Helvecura stabilisce almeno ogni dodici mesi i quantitativi di scorte obbligatorie.

Art. 10Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie

1

 Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’UFAE può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale per gruppo di merci di cui agli articoli 4–7.

2

 Su richiesta e dopo aver consultato Helvecura, l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.

3

 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

Art. 11Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune

1

 I proprietari di scorte obbligatorie possono ricorrere alla costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune per una parte o per il totale dei propri quantitativi.1

2

 La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 13 nov. 2025, in vigore dal 15 gen. 2026 (RU 2025 727).

Art. 12Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1

 L’UFAE esegue la presente ordinanza.

2

 L’UFAE può modificare gli allegati dopo aver consultato il settore Agenti terapeutici e Helvecura.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

Allegati

  • Merci secondo l’articolo 1
  • Esonero dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).