Législation

Ordinanza del DFI del 10 ottobre 2025 concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti

RS 442.125Stato 01.01.202611 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Obiettivo e ambiti di promozione1–2
  2. Sezione 2Requisiti di promozione3–4
  3. Sezione 3Calcolo degli aiuti finanziari5–6
  4. Sezione 4Procedura e ulteriori disposizioni7–8
  5. Sezione 5Disposizioni finali9–11

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Sezione 1 Obiettivo e ambiti di promozione

Art. 1Obiettivo di promozione

Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti ha lo scopo di promuovere le realtà che offrono una cornice alla creazione culturale amatoriale e, in questo modo, favoriscono l’accesso della popolazione alla cultura e contribuiscono alla coesione sociale.

Art. 2Ambiti di promozione e principi

1

 Possono essere concessi aiuti finanziari:

  1. a.

    per attività svolte dalle organizzazioni di operatori culturali non professionisti i cui membri si dedicano a pratiche culturali come il canto, la musica o il teatro (aiuti finanziari specifici);

  2. b.

    per attività multidisciplinari svolte dalle organizzazioni di operatori culturali non professionisti (aiuti finanziari multidisciplinari).

2

 Un’organizzazione può ricevere solo uno dei due tipi di aiuti finanziari di cui al capoverso 1.

3

 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

4

 I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

Sezione 2 Requisiti di promozione

Art. 3Requisiti di promozione per aiuti finanziari specifici

1

 Per essere sostenute mediante un aiuto finanziario specifico, le organizzazioni devono soddisfare i requisiti di promozione seguenti:

  1. a.

    disporre di un numero adeguato di membri provenienti da almeno tre diverse regioni linguistiche;

  2. b.

    svolgere per i loro membri manifestazioni in diverse regioni linguistiche;

  3. c.

    disporre nel loro comitato di rappresentanti provenienti da diverse regioni linguistiche;

  4. d.

    essere attive in modo continuativo da almeno tre anni;

  5. e.

    disporre di una situazione finanziaria che permetta uno svolgimento a lungo termine delle attività;

  6. f.

    rappresentare almeno 2500 membri attivi.

2

 Per ottenere un sostegno devono inoltre fornire le prestazioni seguenti:

  1. a.

    offerta di formazione e formazione continua costantemente aggiornata, in particolare per la promozione delle nuove leve;

  2. b.

    consulenza ai membri, segnatamente in questioni giuridiche e organizzative;

  3. c.

    informazione del pubblico e degli ambienti interessati, segnatamente facendo conoscere l’organizzazione e l’attività culturale dei propri membri;

  4. d.

    rappresentanza dei propri membri e tutela dei loro interessi a livello nazionale e internazionale.

3

 Le organizzazioni devono disporre di una segreteria reperibile in modo regolare e a orari fissi.

Art. 4Requisiti di promozione per aiuti finanziari multidisciplinari

1

 Per essere sostenute mediante un aiuto finanziario multidisciplinare, le organizzazioni devono soddisfare i requisiti di promozione seguenti:

  1. a.

    essere d’interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LPCu;

  2. b.

    disporre di una situazione finanziaria che permetta uno svolgimento a lungo termine delle attività.

2

 Per ottenere un sostegno devono inoltre:

  1. a.

    fornire prestazioni nell’ambito della consulenza multidisciplinare nonché formazioni e formazioni continue per aumentare le competenze nell’attività associativa; o

  2. b.

    svolgere progetti per il rafforzamento e il riconoscimento del volontariato e della creazione culturale amatoriale in più discipline.

Sezione 3 Calcolo degli aiuti finanziari

Art. 5Calcolo degli aiuti finanziari specifici

1

 Per il calcolo degli aiuti finanziari specifici è determinante il numero di membri attivi rappresentati dall’organizzazione.

2

 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi per la fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.

Art. 6Criteri di promozione e calcolo degli aiuti finanziari multidisciplinari

1

 Per fornire un sostegno mediante aiuti finanziari multidisciplinari, l’Ufficio federale della cultura (UFC) valuta le organizzazioni in base ai criteri seguenti:

  1. a.

    qualità delle prestazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a e rilevanza dei progetti di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera b;

  2. b.

    economicità, esperienza e capacità di attuare le prestazioni e i progetti previsti.

2

 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 70 per cento dei costi per la fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a e per lo svolgimento dei progetti di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera b.

Sezione 4 Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 7Procedura

1

 L’UFC decide circa l’erogazione degli aiuti finanziari.

2

 Le richieste di aiuti finanziari specifici vanno presentate all’UFC entro il 1° settembre dell’anno precedente l’inizio del periodo di promozione; le domande per aiuti finanziari multidisciplinari possono essere presentate in qualsiasi momento.

3

 Le richieste devono contenere tutte le informazioni necessarie per il calcolo degli aiuti finanziari secondo gli articoli 5 e 6.

4

 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari degli aiuti finanziari specifici. Vi fissa in particolare l’ammontare degli aiuti finanziari e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

Art. 8Oneri

I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

  1. a.

    rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;

  2. b.

    fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’attività dell’organizzazione;

  3. c.

    comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti l’attività dell’organizzazione o il numero di membri attivi che rappresenta.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 9Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFI del 5 luglio 20161 concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti è abrogata.

  1. [RU 2016 2819, 3175; 2020 2597]

Art. 10Disposizione transitoria

Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).