Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 13 capoverso 1, 14, 40 capoverso 1 lettera c e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile ai corsi di tiro fuori del servizio.
2 Sono corsi di tiro fuori del servizio:
- a.
i corsi per monitori di tiro;
- b.
i corsi per capi dei giovani tiratori1;
- c.
i corsi di ripetizione per monitori di tiro e capi dei giovani tiratori;
- d.
i corsi per giovani tiratori;
- e.
i corsi di tiro per ritardatari;
- f.
i corsi di tiro per «rimasti».
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 2Subordinazione
I corsi di tiro sono subordinati all’Aggruppamento Difesa.
Art. 3Libretto di servizio, libretto delle prestazioni militari e libretto di tiro
La direzione del corso registra l’assolvimento dei corsi di tiro nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro; l’assolvimento del corso di tiro per «rimasti» è registrato anche nel libretto di servizio.
Art. 4Indennità per l’uso degli impianti di tiro1
1 Qualora siano utilizzati impianti di tiro civili, i Comuni, i responsabili di impianti di tiro collettivo o le società di tiro ricevono le indennità giusta l’articolo 80 dell’ordinanza del 21 febbraio 20182 concernente l’amministrazione dell’esercito.
2 Per l’organizzazione di corsi per giovani tiratori non è corrisposta alcuna indennità.
3 Il responsabile del corso comunica le munizioni messe a disposizione dalle società di tiro per i corsi di tiro tramite il modulo «Accredito munizioni» dell’Aggruppamento Difesa. Le munizioni sono rimborsate dal DDPS.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
- RS 510.301
Le indennità per i costi di esercizio versate ai partecipanti ai corsi e ai funzionari sono disciplinate nell’allegato.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
Sezione 2: Corsi per monitori di tiro
Art. 6Scopo dell’istruzione
1 I corsi per monitori di tiro a 300 m servono a istruire i monitori di tiro a 300 m.
2 I corsi per monitori di tiro a 25/50 m servono a istruire i monitori di tiro a 25/50 m.
3 L’istruzione è finalizzata segnatamente ad abilitare i futuri monitori di tiro a dirigere gli esercizi di tiro federali conformemente all’ordinanza sul tiro.
Art. 7Organizzazione
I corsi per monitori di tiro sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.
Art. 8Periodo e durata dei corsi1
I corsi per monitori di tiro hanno luogo ogni anno da inizio gennaio a fine novembre e durano due giorni.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
Sezione 3: Corsi per capi dei giovani tiratori
Art. 9Scopo dell’istruzione
1 I corsi per capi dei giovani tiratori servono a istruire i capi dei giovani tiratori nel tiro a 300 m.
2 L’istruzione è finalizzata ad abilitare i futuri capi dei giovani tiratori a dirigere autonomamente i corsi per giovani tiratori.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
I corsi per capi dei giovani tiratori sono pianificati, organizzati e svolti dall’Aggruppamento Difesa.
Art. 11Periodo e durata dei corsi1
I corsi per capi dei giovani tiratori sono organizzati ogni anno e durano tre giorni feriali.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
I costi dell’alloggio e del vitto sono a carico dell’Aggruppamento Difesa. Le spese rimanenti sono a carico dei partecipanti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
Sezione 4 Corsi di ripetizione per monitori di tiro e capi dei giovani tiratori
Per il perfezionamento dei monitori di tiro e dei capi dei giovani tiratori sono organizzati corsi di ripetizione di una giornata.
I corsi di ripetizione sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.
Sezione 5: Corsi per giovani tiratori
Art. 15Scopo dell’istruzione
1 Il corso per giovani tiratori a 300 m è un settore specifico dell’istruzione premilitare.
2 L’istruzione è segnatamente finalizzata a fare in modo che i giovani tiratori siano in grado di maneggiare con sicurezza il fucile d’assalto 90 e acquisiscano destrezza nel tiro in stand.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
1 I corsi per giovani tiratori sono organizzati dalle società di tiro riconosciute sotto la direzione dei capi dei giovani tiratori e sono sottoposti alla vigilanza delle commissioni cantonali di tiro.
2 Essi possono essere svolti soltanto se vi partecipano almeno cinque giovani tiratori. L’ufficiale federale di tiro competente decide in merito alle eccezioni.
1 Per dare diritto a delle indennità, il corso deve essere superato da almeno tre giovani tiratori.
2 Le munizioni sparate dai giovani tiratori che interrompono il corso sono rimborsate alla società di tiro.
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
1 I corsi per giovani tiratori hanno luogo tra la metà di marzo e la fine di agosto.
2 È consentito iniziare gli esercizi di tiro soltanto dopo il rapporto d’istruzione della commissione di tiro. Il presidente della commissione cantonale di tiro decide in merito alle deroghe.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
1 Il corso per giovani tiratori si conclude con un tiro di gara.
2 La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) è competente per l’organizzazione del tiro di gara dei giovani tiratori.
3 La FST emana il regolamento per il tiro di gara dei giovani tiratori; tale regolamento sottostà all’approvazione dell’Aggruppamento Difesa.
Sezione 6: Corsi di tiro per ritardatari 300 m
Gli obbligati al tiro che non hanno eseguito, o hanno eseguito ma non conformemente alle prescrizioni, il programma obbligatorio in una società di tiro riconosciuta, devono compiere il corso di tiro per ritardatari alla distanza di 300 m.
I corsi di tiro per ritardatari 300 m sono pianificati e organizzati dall’Aggruppamento Difesa con il coinvolgimento dei Cantoni e svolti in collaborazione con la FST.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
I corsi di tiro per ritardatari 300 m hanno luogo ogni anno nel mese di novembre. Le date sono di volta in volta pubblicate in Internet dall’Aggruppamento Difesa a partire dal mese di settembre.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
Art. 22Chiamata dei partecipanti ai corsi
Le autorità militari cantonali chiamano gli obbligati al corso di tiro per ritardatari mediante pubblicazione ufficiale.
- Abrogati dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
Art. 25Annuncio in caso di insufficiente destrezza al tiro
1 La direzione dei corsi di tiro per ritardatari 300 m annuncia all’Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Devono essere allegati:1
- a.
- b.
- c.
il libretto delle prestazioni militari;
- d.
se del caso, un certificato medico.
2 Nel rapporto vanno menzionate le cause dell’insufficiente destrezza al tiro e formulate eventuali proposte.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
Sezione 7: Corsi di tiro per «rimasti» 300 m
Gli obbligati al tiro che non hanno ottenuto i risultati minimi richiesti nel programma obbligatorio devono compiere un corso di tiro per «rimasti» alla distanza di 300 m.
I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
Art. 28Periodo e luogo dei corsi1
I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati al più tardi entro il 31 maggio dell’anno successivo di norma in impianti di tiro nei circondari di tiro federali. L’ufficiale federale di tiro competente stabilisce il luogo e le date dei corsi.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
Art. 30Soldo e computo sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione1
I corsi di tiro per «rimasti» non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
Art. 31Mancata entrata in servizio
I tiratori «rimasti» non entrati in servizio vanno annunciati dal comandante del corso all’autorità militare del Cantone di domicilio.
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827).
Art. 33Annuncio in caso di insufficiente destrezza al tiro
La direzione dei corsi di tiro per «rimasti» annuncia all’Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 25.
Sezione 8: Disposizioni finali
L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 35Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
- a.
l’ordinanza del DMF del 18 dicembre 19621 concernente i corsi per monitori di tiro;
- b.
l’ordinanza del DMF del 2 novembre 19702 concernente i corsi facoltativi per giovani tiratori.
- Non pubblicata nella RU.
- Non pubblicata nella RU.
Art. 36Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.