Législation

Ordinanza del DFI del 29 novembre 2016 concernente il regime di promozione in favore della formazione musicale

RS 442.122In vigoreStato 01.02.202513 articoli

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  • RU 2025 13in vigore il 01.02.2025
    modificato: art. 2, 3, 8, 9, 11, 11a
  • RU 2020 2593in vigore il 15.07.2020
    introdotto: art. 12

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Obiettivo di promozione1
  2. Sezione 2Principi e ambiti di promozione2–3
  3. Sezione 3Requisiti di promozione4–6
  4. Sezione 4Criteri di promozione e calcolo degli aiuti finanziari7–8
  5. Sezione 5Procedura e ulteriori disposizioni9–11
  6. Sezione 6Disposizioni finali11a–12

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Sezione 1 Obiettivo di promozione

Art. 1

La promozione della formazione musicale ha lo scopo di sostenere i bambini e i giovani nell’acquisizione e nello sviluppo delle loro competenze musicali in ambito extrascolastico.

Sezione 2 Principi e ambiti di promozione

Art. 2Principi

1

 Per i progetti sostenuti in virtù dell’articolo 12 capoverso 2 LPCu non possono essere richiesti aiuti finanziari aggiuntivi ai sensi della presente ordinanza.1

2

 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

3

 I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).

Art. 3Ambiti di promozione1

Sono erogati aiuti finanziari a progetti volti a promuovere la formazione musicale dei bambini e dei giovani attraverso la pratica musicale individuale attiva, segnatamente a festival e concorsi nonché a progetti lanciati da formazioni musicali.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).

Sezione 3 Requisiti di promozione

Art. 4Requisiti di promozione nel dettaglio

I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. a.

    sono d’interesse nazionale secondo l’articolo 5;

  2. b.

    ...

  3. c.

    riguardano l’ambito extrascolastico secondo l’articolo 6;

  4. d.

    si rivolgono a partecipanti in maggioranza di età inferiore ai 26 anni;

  5. e.

    sono tecnicamente fondati;

  6. f.

    sono adeguatamente organizzati e finanziati;

  7. fbis.

    dispongono di un numero minimo di partecipanti adeguato al formato;

  8. g.

    si svolgono in Svizzera.

Art. 5Interesse nazionale

1

 Sono d’interesse nazionale i progetti che soddisfano almeno uno dei requisiti seguenti:

  1. a.

    riuniscono un numero adeguato di partecipanti di diverse regioni linguistiche della Svizzera e permettono l’incontro tra le comunità linguistiche e culturali;

  2. b.

    si svolgono in più regioni linguistiche della Svizzera.

2

 Se soddisfa solo uno dei requisiti di cui al capoverso 1, il progetto deve inoltre soddisfare uno dei seguenti requisiti:

  1. a.

    essere unico nel suo genere musicale;

  2. b.

    avere un irradiamento internazionale.

Art. 6Ambito extrascolastico

1

 I progetti sono considerati extrascolastici se la loro manifestazione principale e la maggioranza delle attività si svolgono al di fuori dell’insegnamento scolastico regolare.

2

 Fa parte dell’insegnamento scolastico regolare anche l’insegnamento di materie facoltative, nella misura in cui esso rientra nell’ambito di competenza dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

Sezione 4 Criteri di promozione e calcolo degli aiuti finanziari

Art. 7Criteri di promozione

1

 I progetti vengono valutati secondo i criteri seguenti:

  1. a.

    qualità contenutistica e specialistica;

  2. b.

    impatto a lungo termine;

  3. c.

    risonanza di pubblico, nei media e negli ambienti specializzati;

  4. d.

    numero di partecipanti;

  5. e.

    costi in rapporto al numero di partecipanti.

2

 L’Ufficio federale della cultura (UFC) provvede a una ripartizione adeguata dei contributi tra i diversi generi musicali.

Art. 8Calcolo e natura degli aiuti finanziari1

1

 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 30 per cento dei costi e a 250 000 franchi per progetto.2

2

 Non sono computabili segnatamente i costi di:

  1. a.

    partecipanti dai 26 anni;

  2. b.

    partecipanti senza domicilio in Svizzera;

  3. c.

    incarichi di composizione;

  4. d.

    produzione di supporti sonori.

3

 L’attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.

4

 Gli aiuti finanziari possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).

Sezione 5 Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 9Procedura

1

 L’UFC decide circa l’erogazione degli aiuti finanziari. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.1

2

 Le richieste di aiuti finanziari vanno inoltrate all’UFC.2

2bis

 Per l’assegnazione degli aiuti finanziari l’UFC ha la facoltà di indire dei bandi di concorso. I termini per la presentazione delle richieste sono indicati nel bando.3

3

 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

4

 L’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).

Art. 10Regola di priorità

È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 11Oneri

I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:1

  1. a.

    rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;

  2. b.

    fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti il progetto sostenuto;

  3. c.

    comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali del progetto sostenuto.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 11aDisposizione transitoria relativa alla modifica del 23 dicembre 20241

Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 23 dicembre 2024 si applica il diritto previgente.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 12 giu. 2020 (RU 2020 2593). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 13).

Art. 12Entrata in vigore1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).