Législation

Ordinanza del 26 settembre 2025 sullo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale (OSMAI)

OSMAIRS 513.13Stato 01.11.202513 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’organizzazione dell’esercito del 18 marzo 2016; visto l’articolo 103 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995, ordina:

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.

2

 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni del diritto militare.

Art. 2Subordinazione

Lo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale è subordinato al cancelliere della Confederazione.

Art. 3Compiti

1

 Lo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale coadiuva la Cancelleria federale nel garantire la capacità di condotta del Consiglio federale. Ha in particolare i seguenti compiti:

  1. a.

    garantire il collegamento delle infrastrutture di condotta del Consiglio federale con l’esercito e con i partner civili;

  2. b.

    coordinare l’impiego dei fornitori di prestazioni militari e civili per le infrastrutture di condotta del Consiglio federale.

2

 Pianifica e svolge esercitazioni per garantire la sua prontezza all’impiego.

3

 Il cancelliere della Confederazione definisce i compiti concreti dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.

4

 A condizione che l’adempimento dei compiti e lo svolgimento delle esercitazioni non siano pregiudicati, lo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale può essere impiegato a favore di altre organizzazioni di stato maggiore della Confederazione.

Art. 4Comando

1

 Lo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale è diretto da un comandante.

2

 Il comandante è nominato dal capo dell’esercito su proposta del cancelliere della Confederazione.

3

 Per quanto attiene alle mutazioni della funzione o del grado dei membri dello Stato maggiore, il comandante è equiparato al comandante di una Grande Unità.

Art. 5Struttura ed effettivo regolamentare

Il cancelliere della Confederazione determina la struttura e l’effettivo regolamentare dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.

Art. 6Incorporazione

1

 Su richiesta del comandante, l’organo competente secondo l’ordinanza del 22 novembre 20171 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) può incorporare nello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che dispongono delle conoscenze necessarie.

2

 I membri dello Stato maggiore restano incorporati nella loro Arma o nel loro servizio ausiliario.

  1. RS 512.21

Art. 7Attribuzione e assegnazione

Allo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale possono essere attribuite o assegnate persone di cui all’articolo 6 della legge militare del 3 febbraio 1995.

Art. 8Istruzione

1

 Il cancelliere della Confederazione stabilisce i contenuti e la metodologia dell’istruzione dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.

2

 Il comandante stabilisce annualmente i servizi d’istruzione dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale e la loro durata e comunica tempestivamente le date ai membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo di prestare servizio.

3

 Egli svolge i servizi d’istruzione.

4

 In deroga agli articoli 47 e 55 capoverso 4 OOPSM1, il numero dei giorni di servizio d’istruzione da prestare per i membri dello Stato maggiore dipende dalle esigenze dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.

  1. RS 512.21

Art. 9Chiamata in servizio

1

 Il comandante chiama in servizio i membri dello Stato maggiore per svolgere servizi d’istruzione e per prestare impieghi.

2

 La chiamata in servizio può avvenire tramite qualunque mezzo di comunicazione appropriato.

3

 La chiamata in servizio per prestare un impiego può avvenire a breve termine. È necessario in precedenza consultare il cancelliere della Confederazione.

4

 Il comandante può obbligare i membri dello Stato maggiore a garantire la loro raggiungibilità fuori servizio.

Art. 10Ordine di svolgere il servizio in abiti civili

Le seguenti persone possono, se necessario, ordinare lo svolgimento del servizio in abiti civili:

  1. a.

    il cancelliere della Confederazione, in caso di servizi d’appoggio;

  2. b.

    il comandante, in caso di servizi d’istruzione.

Art. 11Differimento del servizio

Le domande di differimento del servizio dei membri dello Stato maggiore sono trattate e giudicate dal comandante.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).