Législation

Legge federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

RS 451.51In vigoreStato 01.08.202112 articoli

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  • RU 2019 2337in vigore il 01.08.2021
    modificato: art. 7, 10 · introdotto: art. 9, 10a, 11
  • RU 2010 4999in vigore il 01.08.2011
    modificato: art. 1 · introdotto: art. 11
  • RU 2000 935in vigore il 01.08.2001
    abrogato: art. 6 · introdotto: art. 11

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 78 capoverso 3 della Costituzione federale; esaminata l’iniziativa parlamentare del 26 novembre 1990; visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 1991, decreta:

Art. 1Principio

1

 La Confederazione accorda, entro i limiti dei mezzi disponibili, un aiuto finanziario a favore di provvedimenti per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.1

2

 Essa istituisce un fondo apposito.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2010 4999; FF 2009 6587 6603).

Art. 2Oggetto

L’aiuto finanziario è accordato per l’esecuzione di provvedimenti destinati segnatamente a:

  1. a.

    proteggere, tutelare, mantenere o ripristinare paesaggi rurali tradizionali;

  2. b.

    mantenere e promuovere metodi di sfruttamento e di coltura tradizionali e adeguati alle condizioni locali;

  3. c.

    proteggere, tutelare, mantenere, rinnovare o ricostruire edifici, vie di comunicazione storiche e altri elementi del paesaggio naturale e del paesaggio rurale;

  4. d.

    informare sulla necessità di conservare e di tutelare questi paesaggi.

Art. 3Beneficiari

I beneficiari dell’aiuto finanziario possono essere:

  1. a.

    i Cantoni, i Comuni e altre collettività di diritto pubblico, nonché istituzioni autonome di diritto pubblico;

  2. b.

    persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Art. 4Entità

L’aiuto finanziario ammonta, a seconda dell’importanza del provvedimento, fino all’80 per cento e eccezionalmente al 100 per cento dei costi computabili.

Art. 5Concessione

1

 L’aiuto finanziario è concesso su domanda motivata.

2

 Se i costi computabili sono noti soltanto parzialmente al momento della decisione, l’aiuto finanziario è dapprima assegnato in linea di massima, secondo l’articolo 17 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi.

  1. RS 616.1

Art. 61

  1. Abrogato dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, con effetto dal 1° ago. 2001 (RU 2000 935; FF 1999 818 837).

Art. 7Rapporto con altri sussidi1

L’aiuto finanziario previsto dalla presente legge può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2019 2337; FF 2018 5945 5959).

Art. 81

  1. Abgrogato dal n. II 22 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 9Commissione

1

 Le decisioni concernenti la concessione, il rifiuto e la restituzione dell’aiuto finanziario sono prese da una commissione istituita dal Consiglio federale e composta da 9 a 13 membri. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale vi sono adeguatamente rappresentati.

2

 Il Consiglio federale nomina il presidente della Commissione. Per il resto la Commissione si costituisce da sé, istituisce la propria segreteria ed emana un regolamento di organizzazione, che sottostà all’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni1.

3

 Il personale della segreteria è assunto in base a contratti di diritto privato e retribuito dal fondo.2

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
  2. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2019 2337; FF 2018 5945 5959).

Art. 10Fondo

1

 Un fondo senza personalità giuridica è istituito per garantire il finanziamento dell’aiuto. Le Camere federali decidono mediante decreto federale semplice come debba essere alimentato.

2

 Il fondo può essere inoltre alimentato mediante elargizioni di terzi.

3

 Il fondo è gestito dalla Commissione.

4

 Il saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità della presente legge sarà utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui all’articolo 1.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2019 2337; FF 2018 5945 5959).

Art. 10aGestione degli attivi1

L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità del fondo nell’ambito della sua tesoreria centrale.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2019 2337; FF 2018 5945 5959).

Art. 11Referendum e entrata in vigore

1

 Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2

 Esso entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 1991 con effetto sino al 31 luglio 2001.

3

 La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2011.1

4

 La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2021.2

5

 La validità della presente legge è prorogata sino al 31 luglio 2031.3

  1. Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2000 935; FF 1999 818 837).
  2. Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2010 4999; FF 2009 6587 6603).
  3. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2019 2337; FF 2018 5945 5959).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).