Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina:
Art. 1Inventario federale
1L’Inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale (Inventario delle zone golenali) comprende gli oggetti di cui all’allegato 1.
2 L’Inventario delle zone golenali comprende per ogni zona protetta:
- a.
una rappresentazione cartografica del perimetro;
- b.
3 La descrizione degli oggetti, pubblicata separatamente, è parte integrante della presente ordinanza.2
- Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
- Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
1 La descrizione degli oggetti è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giu. 20042 sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile in forma elettronica3.
2 L’Inventario delle zone golenali può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e presso i servizi cantonali competenti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
- RS 170.512
- www.bafu.admin.ch > Temi > Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Misure > Infrastruttura ecologica > Biotopi d’importanza nazionale > Zone golenali
Art. 3Delimitazione degli oggetti
1 I Cantoni, sentiti i proprietari fondiari e i gestori, stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Delimitano le zone cuscinetto sufficienti dal profilo ecologico, tenendo conto in particolare degli altri biotopi attigui.
2 Se non sono ancora stati definiti i tracciati di confine, l’autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l’accertamento dell’appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che per tale accertamento esista un interesse degno di protezione.
Art. 3aModifica da parte del DATEC1
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), dopo aver sentito i Cantoni, può modificare il perimetro di un oggetto appartenente alla categoria dei margini proglaciali per quanto in tale perimetro siano inserite zone immediatamente attigue all’oggetto e dove il ghiaccio sia scomparso dopo l’iscrizione dell’oggetto nell’Inventario delle zone golenali.
2 Fino alla decisione del DATEC a queste zone si applica la protezione preventiva secondo l’articolo 7.
- Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
Art. 4Scopo della protezione
1 Gli oggetti devono essere conservati intatti. Le finalità di protezione includono segnatamente:
- a.
la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
- b.
la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali;
- c.
la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche.1
2 Una deroga allo scopo della protezione è ammissibile soltanto per progetti direttamente legati all’ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell’acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante d’importanza nazionale. Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).
Art. 5Provvedimenti di protezione e di manutenzione
1 I Cantoni, dopo aver sentito i proprietari fondiari e i gestori, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per la conservazione degli oggetti. Nell’elaborazione di detti provvedimenti va attribuita particolare importanza alla salvaguardia ed alla promozione di un’utilizzazione agricola e forestale adeguata e sostenibile.1
2 In particolare essi vigilano affinché:
- a.
i piani e le prescrizioni, che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza;
- b.
le zone golenali con un regime delle acque e dei detriti totalmente o ampiamente intatti siano protette integralmente;
- c.
gli sfruttamenti esistenti e quelli nuovi, in particolare l’agricoltura e l’economia forestale, l’utilizzazione delle forze idriche e delle acque sotterranee, l’estrazione di ghiaia, la navigazione e l’utilizzazione a fini ricreativi compresa la pesca, siano conformi allo scopo della protezione;
- d.
sia incoraggiato lo sviluppo delle piante rare e minacciate e degli animali nonché della loro biocenosi;
- e.
la qualità dell’acqua e del suolo sia migliorata tramite una riduzione dell’apporto di sostanze nutritive e nocive.
3 Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche alle zone cuscinetto, sempre che lo scopo perseguito dalla protezione lo esiga.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).
I provvedimenti di cui all’articolo 3 capoverso 1 e all’articolo 5 devono essere adottati entro dieci anni dall’iscrizione degli oggetti nell’allegato 1.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
Art. 7Protezione preventiva1
1 I Cantoni, fintanto che non avranno adottato provvedimenti di protezione e di manutenzione, provvedono con provvedimenti urgenti appropriati affinché lo stato degli oggetti non peggiori. In particolare provvedono affinché negli oggetti non siano costruiti edifici e impianti oppure realizzate importanti modifiche di utilizzazione.
2 Possono autorizzare deroghe a condizione che siano conciliabili con l’articolo 4 capoverso 2.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
Art. 8Eliminazione dei danni1
I Cantoni vigilano affinché i danni arrecati in particolare alla dinamica naturale del regime delle acque e dei detriti degli oggetti siano eliminati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l’occasione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).
Art. 9Obblighi della Confederazione
1 Nell’ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione nonché i suoi istituti e stabilimenti sono tenuti a conservare intatti gli oggetti secondo lo scopo della protezione.
2 Essi adottano i provvedimenti previsti dagli articoli 5, 7 e 8 per i quali sono competenti in virtù della pertinente legislazione federale speciale.
1 I Cantoni, fintanto che non avranno adottato i provvedimenti necessari secondo l’articolo 3 capoverso 1 e l’articolo 5, devono presentare alla fine di ogni anno all’UFAM1 un rapporto sullo stato della protezione delle zone golenali nel loro territorio.
2 Essi indicano all’ UFAM al più tardi con il loro ultimo rapporto quali danni ai sensi dell’articolo 8 prevedono di eliminare ed entro quale termine.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 11Prestazioni della Confederazione
1 La Confederazione consiglia e appoggia i Cantoni nell’adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.
2 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti negli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 16 gennaio 19911 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).2
- RS 451.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
Art. 11aOggetti ancora in fase d’esame1
1 Gli oggetti ancora in fase d’esame sono elencati nell’allegato 2.
2 Sino alla loro iscrizione nell’allegato 1, la protezione di tali oggetti è retta dall’articolo 29 OPN2 e dall’articolo 7 della presente ordinanza.
3 La pubblicazione è retta dall’articolo 2.
- Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
- RS 451.1
Art. 12Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1992.