Législation

Ordinanza del 21 marzo 2025 sul coordinamento nell’ambito del servizio sanitario (OCSS)

OCSSRS 520.151Stato 01.05.202513 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2Pianificazione e preparazione di misure per la gestione di situazioni eccezionali5–8
  3. Sezione 3Gestione di situazioni eccezionali9–10
  4. Sezione 4Trattamento di dati personali11
  5. Sezione 5Disposizioni finali12–13

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

La presente ordinanza stabilisce quali organi assumono i seguenti compiti nell’ambito del servizio sanitario:

  1. a.

    pianificazione e preparazione delle misure volte a gestire situazioni eccezionali nella sanità pubblica;

  2. b.

    gestione di situazioni eccezionali nella sanità pubblica.

2

Il coordinamento a livello politico e operativo ha luogo nel quadro delle piattaforme politica e operativa della Rete integrata svizzera per la sicurezza (RSS).

Art. 2Situazione eccezionale nel settore sanitario

Per situazione eccezionale nel settore sanitario (situazione eccezionale) si intendono eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati:

  1. a.

    che interessano più Cantoni, l’intero Paese o zone di confine estere;

  2. b.

    che causano un grande numero di pazienti; oppure

  3. c.

    che hanno conseguenze particolarmente gravi per la salute.

Art. 3Servizio sanitario coordinato

Il servizio sanitario coordinato (SSC) comprende tutti i servizi forniti dai partner del SSC e l’interazione dei loro mezzi per gestire situazioni eccezionali al fine di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile.

Art. 4Partner del SSC

I partner del SSC sono organi civili o militari che pianificano, preparano o implementano misure del servizio sanitario in previsione di una situazione eccezionale.

Sezione 2 Pianificazione e preparazione di misure per la gestione di situazioni eccezionali

Art. 5Organo di accompagnamento del SSC

1

 I membri dell’organo di accompagnamento rappresentano i partner del SSC e vengono convocati dall’incaricato del SSC.

2

 L’organo di accompagnamento SSC ha i compiti seguenti:

  1. a.

    fornisce consulenza alla piattaforma operativa della RSS e all’incaricato del SSC;

  2. b.

    assicura lo scambio di informazioni tra i partner del SSC.

Art. 6Incaricato del SSC

L’incaricato del SSC ha i compiti seguenti:

  1. a.

    porta le esigenze dei partner del SSC all’attenzione della piattaforma operativa della RSS;

  2. b.

    dirige l’organo di accompagnamento SSC e provvede a una rappresentanza equilibrata dei partner del SSC;

  3. c.

    assicura contatti regolari con i partner del SSC e rappresenta i loro interessi;

  4. d.

    redige un rapporto annuale.

Art. 7Segreteria del SSC

La segreteria del SSC ha i compiti seguenti:

  1. a.

    è il punto di contatto del SSC per tutte le questioni inerenti al coordinamento nell’ambito del servizio sanitario;

  2. b.

    dirige la segreteria dell’organo di accompagnamento SSC;

  3. c.

    sostiene l’incaricato del SSC.

Art. 8Ufficio federale della protezione della popolazione

L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha i compiti seguenti:

  1. a.

    nomina l’incaricato del SSC;

  2. b.

    dirige la segreteria del SSC;

  3. c.

    promuove e coordina la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento;

  4. d.

    può commissionare attività di ricerca;

  5. e.

    può sostenere i Cantoni nella pianificazione e nel coordinamento della pianificazione.

Sezione 3 Gestione di situazioni eccezionali

Art. 9Stato maggiore specializzato sanità

1

 Lo Stato maggiore specializzato sanità è impiegato dall’UFPP.

2

 Esso ha i compiti seguenti:

  1. a.

    traccia il quadro della situazione in ambito sanitario all’attenzione dei partner del SSC, della Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e degli stati maggiori di crisi di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 20241 sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale;

  2. b.

    valuta le richieste di risorse dal punto di vista specialistico e fa proposte agli stati maggiori di crisi su come priorizzare le risorse;

  3. c.

    può proporre misure specifiche.

  1. RS 172.010.8

Art. 10Centrale nazionale d’allarme

La CENAL ha i compiti seguenti:

  1. a.

    dirige lo Stato maggiore specializzato sanità;

  2. b.

    elabora una panoramica dei mezzi in personale e materiale disponibili nonché delle installazioni disponibili.

Sezione 4 Trattamento di dati personali

Art. 11

Ai fini dell’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, l’UFPP può trattare dati personali nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (art. 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 20091 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS).

  1. RS 510.911

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.05.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).