Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
1La presente ordinanza stabilisce quali organi assumono i seguenti compiti nell’ambito del servizio sanitario:
- a.
pianificazione e preparazione delle misure volte a gestire situazioni eccezionali nella sanità pubblica;
- b.
gestione di situazioni eccezionali nella sanità pubblica.
2Il coordinamento a livello politico e operativo ha luogo nel quadro delle piattaforme politica e operativa della Rete integrata svizzera per la sicurezza (RSS).
Art. 2Situazione eccezionale nel settore sanitario
Per situazione eccezionale nel settore sanitario (situazione eccezionale) si intendono eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati:
- a.
che interessano più Cantoni, l’intero Paese o zone di confine estere;
- b.
che causano un grande numero di pazienti; oppure
- c.
che hanno conseguenze particolarmente gravi per la salute.
Art. 3Servizio sanitario coordinato
Il servizio sanitario coordinato (SSC) comprende tutti i servizi forniti dai partner del SSC e l’interazione dei loro mezzi per gestire situazioni eccezionali al fine di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile.
Art. 4Partner del SSC
I partner del SSC sono organi civili o militari che pianificano, preparano o implementano misure del servizio sanitario in previsione di una situazione eccezionale.
Sezione 2 Pianificazione e preparazione di misure per la gestione di situazioni eccezionali
Art. 5Organo di accompagnamento del SSC
1 I membri dell’organo di accompagnamento rappresentano i partner del SSC e vengono convocati dall’incaricato del SSC.
2 L’organo di accompagnamento SSC ha i compiti seguenti:
- a.
fornisce consulenza alla piattaforma operativa della RSS e all’incaricato del SSC;
- b.
assicura lo scambio di informazioni tra i partner del SSC.
Art. 6Incaricato del SSC
L’incaricato del SSC ha i compiti seguenti:
- a.
porta le esigenze dei partner del SSC all’attenzione della piattaforma operativa della RSS;
- b.
dirige l’organo di accompagnamento SSC e provvede a una rappresentanza equilibrata dei partner del SSC;
- c.
assicura contatti regolari con i partner del SSC e rappresenta i loro interessi;
- d.
redige un rapporto annuale.
Art. 7Segreteria del SSC
La segreteria del SSC ha i compiti seguenti:
- a.
è il punto di contatto del SSC per tutte le questioni inerenti al coordinamento nell’ambito del servizio sanitario;
- b.
dirige la segreteria dell’organo di accompagnamento SSC;
- c.
sostiene l’incaricato del SSC.
Art. 8Ufficio federale della protezione della popolazione
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha i compiti seguenti:
- a.
nomina l’incaricato del SSC;
- b.
dirige la segreteria del SSC;
- c.
promuove e coordina la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento;
- d.
può commissionare attività di ricerca;
- e.
può sostenere i Cantoni nella pianificazione e nel coordinamento della pianificazione.
Sezione 3 Gestione di situazioni eccezionali
Art. 9Stato maggiore specializzato sanità
1 Lo Stato maggiore specializzato sanità è impiegato dall’UFPP.
2 Esso ha i compiti seguenti:
- a.
traccia il quadro della situazione in ambito sanitario all’attenzione dei partner del SSC, della Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e degli stati maggiori di crisi di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 20241 sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale;
- b.
valuta le richieste di risorse dal punto di vista specialistico e fa proposte agli stati maggiori di crisi su come priorizzare le risorse;
- c.
può proporre misure specifiche.
- RS 172.010.8
Art. 10Centrale nazionale d’allarme
La CENAL ha i compiti seguenti:
- a.
dirige lo Stato maggiore specializzato sanità;
- b.
elabora una panoramica dei mezzi in personale e materiale disponibili nonché delle installazioni disponibili.
Sezione 4 Trattamento di dati personali
Ai fini dell’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, l’UFPP può trattare dati personali nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (art. 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 20091 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS).
- RS 510.911
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 12Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 27 aprile 20051 sul Servizio sanitario coordinato è abrogata.
- [RU 2005 2119; 2016 103; 2022 570; 2023 133 all. n. 4]
Art. 13Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.