Législation

Ordinanza dell’USAV dell'8 novembre 2021 concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

OPAnMacRS 455.110.2In vigoreStato 01.02.202531 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Oggetto e campo di applicazione1
  2. Sezione 2Requisiti relativi allo stordimento2–8
  3. Sezione 3Requisiti per il dissanguamento del bestiame da macello, dei volatili da cortile, dei conigli domestici, dei ratiti, della selvaggina d’allevamento e dei pesci e per l’uccisione dei decapodi9–14
  4. Sezione 4Disposizioni particolari per la macellazione di bestiame da macello, volatili da cortile, conigli domestici, ratiti e selvaggina d’allevamento nei macelli15–24
  5. Sezione 5Disposizioni particolari per la macellazione di pesci e decapodi nelle aziende25–27
  6. Sezione 6Obblighi di documentazione delle aziende28
  7. Sezione 7Disposizioni finali29–31

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 179 capoverso 3, 179a capoverso 2 e 209 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn), ordina:

Sezione 1 Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

1

 La presente ordinanza disciplina gli aspetti tecnici della protezione degli animali nella macellazione di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera n OPAn, in particolare i requisiti relativi allo stordimento, al dissanguamento e all’uccisione di animali nonché quelli relativi agli impianti e agli apparecchi utilizzati a tali scopi.

2

 Si applica all’interno e all’esterno dei macelli per la macellazione di:

  1. a.

    bestiame da macello di cui all’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);

  2. b.

    volatili da cortile di cui all’articolo 3 lettera c OMCC;

  3. c.

    conigli domestici;

  4. d.

    ratiti di cui all’articolo 3 lettera d OMCC;

  5. e.

    selvaggina d’allevamento di cui all’articolo 3 lettera e OMCC;

  6. f.

    pesci e decapodi in aziende d’acquacoltura, aziende commerciali e di ristorazione.

  1. RS 817.190

Sezione 2 Requisiti relativi allo stordimento

Art. 2Immobilizzazione degli animali

1

 Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d’allevamento devono essere adeguatamente immobilizzati prima dello stordimento; fanno eccezione:

  1. a.

    i bovini e la selvaggina d’allevamento che vengono abbattuti a distanza al pascolo;

  2. b.

    i volatili da cortile e i suini che vengono storditi con il gas;

  3. c.

    i suini che vengono storditi in gruppo in un piccolo spazio con la pinza elettrica.

2

 L’immobilizzazione deve essere effettuata in modo da garantire quanto segue:

  1. a.

    lo stordimento rapido ed efficace degli animali e il loro immediato dissanguamento;

  2. b.

    l’immediata ripetizione dello stordimento di un animale non sufficientemente stordito.

3

 È vietato utilizzare apparecchi elettrici di stordimento per immobilizzare gli animali o renderli incapaci di muoversi.

4

 Gli animali immobilizzati devono essere storditi senza indugio.

Art. 3Attrezzature per immobilizzare

1

 Le attrezzature per immobilizzare devono essere costruite in modo da non causare stress inutile o sofferenza all’animale.

2

 Le attrezzature per immobilizzare non possono essere utilizzate come settore di attesa.

3

 Per lo stordimento dei bovini con una pistola pneumatica a proiettile captivo, l’attrezzatura per immobilizzarli deve limitare i movimenti della testa degli animali in modo tale da poter sistemare in modo sicuro l’apparecchio di stordimento.

Art. 4Requisiti relativi ai metodi di stordimento per le singole specie animali

I requisiti relativi ai metodi di stordimento per le singole specie animali, in particolare i requisiti tecnici, sono disciplinati negli allegati 1–8.

Art. 5Efficacia dello stordimento

La perdita di coscienza e di sensibilità negli animali deve avvenire:

  1. a.

    immediatamente dopo l’utilizzo di procedimenti meccanici;

  2. b.

    entro il primo secondo in caso di stordimento con corrente elettrica;

  3. c.

    entro il periodo di tempo prescritto, specifico dell’apparecchio, in caso di stordimento con gas.

Art. 6Verifica dell’efficacia dello stordimento

1

 L’efficacia dello stordimento deve essere verificata:

  1. a.

    immediatamente prima del dissanguamento del bestiame da macello, dei volatili da cortile, dei conigli domestici, dei ratiti, della selvaggina d’allevamento e dei pesci che non vengono storditi e uccisi allo stesso tempo;

  2. b.

    immediatamente prima dell’uccisione dei decapodi che non vengono storditi e uccisi allo stesso tempo.

2

 I sintomi principali per la verifica dell’efficacia dello stordimento sono disciplinati, a seconda dei metodi e della specie animale, nell’allegato 1 numero 3, nell’allegato 2 numero 4, nell’allegato 3 numeri 3 e 4, nell’allegato 4 numero 6, nell’allegato 5 numero 3, nell’allegato 6 numero 3, nell’allegato 7 numero 4 e nell’allegato 8 numero 5.

Art. 7Misure immediate in caso di stordimento insufficiente

1

 Se un animale mostra segni di sensibilità e coscienza alla fine del processo di stordimento, deve essere senza indugio stordito di nuovo a regola d’arte. Nel caso dei volatili da cortile con un peso vivo fino a 3 kg è ammessa anche l’uccisione immediata tramite rimozione della testa.

2

 Pesci e decapodi che devono essere storditi e uccisi allo stesso tempo devono essere uccisi a regola d’arte senza indugio qualora mostrino segni di sensibilità e coscienza.

3

 Occorre tenere a disposizione sul posto attrezzature sostitutive adeguate per ripetere lo stordimento del bestiame da macello, dei conigli domestici, dei ratiti e della selvaggina d’allevamento o per ripetere lo stordimento o abbattere i volatili da cortile.

Art. 8Funzionamento e manutenzione degli impianti e degli apparecchi di stordimento

1

 I documenti tecnici e le istruzioni per l’uso inerenti agli impianti e agli apparecchi di stordimento devono essere sempre disponibili. Le persone responsabili per il funzionamento degli impianti e l’impiego degli apparecchi devono possedere conoscenze approfondite e ricevere le necessarie istruzioni di lavoro.

2

 Gli impianti e gli apparecchi di stordimento devono essere sottoposti a regolare manutenzione e a una verifica della funzionalità.

3

 L’intervallo tra le manutenzioni non può superare due anni. La manutenzione deve essere effettuata da uno specialista. I documenti che provano che la manutenzione è stata effettuata devono essere conservati per almeno tre anni.

Sezione 3 Requisiti per il dissanguamento del bestiame da macello, dei volatili da cortile, dei conigli domestici, dei ratiti, della selvaggina d’allevamento e dei pesci e per l’uccisione dei decapodi

Art. 9Intervallo di tempo tra lo stordimento e il dissanguamento

L’intervallo di tempo tra la fine del procedimento di stordimento e l’inizio del dissanguamento deve essere calcolato in modo che un ritorno alla sensibilità e alla coscienza sia escluso fino al sopraggiungere della morte. Si applicano i requisiti di cui all’allegato 1 numero 4, all’allegato 3 numeri 1.4 e 2.5, all’allegato 4 numero 7 e all’allegato 7 numero 6.1.

Art. 10Esecuzione del dissanguamento

1

 Per il dissanguamento del bestiame da macello, dei volatili da cortile, dei conigli domestici, dei ratiti e della selvaggina d’allevamento, occorre recidere le due carotidi oppure effettuarlo per via toracica.

2

 Altre operazioni di macellazione possono essere eseguite soltanto dopo il dissanguamento. Tra l’inizio del dissanguamento e l’esecuzione di altre operazioni di macellazione occorre rispettare un intervallo di tempo di almeno tre minuti, ad eccezione dei pesci dopo il taglio delle branchie.

3

 Per i volatili da cortile con un peso vivo fino a 3 kg può essere eseguita la rimozione della testa immediatamente dopo lo stordimento solo se è assicurata l’efficacia dello stordimento.

Art. 11Eccezioni relative al dissanguamento

Non è necessario dissanguare i pesci se:

  1. a.

    lo stordimento elettrico causa allo stesso tempo la morte; oppure

  2. b.

    possono essere eviscerati direttamente dopo lo stordimento.

Art. 12Verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte

1

 Durante l’intero dissanguamento gli animali devono essere visibili e accessibili.

2

 Il dissanguamento deve essere verificato regolarmente. Per il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d’allevamento occorre controllare per campionatura se la morte è sopraggiunta, verificando se la dilatazione delle pupille è massima.

Art. 13Misure immediate in caso di dissanguamento insufficiente

1

 L’animale che, a causa di un dissanguamento insufficiente, mostra segni di sensibilità e coscienza, deve essere immediatamente stordito di nuovo in modo corretto e dissanguato. Nel caso dei volatili da cortile con un peso vivo fino a 3 kg è ammessa anche l’uccisione immediata tramite la rimozione della testa.

2

 Se i volatili da cortile sono dissanguati mediante mozzatura automatica del collo, occorre garantire che gli animali non colpiti o colpiti in modo insufficiente dall’apparecchio siano dissanguati manualmente senza indugio o che la loro testa sia rimossa.

Art. 14Requisiti per l’uccisione dei decapodi

1

 I decapodi devono essere uccisi contemporaneamente allo stordimento o immediatamente dopo.

2

 L’uccisione può avvenire per immersione in acqua bollente o per distruzione meccanica del sistema nervoso.

Sezione 4 Disposizioni particolari per la macellazione di bestiame da macello, volatili da cortile, conigli domestici, ratiti e selvaggina d’allevamento nei macelli

Art. 15Scarico

1

 I macelli devono disporre di installazioni adeguate per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto.

2

 Le installazioni per lo scarico, come le passerelle o le rampe dei macelli, devono essere dotate di dispositivi di protezione affinché gli animali non possano cadere o fuggire.

3

 Le rampe di scarico devono avere una pendenza massima di 20 gradi. Se l’inclinazione è superiore a 10 gradi, devono essere provviste di un fondo antiscivolo.

Art. 16Dispositivi di convoglio e contenitori di trasporto

I dispositivi di convoglio e i contenitori di trasporto sono costruiti in modo da evitare ferimenti degli animali.

Art. 17Momento della macellazione

1

 Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d’allevamento devono essere macellati entro quattro ore dall’arrivo al macello. Per bovini, ovini, caprini e suini questo intervallo può essere prolungato, se il loro ricovero è conforme alle disposizioni dell’allegato 1 OPAn.

2

 Gli animali che fino alla loro macellazione rimangono in contenitori di trasporto devono essere macellati entro due ore al massimo dopo il loro arrivo al macello. Se nel settore d’attesa esiste un sistema attivo di ventilazione, tale durata può essere aumentata a quattro ore al massimo.

3

 Gli animali giovani nutriti con il latte devono essere macellati il giorno del loro arrivo.

4

 Gli animali che soffrono di menomazioni dolorose estremamente acute o di grado elevato devono essere macellati e uccisi senza indugio.

Art. 18Requisiti in materia di ricovero degli animali

1

 Per il bestiame da macello e i volatili da cortile devono essere rispettati i requisiti minimi di spazio cui all’allegato 4 OPAn. Ratiti e conigli domestici devono essere ricoverati in modo che possano mantenere una postura normale.

2

 Le stalle e i settori d’attesa destinati agli animali che si trovano in contenitori di trasporto devono essere dotati di un sistema di ventilazione efficace. Se quest’ultimo consiste in una ventilazione attiva, l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto.

3

 Il pavimento del settore d’attesa deve essere antiscivolo e visivamente uniforme. Non ci deve essere alcun rischio di ferimenti per gli animali.

4

 Le corsie non possono essere utilizzate per ricoverare gli animali.

5

 Nei settori d’attesa all’aperto occorre provvedere a una protezione adeguata contro le intemperie.

6

 In caso di temperature dell’ambiente elevate o di tempo afoso, i suini devono essere rinfrescati mediante spruzzi d’acqua.

7

 Gli animali malati, feriti e deboli devono essere ricoverati separandoli dagli altri animali e macellati o uccisi il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo al macello.

8

 Gli animali socialmente incompatibili devono essere ricoverati separatamente dagli altri animali.

Art. 19Requisiti supplementari in caso di ricovero durante la notte

1

 Se i bovini, gli ovini, i caprini e i suini non vengono macellati il giorno dell’arrivo al macello, si applicano gli articoli 3–14 e l’allegato 1 OPAn.

2

 La verifica del benessere e dello stato di salute degli animali secondo l’articolo 181 capoverso 7 OPAn e il loro approvvigionamento devono essere assicurati la sera della consegna e in seguito regolarmente a intervalli di 12 ore al massimo.

3

 La persona che effettua il controllo deve annotare la data, l’ora del controllo e il proprio nome. I relativi documenti devono essere esibiti, su richiesta, al veterinario ufficiale.

Art. 20Piano di occupazione dei locali

1

 Per i locali di stabulazione destinati al ricovero degli animali nel macello deve essere disponibile un piano di occupazione.

2

 Il piano di occupazione deve indicare la densità di occupazione massima in caso di ricovero degli animali fino a quattro ore e in caso di loro ricovero per più di quattro ore, tenendo conto delle specie e delle categorie di animali.

Art. 21Accesso al macello per lo stordimento

1

 Le corsie e il settore di accesso al macello devono essere concepiti in modo tale che, durante l’accesso al macello per lo stordimento, sia favorito l’avanzamento autonomo degli animali, tenendo conto del comportamento tipico di ogni specie.

2

 Le corsie e il settore di accesso al macello devono essere piani, non scivolosi, tali da non provocare ferite, illuminati in modo da non abbagliare l’animale né creare zone di oscurità.

3

 Le corsie e il settore di accesso al macello non possono presentare:

  1. a.

    restringimenti cuneiformi o ostacoli alla marcia;

  2. b.

    restringimenti nelle curve;

  3. c.

    elementi circostanti di disturbo o distrazione che intralciano l’avanzamento degli animali;

  4. d.

    cambiamenti di direzione con un angolo inferiore a 100 gradi;

  5. e.

    curve con un raggio inferiore a tre metri.

4

 Le corsie devono essere accessibili da ogni punto, in modo da poter intervenire direttamente e in qualsiasi momento sugli animali che vi si trovano.

5

 Le corsie individuali destinate ai bovini devono essere fornite di un sistema di protezione per impedire agli animali di saltare.

6

 Nelle corsie individuali destinate ai bovini, lo spazio libero in altezza deve essere di almeno 20 centimetri al di sopra del garrese.

7

 L’accesso a un’attrezzatura per immobilizzare gli animali prevista per la larghezza di un singolo animale non può avvenire contemporaneamente attraverso più corsie individuali parallele.

8

 Gli animali socialmente incompatibili devono essere condotti allo stordimento separatamente dagli altri animali.

Art. 22Dispositivi di conduzione a scarica elettrica

1

 Gli unici dispositivi di conduzione a scarica elettrica ammessi sono quelli che limitano la durata delle singole scariche a un secondo al massimo.

2

 I dispositivi di conduzione a scarica elettrica possono essere utilizzati unicamente per suini e bovini sani, non feriti e in grado di spostarsi. Essi possono essere applicati esclusivamente alla muscolatura delle zampe posteriori.

3

 Essi possono essere utilizzati soltanto se gli animali si rifiutano completamente di avanzare, sia nel settore di isolamento individuale sia prima e durante il loro accesso nel settore in cui si trova l’attrezzatura per immobilizzarli.

4

 Il dispositivo di conduzione a scarica elettrica può essere utilizzato ripetutamente su un animale soltanto se quest’ultimo reagisce e può evitare la scarica elettrica.

5

 Gli apparecchi di stordimento elettrico non possono essere utilizzati come dispositivi di conduzione.

Art. 23Livello sonoro nel settore di attesa e accesso

Durante il funzionamento dell’impianto e il flusso continuo di animali, il livello sonoro di base non può superare 85 decibel. Sono consentiti singoli superamenti di questa soglia.

Art. 24Sospensione dei volatili da cortile

1

 Se per la sospensione dei volatili da cortile vivi vengono utilizzati ganci, le loro dimensioni e forma devono essere adeguate alle dimensioni e al tipo di animali. Ogni animale deve essere appeso per entrambe le zampe.

2

 Tra la sospensione e lo stordimento, gli animali devono essere tranquillizzati mediante un dispositivo che ne sostenga il petto.

3

 Gli animali sospesi a un gancio possono essere storditi solo dopo essersi sufficientemente tranquillizzati; tuttavia devono essere storditi al più tardi 60 secondi dopo la sospensione.

4

 Nel settore del percorso in cui i volatili sono sospesi, l’illuminazione deve essere tale da poter tranquillizzare gli animali.

5

 Gli animali vivi le cui dimensioni o il cui peso non permettono uno stordimento efficace mediante sospensione devono essere storditi e dissanguati manualmente. Possono essere appesi soltanto dopo il dissanguamento.

Sezione 5 Disposizioni particolari per la macellazione di pesci e decapodi nelle aziende

Art. 25Momento della macellazione dei decapodi

1

 I decapodi non consegnati in acqua devono essere macellati entro 12 ore dall’arrivo nell’azienda oppure trasferiti in un vivaio.

2

 Gli animali malati, feriti e deboli devono essere storditi e abbattuti senza indugio.

Art. 26Requisiti in materia di ricovero degli animali

1

 I vivai per pesci e decapodi devono presentare parametri dell’acqua adeguati alla specie. Deve essere rispettata una densità di occupazione adeguata alla specie. Quando pesci e decapodi vengono trasferiti, la differenza di temperatura massima deve trovarsi nell’ambito dei limiti di tolleranza adeguati alla specie animale.

2

 Per i pesci tenuti in un vivaio in azienda dopo l’arrivo si applicano le prescrizioni per la durata massima della privazione di cibo di cui all’allegato 2 tabella 7 OPAn.

Art. 27Requisiti per la messa in servizio di impianti e apparecchi di stordimento elettrico per pesci

1

 Prima della messa in servizio di impianti e apparecchi di stordimento per pesci, la direzione dell’azienda deve dimostrare, insieme al fabbricante, alla competente autorità cantonale che è stato effettuato un collaudo tecnico da parte di un esperto.

2

 Il collaudo deve confermare che gli impianti e gli apparecchi sono pronti all’uso e funzionano in modo ineccepibile e conforme alle disposizioni.

Sezione 6 Obblighi di documentazione delle aziende

Art. 28

Le aziende devono documentare la verifica dell’efficacia dello stordimento di cui all’articolo 6, la verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte di cui all’articolo 12 nonché le misure correttive apportate. I dati rilevati devono essere conservati per almeno tre anni ed esibiti, su richiesta, all’autorità competente.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 29Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’USAV del 12 agosto 20101 concernente la protezione degli animali nella macellazione è abrogata.

  1. [RU 2010 4245, 4957; 2011 4489; 2018 637 cifra II]

Art. 30Disposizioni transitorie

1

 Si applicano i seguenti termini transitori:

  1. a.

    per gli adeguamenti strutturali necessari per le costruzioni esistenti nei macelli secondo l’articolo 24 capoverso 2, l’allegato 6 numero 1 e l’allegato 7 numeri 1.1 lettera d e 3.2.2: dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza;

  2. b.

    per la rilevazione della temperatura del gas per lo stordimento dei suini secondo l’allegato 7 numero 2.3 nei macelli esistenti: un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

2

 Le aziende che all’entrata in vigore della presente ordinanza dispongono di un’autorizzazione per la detenzione e la macellazione di pesci e decapodi devono eseguire i test di cui all’allegato 6 numero 2 degli impianti di stordimento esistenti al momento del rinnovo dell’autorizzazione, al più tardi tuttavia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 31Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Allegati

  • Stordimento del bestiame da macello, dei volatili da cortile, dei conigli domestici, dei ratiti e della selvaggina d’allevamento con pistola a proiettile captivo
  • Stordimento del bestiame da macello, dei conigli domestici e della selvaggina d’allevamento con un proiettile sparato nel cervello
  • Stordimento dei volatili da cortile e dei conigli domestici con uno strumento che spara a percussione
  • Elettronarcosi di singoli animali per bovini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile e ratiti
  • Elettronarcosi dei volatili da cortile in un bagno d’acqua
  • Elettronarcosi di pesci e decapodi
  • Stordimento dei suini per esposizione al biossido di carbonio
  • Stordimento con gas di polli e tacchini

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).