Législation

Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF)

OAE-AFRS 510.30Non più in vigoreStato 01.01.201870 articoli

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  • RU 2017 2299in vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 1, 3, 8, 9, 11, 12, 37, 38 · abrogato: art. 5, 18 e 19 · introdotto: art. 17
  • RU 2006 5599in vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 7, 14, 39, 40
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    abrogato: art. 86 e 87, 88, 89 a 97, 99, 104, 106 a 108, 123 e 124, 125, 126 e 127, 128 a 131 · modificato: art. 112, 113, 167
  • RU 1995 4093in vigore il 01.01.1996
    modificato: art. 3, 17, 24, 25, 28, 33, 38, 44 · introdotto: art. 11 · abrogato: art. 16, 26 e 27
  • RU 1992 288in vigore il 15.02.1992
    abrogato: art. 105
  • RU 1990 1882in vigore il 01.01.1991
    abrogato: art. 20 a 22

12 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. I. Servizio del Commissariato1–10
  2. II. Soldo11–20 a 22
  3. III. Sussistenza23–30
  4. IV. Alloggio31–43a
  5. V. Viaggi e trasporti44–57 e 58
  6. VI. …59 a 79
  7. VII. …80 a 85
  8. VIII. Danni alle colture e alla proprietà86 e 87–89 a 97
  9. VIIIa. Impianti militari98–100
  10. IX. …101 a 103–106 a 108
  11. X. Requisizione109–113
  12. XI. …114 a 118–123 e 124
  13. XII. …125–132 a 164
  14. XIII. Disposizioni transitorie e finali165–167

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 29 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM) ; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 1948, decreta:

I. Servizio del Commissariato

1. Competenza

Art. 1

1

 La Base logistica dell’esercito1 è l’organo centrale per il servizio del commissariato. A questo servizio competono la contabilità, la sussistenza, i carburanti e l’alloggio dell’esercito.2

2

 Nei rapporti con Cantoni, Comuni e privati, la Contabilità della truppa3 può far capo, secondo il bisogno, alle autorità militari cantonali.

  1. Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939). Di detta mod. è tenuto conto in tutte il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
  3. Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939). Di detta mod. è tenuto conto in tutte il presente testo.

Art. 2

1

 L’Amministrazione federale delle finanze è l’ufficio centrale per il servizio di cassa.

2

 Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di revisione.

Art. 31

1

 La Base logistica dell’esercito ha l’alta direzione del servizio del commissariato nel servizio d’istruzione, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo.2

2

 I capi del servizio del commissariato, i quartiermastri, i furieri e i contabili della truppa incaricati della contabilità e della gestione dirigono e assumono il servizio del commissariato degli stati maggiori e delle unità dell’esercito nonché delle scuole e dei corsi.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
  2. Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).

Art. 41

1

 I comandanti sorvegliano il servizio del commissariato nell’ambito del loro comando.

2

 La Base logistica dell’esercito, i capi del servizio del commissariato2 e i quartiermastri controllano, in qualità di organi tecnici di vigilanza, il servizio del commissariato dell’esercito, delle grandi unità e dei corpi di truppa. I comandanti delle grandi unità e dei corpi di truppa provvedono affinché i capi del servizio del commissariato e i quartiermastri loro subordinati esercitino l’attività di controllo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
  2. Nuova locuzione giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

2. Contabilità

Art. 51

1

 Gli stati maggiori e le unità sono amministrativamente autonomi. Il contabile dello stato maggiore o dell’unità tiene la contabilità della truppa.

2

 …2

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
  2. Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).

Art. 6

1

 In servizio, le spese vanno fatte con la massima parsimonia. Tutte le spese non indispensabili devono essere evitate.

2

 La Base logistica dell’esercito può emanare direttive per l’esecuzione di detto principio.1

  1. Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

Art. 7

1

 LA Base logistica dell’esercito procede alla revisione delle contabilità delle truppe. La revisione superiore, da parte del Controllo federale delle finanze, deve essere ultimata nel termine di un anno a contare dalla presentazione delle contabilità alla Contabilità della truppa.1

2

 Qualora le vengano comunicate osservazioni di revisione, la truppa deve inviare per scritto il suo parere alla Base logistica dell’esercito entro due mesi. Ognuno è tenuto a dare le informazioni necessarie.2

3

 Le controversie inerenti a pretese sorte dalle osservazioni di revisione sono decise dalla Base logistica dell’esercito.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
  2. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
  3. Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 81

La Base logistica dell’esercito conserva per cinque anni tutta la contabilità e la relativa documentazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).

3. Inventari

Art. 9

1

 Di tutti gli oggetti di valore duraturo (oggetti d’inventario) acquistati dalle truppe va tenuto un inventario.

2

 Alla Base logistica dell’esercito spetta l’alta vigilanza sulla tenuta degli inventari nell’esercito.

3

 I comandanti di truppe devono accertarsi che gli inventari siano tenuti e controllati in modo irreprensibile.

4

 I capi del servizio del commissariato e i quartiermastri procedono, in occasione delle revisioni di cassa prescritte, anche alla revisione degli inventari.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).

Art. 10

Dopo la partenza della truppa, i Comuni hanno l’obbligo di prendere in consegna e di custodire le istallazioni negli accantonamenti.

II. Soldo

1. Disposizioni generali

Art. 11

1

 I militari ricevono il soldo secondo il loro grado.1

2

 Il diritto al soldo nasce con il giorno dell’entrata in servizio fissato dall’ordine di marcia e si estingue con il giorno del licenziamento.

2bis

 L’intervallo tra la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l’intervallo tra detti servizi d’istruzione danno diritto al soldo, sempre che l’intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane.2

3

 Il Consiglio federale stabilisce il soldo.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
  2. Introdotto dal n. I d dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
  3. Introdotto dal n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 121

Non hanno diritto al soldo:

  1. 1.

    …

  2. 2.

    le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare:2

    1. a.

      …

    2. b.

      che prendono parte all’ispezione dell’armamento e dell’equipaggiamento personale;

    3. c.

      che consegnano, ritirano o sostituiscono l’armamento e l’equipaggiamento, …3;

    4. d.

      che consegnano o ritirano cavalli di servizio;

    5. e.

      che partecipano a corsi speciali per l’adempimento del tiro obbligatorio;

    6. f.

      che si trovano in detenzione preventiva o scontano pene fuori servizio;

    7. g.

      che devono presentarsi a un’autorità militare;

    8. h.

      che beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

    9. i.

      che, durante un rapporto di lavoro presso la Confederazione, prestano il loro servizio militare in seno all’amministrazione militare;

    10. j.

      per le quali è ordinato un impiego secondo l’articolo 65c LM.

  3. 3.

    i piloti e gli osservatori istruiti, per l’allenamento individuale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887 895; FF 1965 II 353).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
  3. Espr. stralciata dal n. 3 dell’all. alla LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).
  4. RS 831.10

Art. 141

Eventuali controversie concernenti il diritto al soldo sono decise dalla Base logistica dell’esercito.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 15

Il diritto del militare al soldo e ad altre indennità si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui la pretesa è divenuta esigibile.

2. Soldo del grado

Art. 171

1

 Gli ufficiali subalterni, gli aspiranti ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati ricevono un supplemento di soldo per i servizi non computati sulla durata dei corsi di ripetizione e richiesti per conseguire un grado superiore o per la loro formazione speciale.2

2

 Gli allievi piloti, gli allievi osservatori e gli allievi operatori di bordo ricevono un’indennità di volo durante la scuola sottufficiali, la scuola d’aviazione e per i giorni di allenamento che devono assolvere durante il periodo d’istruzione di volo.3

2bis

 I militari che prestano all’estero un servizio di promovimento della pace con diritto al soldo o un servizio d’appoggio con diritto al soldo ricevono un supplemento di soldo durante tali servizi.4

3

 L’ammontare del supplemento di soldo e dell’indennità di volo è stabilito dal Consiglio federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
  2. Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).
  3. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
  4. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).

III. Sussistenza

1. Sussistenza dei militari

Art. 23

1

 Ogni militare che riceve il soldo ha diritto alla sussistenza.

2

 …1

  1. Abrogato dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).

Art. 241

I seguenti militari che non ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza:

  1. a.

    …

  2. b.

    i partecipanti a corsi di tiro per ritardatari, per l’intera giornata;

  3. c.

    per i militari agli arresti al di fuori del servizio, per l’intera giornata.

  1. Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 251

1

 I militari ricevono la sussistenza in natura o in pensione.

2

 La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento.

3

 Se la truppa o singoli militari non possono ricevere la sussistenza in natura, viene loro corrisposta la sussistenza in pensione.

4

 Il Consiglio federale stabilisce crediti quadro per la sussistenza in natura e la sussistenza in pensione.

5

 La Base logistica dell’esercito stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi a seconda dell’evoluzione dei prezzi di mercato. Stabilisce le aliquote per la sussistenza in pensione.

  1. Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

2. Sussistenza dei cavalli e dei muli

Art. 28

1

 Tutti i cavalli ed i muli stimati per il servizio, i cavalli ed i muli del deposito militare federale, come pure i cavalli privati degli istruttori, hanno diritto al foraggio dal giorno della presa in consegna da parte della truppa fino a quello della resa.1

2

 Il diritto al foraggio per questi cavalli e muli si estende parimente alla durata della loro permanenza in un deposito di cavalli o in una infermeria veterinaria.

3

 Il Consiglio federale fissa la razione di foraggio e l’aliquota dell’indennità di foraggio.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
  2. Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

3. Approvvigionamento con viveri e foraggi

Art. 29

L’approvvigionamento con sussistenza e foraggi ha luogo:

  1. 1.

    a cura della truppa stessa;

  2. 2.

    a cura dei magazzini di sussistenza dell’esercito o di altre truppe;

  3. 3.

    a cura dei comandanti delle piazze di mobilitazione.

  4. 4.

    …

Art. 30

1

 Durante il servizio attivo, i depositi di viveri, di foraggi, di legna e di ogni altro genere di merce che non possono esser consegnati ad un’altra truppa o liquidati saranno affidati all’autorità comunale competente.

2

 Le autorità comunali hanno l’obbligo di amministrare questi depositi. Esse sono tenute a prendere tutte le misure atte ad evitare il deterioramento delle merci e a provvedere alla loro sicurezza. Se ne derivano spese straordinarie, queste sono a carico della Confederazione.

IV. Alloggio

1. Disposizioni generali

Art. 31

1

 La Confederazione provvede all’alloggio delle truppe.

2

 L’alloggio delle truppe ha luogo:

  1. a.

    in caserme o edifici adattati a caserma (accasermamento);

  2. b.

    in accantonamenti appartenenti ai Comuni ed agli abitanti;

  3. c.

    in bivacchi;

  4. d.

    presso gli abitanti.

3

 Il Consiglio federale fissa le indennità per l’alloggio delle truppe.

2. Casermaggio

Art. 321

Per l’uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

3. Accantonamenti

Art. 33

1

 I Comuni e i loro abitanti hanno l’obbligo di mettere a disposizione della truppa i locali e le piazze adatti, con le installazioni e gli utensili necessari per l’alloggio degli uomini, il ricovero degli animali dell’esercito e l’allogamento dei veicoli e del materiale.1

2

 …2

3

 Gli abitanti sono obbligati, su istruzioni delle autorità comunali, a mettere a disposizione i locali d’alloggio e le piazze richiesti ed a preparare le prestazioni loro imposte.

  1. Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).
  2. Abrogato dal n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 34

1

 Trattandosi di occupare una località, si dovrà tener conto delle condizioni igieniche di essa. Le località in cui si accertano malattie contagiose per l’uomo o gli animali, potranno essere occupate soltanto con il consenso dell’ufficiale preposto al servizio sanitario o veterinario.

2

 Le autorità comunali sono tenute a notificare l’esistenza di tali malattie ai comandanti di truppe o ai loro organi incaricati di preparare gli accantonamenti.

3

 Salva restando l’azione penale, le autorità comunali rispondono verso l’amministrazione militare di tutti i danni che potessero risultare dall’occultamento o dalla dissimulazione di malattie contagiose.

Art. 35

1

 I comandanti di truppe che intendono occupare accantonamenti o alloggi presso gli abitanti devono rivolgersi il più presto possibile alle autorità comunali, le quali sono tenute a fare i necessari preparativi.

2

 La truppa può domandare i locali d’alloggio direttamente agli abitanti solo quando non possa raggiungere a tempo le autorità comunali, oppure quando queste ultime non adempiano affatto o solo parzialmente i propri obblighi. In questi casi, i comandanti di truppe informano immediatamente delle disposizioni prese le autorità comunali e il comandante da cui dipendono.

3

 I comandanti vigilano, sotto la loro responsabilità, che la truppa domandi e occupi soltanto i locali di cui essa ha realmente bisogno.

Art. 36

1

 Prima di occupare o di lasciare un accantonamento, la truppa verificherà lo stato dei locali, delle istallazioni e degli utensili in presenza del proprietario o del suo mandatario o, in loro assenza, di un rappresentante dell’autorità comunale.

2

 Dei difetti e dei danni sarà steso un verbale, firmato dal rappresentante della truppa e dal proprietario o suo mandatario, o dal rappresentante dell’autorità comunale.

3

 Quando lascia un accantonamento, la truppa deve riconsegnare in buon ordine le piazze, i locali, le installazioni ed i beni mobili da essa utilizzati; essa domanderà un’attestazione scritta.

4

 Per i danni causati dall’occupazione da parte della truppa, sono applicabili le disposizioni concernenti la liquidazione delle pretese per danni cagionati alle colture ed alla proprietà.

Art. 37

1

 La truppa deve accettare i locali e le istallazioni assegnatile dalle autorità comunali, per quanto essi siano adatti per l’alloggio.

2

 Sulle divergenze fra comandanti di truppa e autorità comunali circa l’idoneità e l’uso di locali d’alloggio e installazioni decide il comandante della divisione territoriale.1

3

 I locali riservati al culto, come pure i locali di lusso e gli edifici che non potrebbero essere occupati senza correre il rischio di subire danni e causare spese sproporzionate o altri gravi svantaggi (per esempio i locali d’interesse artistico o storico, gli alberghi di prima categoria, ecc.), non devono essere occupati che in caso di assoluta necessità.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).

Art. 381

1

 Gli ufficiali, i sottufficiali superiori e singoli militari donne vengono di regola alloggiati in camere con letti.2

2

 I sergenti capi, i sergenti e i caporali sono alloggiati, per quanto possibile, in locali separati da quelli della truppa.3

3

 In mancanza di ufficiali o sottufficiali superiori, i militari che ne assumono le funzioni hanno lo stesso diritto d’alloggio degli ufficiali e dei sottufficiali superiori.4 Gli appuntati e i soldati che prestano servizio come sottufficiali hanno lo stesso diritto di questi ultimi. Detto diritto esiste unicamente se l’effettivo regolamentare secondo le prescrizioni concernenti l’organizzazione dell’esercito non è raggiunto e non è possibile procedere a un conguaglio nell’ambito del corpo di truppa.5

4

 Gli ufficiali superiori ed i comandanti di unità hanno diritto, per quanto possibile, a camere singole.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
  2. Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
  5. Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 39

1

 Le indennità per l’uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l’obbligo di pagare l’indennità.

2

 Per il calcolo delle indennità fanno norma gli effettivi della truppa e dei quadrupedi (senza deduzione degli uomini che si trovano in congedo per breve durata).

3

 Nelle indennità versate per l’uso di locali è compreso il compenso per l’utilizzazione e l’usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione, come pure per la pulizia.1

4

 Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell’accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell’esercito.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 401

1

 La truppa regola i conti delle indennità di alloggio con l’autorità comunale. Questa è tenuta a pagare ai proprietari dei locali utilizzati, l’indennità loro spettante, subito dopo aver ricevuto l’importo dalla truppa.

2

 Se i proprietari dei locali lo domandano, l’autorità comunale deve presentare loro il conteggio, allestito dalla truppa, delle indennità cui essi hanno diritto.

3

 L’autorità comunale o le persone da essa incaricate non hanno diritto ad alcuna indennità per i lavori necessari alla preparazione dell’alloggio della truppa.

4

 I Comuni devono indennizzare a loro spese, entro i limiti delle aliquote stabilite dal Consiglio federale per l’alloggio della truppa, i proprietari dei locali che devono essere messi a disposizione gratuitamente giusta l’articolo 132 della LM2.

5

 °°Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell’accantonamento verso i Comuni sono decise dalla Base logistica dell’esercito.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
  2. Nuovo riferimento giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).
  3. Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

4. Bivacco

Art. 42

1

 I Comuni ed i loro abitanti hanno l’obbligo di mettere a disposizione della truppa il terreno necessario per il bivacco.

2

 I Comuni sono inoltre tenuti a fornire la paglia necessaria verso indennità.

3

 È permesso far uso dei campeggi organizzati e di campi sportivi soltanto d’intesa con i proprietari.1

  1. Introdotto dal n. I del DF del 13 ott. 1965 (RU 1965 887; FF 1965 II 353). Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

5. Acquartieramento presso gli abitanti

Art. 43

1

 L’acquartieramento presso gli abitanti costituisce l’eccezione. In questi casi gli uomini ed i quadrupedi dell’esercito vengono ripartiti fra le diverse economie domestiche a seconda delle possibilità di esse. La ripartizione è fatta dall’autorità comunale d’intesa con il comandante di truppe. L’articolo 38 è applicabile per analogia.

2

 In caso di acquartieramento presso gli abitanti, l’alloggiatore può essere obbligato a fornire, verso indennità, la sussistenza per uomini e quadrupedi.

3

 I locali d’abitazione, le camere e le cucine necessari dovranno essere lasciati a disposizione degli abitanti.

6. Prescrizione

Art. 43a1

Tutte le pretese concernenti le indennità per l’alloggio della truppa si prescrivono in un anno a contare dal giorno della partenza della truppa.

  1. Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

V. Viaggi e trasporti

1. Ferrovie, battelli, posta e altre imprese pubbliche di trasporto

Art. 441

La Confederazione assume le spese del trasporto con mezzi pubblici per l’entrata in servizio e il licenziamento delle truppe, dei viaggi di servizio e di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell’esercito e materiale per le esigenze di servizio dell’esercito. Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o parzialmente dalla Confederazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

2. …

VI. …

VII. …

VIII. Danni alle colture e alla proprietà

1. Disposizioni generali

Art. 88

1

e 2 … 1

3

 La truppa prende in consegna e restituisce le piazze di tiro se possibile in presenza del proprietario o del suo rappresentante. A costui può essere corrisposta un’indennità forfettaria, stabilita dal Consiglio federale.2

  1. Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
  2. Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

2. …

VIIIa. Impianti militari

Art. 98

1

 Il diritto di acquistare fondi per impianti militari, o di costituire a tal fine diritti reali su beni immobili, spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)1.

2

 Il DDPS è autorizzato, se è necessario, a procedere all’espropriazione.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

IX. …

X. Requisizione

Art. 1091

1

 In caso di servizio attivo, gli stati maggiori e la truppa possono procurarsi, mediante requisizione, i mezzi ausiliari di cui abbisognano per l’adempimento dei loro compiti. Sono riservati gli accordi speciali conchiusi con Stati esteri.

2

 La requisizione può estendersi a beni mobili e immobili.

3

 Ove un diritto di requisizione spetti agli organi della protezione civile e dell’economia di guerra, le disposizioni seguenti si applicano, per analogia, anche a queste requisizioni. Il Consiglio federale emana le prescrizioni che disciplinano la coordinazione e la procedura.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).

Art. 1101

1

 La preparazione della requisizione comprende in modo particolare:

  1. a.

    l’accertamento dell’effettivo delle diverse categorie di beni requisibili;

  2. b.

    l’obbligo per i Cantoni o i Comuni e, con il loro consenso, per degli organismi privati, di tenere un controllo di questi beni;

  3. c.

    l’allestimento degli ordini di fornitura per questi beni;

  4. d.

    l’obbligo per il detentore di beni assoggettati a un ordine di fornitura di notificarne le mutazioni e di presentarli gratuitamente alle ispezioni periodiche.

2

 Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti i controlli, le notificazioni obbligatorie e le ispezioni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).

Art. 1111

1

 L’ordine di messa di picchetto dell’esercito vale anche per i beni assoggettati a un ordine di fornitura.

2

 Dopo che è stata ordinata la messa di picchetto, il commercio di questi beni e la loro esportazione sono vietati senza autorizzazione del DDPS.

3

 Il detentore dei beni assoggettati a un ordine di fornitura deve tenerli pronti per essere presentati in ogni momento.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).

Art. 1121

1

 I detentori sono tenuti a presentare, senza indennità, i beni assoggettati a un ordine di fornitura conformemente alle indicazioni dell’affisso di mobilitazione o alle istruzioni particolari.

2

 Quando dei beni assoggettati a un ordine di fornitura devono essere presentati su una polizza di fornitura o d’ispezione, la Confederazione assume la responsabilità dei danni in cui potesse incorrere il conducente durante il tragitto diretto di andata e ritorno e durante la stima di entrata e di uscita o l’ispezione, sempre che alcuna colpa non sia imputabile al conducente o a un terzo. L’articolo 135 capoversi 2 a 4 LM è applicabile per analogia.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
  2. Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).

Art. 1131

1

 Durante la requisizione, il detentore ha diritto a un’indennità adeguata.

2

 La Confederazione assume la responsabilità per i danni e le perdite che si verificassero durante la requisizione, a meno che essi siano imputabili all’usura normale oppure a difetti o a insufficienze esistenti prima della requisizione.

3

 La Confederazione assume la responsabilità anche dei danni che si verificano durante la stima d’entrata e d’uscita o le ispezioni. L’articolo 135 capoversi 2–4 LM è applicabile per analogia.2

4

 Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti le stime di entrata e di uscita; stabilisce le quote massime di stima e d’indennità per i beni requisiti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).

XI. …

1. …

2. …

3. …

XII. …

1. …

2. …

3. …

XIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 1661

  1. Abrogato dall’art. 22 cpv. 2 lett. c della LF del 4 ott. 1963 sull’edilizia di protezione civile, con effetto dal 25 ott. 1964 (RU 1964 485; FF 1962 1429).

Art. 167

1

 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore del presente decreto1.2

2

 A contare da questa data sono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e segnatamente:

  1. a.

    la risoluzione federale del 27 marzo 18853 sulla introduzione definitiva del regolamento d’amministrazione per l’armata svizzera e il regolamento di amministrazione per l’armata svizzera, della stessa data4;

  2. b.

    il decreto dell’Assemblea federale del 19 dicembre 19465 che approva la modificazione del regolamento d’amministrazione per l’armata svizzera.

3

 Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

DCF del 22 ago. 1949 (RU 1949 II 1177).

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1950

  1. Oggi: O dell’AF (art. 163 cpv. 1 Cost., RS 101).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
  3. [RU 8 196]
  4. [RU 8 198, 62 1082]
  5. [RU 8 198, 62 1082]

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).