Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Le seguenti derrate alimentari sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese:
- a.
- b.
- c.
- d.
oli e grassi commestibili, comprese le loro materie prime e i loro semilavorati;
- e.
cereali e alimenti ricchi di energia e di proteine per l’alimentazione di animali.
Art. 2Obbligo del permesso d’importazione
1 Chi intende importare merci menzionate negli allegati 1–5 necessita di un permesso generale d’importazione (PGI).
2 Il PGI è rilasciato dalla cooperativa Réservesuisse (Réservesuisse).
3 È rilasciato agli importatori che si impegnano:
- a.
a concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie; o
- b.
a fornire a Réservesuisse le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
4 Quantitativi di merci fino a 20 kg possono essere importati senza PGI.
Art. 3Rifiuto e revoca di PGI
Réservesuisse può rifiutare a un importatore il rilascio di un PGI o revocarglielo se egli:
- a.
non adempie o viola le condizioni connesse al PGI; o
- b.
non adempie o viola gli impegni di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera b.
L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) vigila sul rilascio, sulla revoca e sul rifiuto di PGI.
Art. 5Esonero dall’obbligo del contratto
Sono esonerati dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie gli importatori che importano, per anno civile, quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati negli allegati 1–5 se forniscono a Réservesuisse le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
Art. 6Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate
1 Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce:
- a.
le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie;
- b.
il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate;
- c.
gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario;
- d.
l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune.
2 Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte..
3 Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).
Art. 7Collaborazione tra le autorità
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° gen. 2022. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica a Réservesuisse i dati relativi alle merci menzionate negli allegati 1–5.
1 Il controllo delle scorte obbligatorie spetta a Réservesuisse. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.
2 L’UFAE controlla le scorte obbligatorie costituite in comune e a tale scopo fa capo a specialisti di Réservesuisse.
Art. 9Composizione delle controversie
In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione, fondandosi sulle notifiche di Réservesuisse:
- a.
l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie;
- b.
il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria;
- c.
la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.
Sezione 2: Disposizioni speciali per i cereali e gli alimenti per animali
Art. 10Obbligo di costituire scorte
1 Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi:
- a.
importa o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i cereali menzionati nell’allegato 5 numero 1;
- b.
importa gli alimenti per animali menzionati nell’allegato 5 numero 2 o, in veste di trasformatore, li immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.1
2 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.
3 I cereali importati prodotti nelle zone di confine al di fuori del territorio doganale sono considerati merci svizzere.
4 Non sottostanno all’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie gli importatori, i mugnai e i trasformatori che, per anno civile, importano o immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero quantitativi inferiori al quantitativo soglia menzionato nell’allegato 5 numero 3.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 697).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 697).
Art. 11Obblighi di notifica1
1 I mugnai che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le merci menzionate nell’allegato 5 numero 1 devono informarne senza indugio Réservesuisse e notificare a quest’ultima periodicamente il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio.
2 I trasformatori di alimenti per animali che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le merci menzionate nell’allegato 5 numero 2 devono informarne senza indugio Réservesuisse e notificare a quest’ultima periodicamente il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio.
3 In vista della conclusione, della modifica o dell’annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Réservesuisse informa l’UFAE del contenuto delle notifiche di cui ai capoversi 1 e 2.
4 L’UFAE emana le necessarie istruzioni.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 697).
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 12Esecuzione dell’ordinanza e modifica degli allegati
1 L’UFAE e l’UDSC eseguono la presente ordinanza.
2 Il DEFR può modificare gli allegati 1–5 dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.
Art. 13Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
- 1.
l’ordinanza del 6 luglio 19831 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di zucchero;
- 2.
l’ordinanza del 6 luglio 19832 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di caffè;
- 3.
l’ordinanza del 6 luglio 19833 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di riso commestibile;
- 4.
l’ordinanza del 6 luglio 19834 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili, delle materie prime e dei semilavorati destinati alla loro fabbricazione;
- 5.
l’ordinanza del 25 aprile 20015 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali.
- [RU 1983 975, 1995 1797, 1996 3280, 1998 478 n. II, 1999 303 n. I 1, 2001 2091 all. n. 2, 2003 529 all. n. 1 2167 all. n. 3, 2011 3331 all. 3 n. 2]
- [RU 1983 985, 1999 303 n. I 4, 2003 2167 all. n. 6, 2005 503 all. n. 2]
- [RU 1983 978, 1995 1799 n. I 2, 1999 303 n. I 2, 2003 2167 all. n. 4]
- [RU 1983 981, 1995 1801 4932 art. 3 n. 1, 1999 303 n. 3, 2001 2091 all. n. 3, 2003 2167 all. n.5, 2005 503 all. n. 1, 2006 2995 all. 4 n. II 1, 2011 3331 all. 3 n. 3]
- [RU 2001 1451 2091 all. n. 4, 2003 2167 all. n. 7, 2004 639 3865, 2005 503 all. n. 3, 2006 867 all. n. 7 2995 all. 4 n. II 2, 2007 1469 all. 4 n. 12, 2011 3331 all. 3 n. 4 5249]
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.
Allegati
- Tipi di zucchero che sottostanno all’obbligo di costituire scorte
- Tipi di caffè che sottostanno all’obbligo di costituire scorte
- Tipi di riso che sottostanno all’obbligo di costituire scorte
- Tipi di oli e grassi commestibili che sottostanno all’obbligo di costituire scorte
- Tipi di cereali che sottostanno all’obbligo di costituire scorte
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.