Législation

Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali)

RS 451.31In vigoreStato 01.11.201714 articoli

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  • RU 2017 5283in vigore il 01.11.2017
    introdotto: art. 1, 3a, 11a · modificato: art. 2, 6, 7, 11

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina:

Art. 1Inventario federale

1

L’Inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale (Inventario delle zone golenali) comprende gli oggetti di cui all’allegato 1.

2

 L’Inventario delle zone golenali comprende per ogni zona protetta:

  1. a.

    una rappresentazione cartografica del perimetro;

  2. b.

    il tipo di oggetto.1

3

 La descrizione degli oggetti, pubblicata separatamente, è parte integrante della presente ordinanza.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).

Art. 2Pubblicazione1

1

 La descrizione degli oggetti è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giu. 20042 sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile in forma elettronica3.

2

 L’Inventario delle zone golenali può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e presso i servizi cantonali competenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
  2. RS 170.512
  3. www.bafu.admin.ch > Temi > Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Misure > Infrastruttura ecologica > Biotopi d’importanza nazionale > Zone golenali

Art. 3Delimitazione degli oggetti

1

 I Cantoni, sentiti i proprietari fondiari e i gestori, stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Delimitano le zone cuscinetto sufficienti dal profilo ecologico, tenendo conto in particolare degli altri biotopi attigui.

2

 Se non sono ancora stati definiti i tracciati di confine, l’autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l’accertamento dell’appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che per tale accertamento esista un interesse degno di protezione.

Art. 3aModifica da parte del DATEC1

1

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), dopo aver sentito i Cantoni, può modificare il perimetro di un oggetto appartenente alla categoria dei margini proglaciali per quanto in tale perimetro siano inserite zone immediatamente attigue all’oggetto e dove il ghiaccio sia scomparso dopo l’iscrizione dell’oggetto nell’Inventario delle zone golenali.

2

 Fino alla decisione del DATEC a queste zone si applica la protezione preventiva secondo l’articolo 7.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).

Art. 4Scopo della protezione

1

 Gli oggetti devono essere conservati intatti. Le finalità di protezione includono segnatamente:

  1. a.

    la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;

  2. b.

    la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali;

  3. c.

    la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche.1

2

 Una deroga allo scopo della protezione è ammissibile soltanto per progetti direttamente legati all’ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell’acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante d’importanza nazionale. Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

Art. 5Provvedimenti di protezione e di manutenzione

1

 I Cantoni, dopo aver sentito i proprietari fondiari e i gestori, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per la conservazione degli oggetti. Nell’elaborazione di detti provvedimenti va attribuita particolare importanza alla salvaguardia ed alla promozione di un’utilizzazione agricola e forestale adeguata e sostenibile.1

2

 In particolare essi vigilano affinché:

  1. a.

    i piani e le prescrizioni, che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza;

  2. b.

    le zone golenali con un regime delle acque e dei detriti totalmente o ampiamente intatti siano protette integralmente;

  3. c.

    gli sfruttamenti esistenti e quelli nuovi, in particolare l’agricoltura e l’economia forestale, l’utilizzazione delle forze idriche e delle acque sotterranee, l’estrazione di ghiaia, la navigazione e l’utilizzazione a fini ricreativi compresa la pesca, siano conformi allo scopo della protezione;

  4. d.

    sia incoraggiato lo sviluppo delle piante rare e minacciate e degli animali nonché della loro biocenosi;

  5. e.

    la qualità dell’acqua e del suolo sia migliorata tramite una riduzione dell’apporto di sostanze nutritive e nocive.

3

 Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche alle zone cuscinetto, sempre che lo scopo perseguito dalla protezione lo esiga.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

Art. 6Termine1

I provvedimenti di cui all’articolo 3 capoverso 1 e all’articolo 5 devono essere adottati entro dieci anni dall’iscrizione degli oggetti nell’allegato 1.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).

Art. 7Protezione preventiva1

1

 I Cantoni, fintanto che non avranno adottato provvedimenti di protezione e di manutenzione, provvedono con provvedimenti urgenti appropriati affinché lo stato degli oggetti non peggiori. In particolare provvedono affinché negli oggetti non siano costruiti edifici e impianti oppure realizzate importanti modifiche di utilizzazione.

2

 Possono autorizzare deroghe a condizione che siano conciliabili con l’articolo 4 capoverso 2.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).

Art. 8Eliminazione dei danni1

I Cantoni vigilano affinché i danni arrecati in particolare alla dinamica naturale del regime delle acque e dei detriti degli oggetti siano eliminati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l’occasione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

Art. 9Obblighi della Confederazione

1

 Nell’ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione nonché i suoi istituti e stabilimenti sono tenuti a conservare intatti gli oggetti secondo lo scopo della protezione.

2

 Essi adottano i provvedimenti previsti dagli articoli 5, 7 e 8 per i quali sono competenti in virtù della pertinente legislazione federale speciale.

Art. 10Resoconto

1

 I Cantoni, fintanto che non avranno adottato i provvedimenti necessari secondo l’articolo 3 capoverso 1 e l’articolo 5, devono presentare alla fine di ogni anno all’UFAM1 un rapporto sullo stato della protezione delle zone golenali nel loro territorio.

2

 Essi indicano all’ UFAM al più tardi con il loro ultimo rapporto quali danni ai sensi dell’articolo 8 prevedono di eliminare ed entro quale termine.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 11Prestazioni della Confederazione

1

 La Confederazione consiglia e appoggia i Cantoni nell’adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

2

 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti negli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 16 gennaio 19911 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).2

  1. RS 451.1
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).

Art. 11aOggetti ancora in fase d’esame1

1

 Gli oggetti ancora in fase d’esame sono elencati nell’allegato 2.

2

 Sino alla loro iscrizione nell’allegato 1, la protezione di tali oggetti è retta dall’articolo 29 OPN2 e dall’articolo 7 della presente ordinanza.

3

 La pubblicazione è retta dall’articolo 2.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5283).
  2. RS 451.1

Art. 12Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1992.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).