Législation

Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin)

OCinRS 443.11In vigoreStato 01.01.202425 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2023 532in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 3, 4, 14, 15, 17, 18 · introdotto: art. 14a, 14b · abrogato: art. 16a
  • RU 2015 5639in vigore il 01.01.2016
    modificato: art. 2, 17 · introdotto: art. 18a

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–2
  2. Capitolo 2Provvedimenti a favore della promozione della pluralità dell’offerta3–13
  3. Capitolo 3: Obbligo di registrazione e di notifica14–16a
  4. Capitolo 4: Organi esecutivi17–18a
  5. Capitolo 5: Disposizioni finali19–21

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 della legge del 14 dicembre 2001 sul cinema (LCin), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    la valutazione della pluralità dell’offerta dei film proiettati in pubblico nelle diverse regioni cinematografiche della Svizzera;

  2. b.

    l’introduzione di una tassa di promozione;

  3. c.

    l’obbligo di registrazione per le imprese di distribuzione e proiezione;

  4. d.

    l’obbligo di notifica per le imprese di distribuzione e proiezione;

  5. e.

    gli organi esecutivi della promozione cinematografica.

Art. 2Definizioni1

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    regione cinematografica: un gruppo di cinema in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica;

  2. b.

    commercializzazione: l’utilizzo di film a scopi commerciali, segnatamente:

    1. 1.

      la proiezione in un cinema registrato,

    2. 2.

      la vendita su supporti audiovisivi come DVD o video,

    3. 3.

      la diffusione attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Capitolo 2 Provvedimenti a favore della promozione della pluralità dell’offerta

Sezione 1: Valutazione della pluralità dell’offerta

Art. 3Valutazioni

1

 L’Ufficio federale della cultura (UFC) valuta periodicamente la pluralità dell’offerta nelle singole regioni cinematografiche.1

2

 Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell’offerta in una data regione cinematografica, l’UFC2 procede a una valutazione intermedia.

3

 L’UFC procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di distribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l’associazione responsabile di un accordo di cui all’articolo 17 capoverso 2 della LCin3 ne facciano richiesta.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).
  2. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4Consultazioni per le valutazioni

1

 L’UFC offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia:

  1. a.

    alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 della LCin;

  2. b.

    alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno firmato alcun accordo;

  3. c.

    alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione;

  4. d.

    a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia.

2

 Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione periodica e di 60 giorni nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 e 3.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Art. 5Invito a ripristinare la pluralità dell’offerta

1

 L’UFC invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell’offerta.

2

 L’UFC indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità dell’offerta è sottoposto a una valutazione successiva.

Sezione 2: Tassa di promozione

Art. 6Mandato per l’introduzione della tassa

1

 Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell’offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l’UFC può chiedere al Dipartimento federale dell’interno (DFI1) l’introduzione di una tassa. Nella domanda l’UFC precisa l’ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all’articolo 21 capoverso 3 della LCin.

2

 Prima di decidere il DFI consulta le cerchie interessate e la Commissione federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 7Calcolo della tassa

Il DFI stabilisce l’importo della tassa in base al numero previsto di ingressi sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti volti a ripristinare la pluralità dell’offerta in una determinata regione cinematografica.

Art. 8Riscossione della tassa

1

 Le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata dalla tassa annunciano il numero degli ingressi a pagamento realizzati in un mese entro il giorno 15 del mese successivo.

2

 L’UFC emette fattura mensilmente. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3

 Un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del 5 per cento.

Art. 9Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale nasce al momento della fatturazione.

Art. 10Prescrizione

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità.

Art. 11Destinazione dei proventi della tassa

La destinazione dei proventi della tassa è oggetto di una decisione formale dell’UFC o di un contratto di diritto pubblico tra il medesimo e il beneficiario della sovvenzione.

Art. 12Soppressione della tassa

Nel momento in cui la pluralità dell’offerta prevista dalla LCin è ripristinata, il DFI sopprime l’obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita ininterrottamente per più di tre anni.

Art. 13Esenzione dall’obbligo della tassa

1

 L’esenzione dall’obbligo della tassa, conformemente all’articolo 22 della LCin, discende da un contratto di diritto pubblico tra le imprese di distribuzione e di proiezione interessate e l’UFC.

2

 Le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a sostenere la pluralità dell’offerta di una determinata regione cinematografica mediante un contributo che va oltre quanto chiesto nell’articolo 17 della LCin, in particolare mediante:

  1. a.

    la promozione di una pluralità dell’offerta superiore alla media;

  2. b.

    la promozione delle offerte in mercati di nicchia; oppure

  3. c.

    la concessione di condizioni particolari per le imprese di distribuzione e di proiezione che promuovono pluralità dell’offerta e qualità ai sensi delle lettere a e b.

3

 L’UFC comunica alle associazioni responsabili degli accordi il contenuto dei contratti conclusi.

Capitolo 3: Obbligo di registrazione e di notifica

Sezione 1: Obbligo di registrazione

Art. 14Registro1

L’UFC tiene il registro pubblico di cui all’articolo 23 LCin.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Art. 14aRegistrazione1

1

 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all’obbligo di registrazione sono tenute a notificarsi spontaneamente all’UFC.

2

 Nella notifica indicano nome, indirizzo, scopo aziendale, sede e numero d’identificazione dell’impresa e, per le persone giuridiche, i membri del comitato direttivo.

3

 Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in esercizio.

4

 Ogni cambiamento concernente i dati di cui ai capoversi 2 e 3 dev’essere notificato spontaneamente all’UFC entro 30 giorni.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Art. 14bComunicazione degli obblighi delle imprese registrate1

1

 Una volta effettuata la registrazione, l’UFC verifica a quali obblighi legali è soggetta l’impresa e glieli comunica.

2

 Se un’impresa non è d’accordo, l’UFC emana una decisione impugnabile.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Sezione 2: Obbligo di notifica

Art. 15Obbligo di notifica per le imprese di distribuzione1

1

 Per ogni film proiettato in un cinema registrato, le imprese di distribuzione notificano:

  1. a.

    il titolo originale e il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera;

  2. b.

    i numeri SUISA e ISAN;

  3. c.

    i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:

    1. 1.

      il regista,

    2. 2.

      il produttore e i coproduttori,

    3. 3.

      gli interpreti principali;

  4. d.

    il genere di film;

  5. e.

    il Paese produttore, i Paesi coproduttori e il Paese con la maggiore quota di finanziamento;

  6. f.

    la lingua originale;

  7. g.

    l’anno di realizzazione;

  8. h.

    la data della prima visione svizzera;

  9. i.

    la durata in minuti, il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate;

  10. j.

    il titolare dei diritti di proiezione;

  11. k.

    il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera.

2

 Il capoverso 1 lettera c numero 2 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l’estero.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Art. 16Obbligo di notifica per le imprese di proiezione

Le imprese di proiezione notificano settimanalmente:

  1. a.

    il numero degli ingressi a pagamento per film e per schermo, compresi gli arrangiamenti forfettari conteggiati;

  2. b.

    le versioni linguistiche proiettate;

  3. c.

    gli schermi in esercizio;

  4. d.

    il numero delle proiezioni.

Capitolo 4: Organi esecutivi

Art. 17Rilevazione di dati e statistica1

1

 La rilevazione dei dati conformemente all’articolo 24 LCin e agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza è di competenza dell’Ufficio federale di statistica.2

2

 L’Ufficio federale di statistica può affidare la raccolta dei dati a un’organizzazione privata. Quest’ultima è soggetta all’obbligo di notifica nei confronti dell’Ufficio federale di statistica. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell’organizzazione privata.3

3

 L’Ufficio federale di statistica raccoglie i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell’offerta e li trasmette in forma anonima all’UFC.4

4

 Le divergenze tra i dati forniti dalle imprese di distribuzione e quelli comunicati dalle imprese di proiezione sono appianate a intervalli regolari presso l’organo incaricato della raccolta dei dati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Art. 18Composizione della Commissione federale della cinematografia1

La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti del settore audiovisivo, segnatamente dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, del diritto cinematografico, delle nuove tecnologie, della cultura cinematografica e del mercato cinematografico.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Art. 18aDelega di compiti esecutivi a privati1

Il DFI può delegare singoli compiti esecutivi della promozione cinematografica a organizzazioni private.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).