Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1 Definizioni e obiettivi di promozione
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
museo: un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, studia, fa conoscere ed espone testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente a fini di studio, educazione e diletto;
- b.
collezione:
- 1.
se designa un’istituzione è sinonimo di museo,
- 2.
fondo di oggetti di proprietà di un museo o di una collezione o il cui possesso è garantito a questi ultimi per almeno 50 anni, che illustra un determinato tema in modo sistematico e rappresentativo e i cui oggetti sono di norma beni culturali originali, sempre che il tema della collezione vi si presti;
- c.
rete: istituzione secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20111 sulla promozione della cultura.
- RS 442.11
Art. 2Obiettivi di promozione
Il sostegno di musei, collezioni e reti di terzi (istituzioni) ha lo scopo di:
- a.
contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- b.
potenziare le istituzioni;
- c.
facilitare l’accesso del grande pubblico alle istituzioni e al patrimonio culturale.
Sezione 2 Principi e ambiti di promozione
1 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
2 I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e della retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)
Art. 3Ambiti di promozione1
1 Le istituzioni possono essere sostenute mediante i seguenti tipi di aiuti finanziari:
- a.
aiuti finanziari per le spese d’esercizio (contributi d’esercizio);
- b.
aiuti finanziari per le spese di progetti di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente misure di inventariazione e digitalizzazione di opere d’arte legate all’accertamento e alla pubblicazione delle provenienze (contributi a progetti);
- c.
aiuti finanziari per le spese di premi di assicurazione legati al prestito di opere per mostre temporanee in Svizzera (contributi assicurativi2).
- Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)
Sezione 3 Requisiti di promozione
Art. 4Requisiti per i contributi d’esercizio a musei e collezioni
1 Musei e collezioni devono:
- a.
possedere una collezione costituita principalmente da Helvetica;
- b.
disporre di una strategia collezionistica e gestionale;
- c.
svolgere tutte le attività di cui all’articolo 1 lettera a;
- d.
disporre di un impegno vincolante di finanziamento pubblico a livello cantonale o comunale, di importo almeno equivalente al contributo federale, non comprese le prestazioni in natura e le prestazioni in servizi;
- e.
riconoscere e applicare il Codice etico del 4 novembre 19861 del Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e i Principi della Conferenza di Washington del 3 dicembre 19982 applicabili alle opere d’arte confiscate dai nazisti.
2 Sono considerati Helvetica i beni culturali che hanno uno stretto legame con la Svizzera.
- Codice etico dell’ICOM del 4 nov. 1986, mod. il 6 lug. 2001 ed il 4 ott. 2004. Disponibile sul sito www.bak.admin.ch > Patrimonio culturale > Opere d’arte frutto di spoliazioni > Etica dei musei
- I Principi di Washington sono disponibili sul sito www.bak.admin.ch > Patrimonio culturale > Opere d’arte frutto di spoliazioni > Basi internazionali
Art. 5Contributi d’esercizio alle reti di terzi1
Beneficiano di un contributo d’esercizio:
- a.
le seguenti reti tematiche:
- 1.
l’Associazione dei musei svizzeri,
- 2.
la fondazione Passaporto Musei Svizzeri,
- 3.
la Fondazione Museo Alpino Svizzero,
- 4.
l’associazione Bibliosuisse,
- 5.
la rete sulla storia dell’uguaglianza tra uomini e donne,
- 6.
la rete di divulgazione della storia delle vittime del nazionalsocialismo;
- b.
le seguenti reti del patrimonio audiovisivo:
- 1.
la Fondazione svizzera per la Fotografia (Fotostiftung Schweiz),
- 2.
l’Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva della Svizzera – Memoriav,
- 3.
la Fondazione SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).
Art. 6Requisiti per i contributi a progetti
I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa adeguata.
Art. 7Esclusione di contributi multipli
Le istituzioni beneficiarie di un contributo d’esercizio non possono essere sostenute anche mediante contributi a progetti o contributi assicurativi.
Sezione 4 Criteri di promozione
Art. 8Criteri di promozione per i contributi d’esercizio a musei e collezioni
Per i contributi d’esercizio a musei e collezioni si applicano i seguenti criteri di promozione:
- a.
irradiamento e qualità dell’istituzione, segnatamente alla luce delle cooperazioni a livello nazionale e internazionale, del numero di ingressi, delle proposte online, delle pubblicazioni scientifiche e dell’interesse mediatico;
- b.
importanza della collezione, segnatamente alla luce dell’unicità della stessa, del suo volume e del suo valore culturale per la Svizzera;
- c.
importanza del lavoro di mediazione, segnatamente alla luce della portata, della qualità, della diversità e dell’innovatività dell’offerta di mediazione.
Art. 9Criteri di promozione per i contributi a progetti
Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione:
- a.
prestigio e importanza dell’istituzione;
- b.
importanza culturale e storica dei beni culturali;
- c.
- d.
rapporto costo-utilità delle misure;
- e.
ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Art. 10Criteri di promozione per i contributi assicurativi
Per i contributi assicurativi si applicano i seguenti criteri di promozione:
- a.
prestigio e importanza dell’istituzione;
- b.
importanza culturale e artistica della mostra;
- c.
importanza culturale e storica dei prestiti;
- d
- e.
ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Sezione 5 Calcolo dei contributi e numero massimo di progetti e mostre sostenuti
Art. 11Aliquote massime e minime dei contributi
Gli aiuti finanziari ammontano:
- a.
nel caso dei contributi d’esercizio a musei e collezioni: al massimo al 30 per cento dell’onere complessivo annuo dell’istituzione e al minimo a 150 000 franchi;
- b.
nel caso dei contributi a progetti: al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto, ma al massimo a 100 000 franchi per progetto e al minimo a 20 000 franchi per progetto;
- c.
nel caso dei contributi assicurativi: al massimo al 50 per cento dei premi di assicurazione complessivi di una mostra, ma al massimo a 150 000 franchi per mostra e al minimo a 20 000 franchi per mostra.
Art. 12Numero massimo di progetti e mostre sostenuti
1 Per ogni bando di concorso sono erogati contributi a progetti a 25 istituzioni al massimo.
2 Ogni anno sono erogati contributi assicurativi a 6 mostre al massimo.
Sezione 6 Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 13Procedura per i contributi d’esercizio a musei e collezioni
1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide ogni quattro anni circa l’erogazione dei contributi d’esercizio.1
2 Il termine per l’inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando.2
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.
4 Per la valutazione specialistica delle richieste l’UFC può farsi coadiuvare da esperti.
5 L’UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi d’esercizio. Vi disciplina segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
6 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente previsto dal contratto di prestazioni.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).
Art. 14Procedura per i contributi a progetti
1 L’UFC decide di norma ogni due anni, sulla base di un bando di concorso, circa l’erogazione di contributi a progetti.
2 Il termine per l’inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando.1
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)
Art. 15Procedura per i contributi assicurativi
1 L’UFC decide ogni anno, sulla base di un bando di concorso, circa l’erogazione di contributi assicurativi.
2 Le richieste di contributi assicurativi devono essere presentate all’UFC entro il 31 ottobre di ogni anno.
3 Le richieste devono contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)
Art. 16Ordine di priorità
Nel decidere circa l’ammontare dei contributi si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
- a.
rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
- b.
fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’aiuto finanziario concesso;
- c.
comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti l’aiuto finanziario concesso.
2 Le istituzioni beneficiarie di contributi d’esercizio devono offrire le informazioni di base destinate al pubblico in almeno due lingue nazionali.
3 I beneficiari di contributi a progetti e di contributi assicurativi sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.
Sezione 7 Disposizioni finali
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)
Art. 19Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.