Législation

Ordinanza del DFI del 29 novembre 2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale

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  • RU 2024 785in vigore il 01.02.2025
    introdotto: art. 2a, 3 · modificato: art. 14 · abrogato: art. 15, 18, 18a
  • RU 2020 1107in vigore il 15.04.2020
    modificato: art. 5, 13 · introdotto: art. 18a

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Definizioni e obiettivi di promozione1–2
  2. Sezione 2Principi e ambiti di promozione2a–3
  3. Sezione 3Requisiti di promozione4–7
  4. Sezione 4Criteri di promozione8–10
  5. Sezione 5Calcolo dei contributi e numero massimo di progetti e mostre sostenuti11–12
  6. Sezione 6Procedura e ulteriori disposizioni13–17
  7. Sezione 7Disposizioni finali18–19

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Sezione 1 Definizioni e obiettivi di promozione

Art. 1Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    museo: un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, studia, fa conoscere ed espone testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente a fini di studio, educazione e diletto;

  2. b.

    collezione:

    1. 1.

      se designa un’istituzione è sinonimo di museo,

    2. 2.

      fondo di oggetti di proprietà di un museo o di una collezione o il cui possesso è garantito a questi ultimi per almeno 50 anni, che illustra un determinato tema in modo sistematico e rappresentativo e i cui oggetti sono di norma beni culturali originali, sempre che il tema della collezione vi si presti;

  3. c.

    rete: istituzione secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20111 sulla promozione della cultura.

  1. RS 442.11

Art. 2Obiettivi di promozione

Il sostegno di musei, collezioni e reti di terzi (istituzioni) ha lo scopo di:

  1. a.

    contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale;

  2. b.

    potenziare le istituzioni;

  3. c.

    facilitare l’accesso del grande pubblico alle istituzioni e al patrimonio culturale.

Sezione 2 Principi e ambiti di promozione

Art. 2aPrincipi1

1

 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

2

 I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e della retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

Art. 3Ambiti di promozione1

1

 Le istituzioni possono essere sostenute mediante i seguenti tipi di aiuti finanziari:

  1. a.

    aiuti finanziari per le spese d’esercizio (contributi d’esercizio);

  2. b.

    aiuti finanziari per le spese di progetti di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente misure di inventariazione e digitalizzazione di opere d’arte legate all’accertamento e alla pubblicazione delle provenienze (contributi a progetti);

  3. c.

    aiuti finanziari per le spese di premi di assicurazione legati al prestito di opere per mostre temporanee in Svizzera (contributi assicurativi2).

2

 ...3

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)
  2. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

Sezione 3 Requisiti di promozione

Art. 4Requisiti per i contributi d’esercizio a musei e collezioni

1

 Musei e collezioni devono:

  1. a.

    possedere una collezione costituita principalmente da Helvetica;

  2. b.

    disporre di una strategia collezionistica e gestionale;

  3. c.

    svolgere tutte le attività di cui all’articolo 1 lettera a;

  4. d.

    disporre di un impegno vincolante di finanziamento pubblico a livello cantonale o comunale, di importo almeno equivalente al contributo federale, non comprese le prestazioni in natura e le prestazioni in servizi;

  5. e.

    riconoscere e applicare il Codice etico del 4 novembre 19861 del Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e i Principi della Conferenza di Washington del 3 dicembre 19982 applicabili alle opere d’arte confiscate dai nazisti.

2

 Sono considerati Helvetica i beni culturali che hanno uno stretto legame con la Svizzera.

  1. Codice etico dell’ICOM del 4 nov. 1986, mod. il 6 lug. 2001 ed il 4 ott. 2004. Disponibile sul sito www.bak.admin.ch > Patrimonio culturale > Opere d’arte frutto di spoliazioni > Etica dei musei
  2. I Principi di Washington sono disponibili sul sito www.bak.admin.ch > Patrimonio culturale > Opere d’arte frutto di spoliazioni > Basi internazionali

Art. 5Contributi d’esercizio alle reti di terzi1

Beneficiano di un contributo d’esercizio:

  1. a.

    le seguenti reti tematiche:

    1. 1.

      l’Associazione dei musei svizzeri,

    2. 2.

      la fondazione Passaporto Musei Svizzeri,

    3. 3.

      la Fondazione Museo Alpino Svizzero,

    4. 4.

      l’associazione Bibliosuisse,

    5. 5.

      la rete sulla storia dell’uguaglianza tra uomini e donne,

    6. 6.

      la rete di divulgazione della storia delle vittime del nazionalsocialismo;

  2. b.

    le seguenti reti del patrimonio audiovisivo:

    1. 1.

      la Fondazione svizzera per la Fotografia (Fotostiftung Schweiz),

    2. 2.

      l’Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva della Svizzera – Memoriav,

    3. 3.

      la Fondazione SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

Art. 6Requisiti per i contributi a progetti

I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa adeguata.

Art. 7Esclusione di contributi multipli

Le istituzioni beneficiarie di un contributo d’esercizio non possono essere sostenute anche mediante contributi a progetti o contributi assicurativi.

Sezione 4 Criteri di promozione

Art. 8Criteri di promozione per i contributi d’esercizio a musei e collezioni

Per i contributi d’esercizio a musei e collezioni si applicano i seguenti criteri di promozione:

  1. a.

    irradiamento e qualità dell’istituzione, segnatamente alla luce delle cooperazioni a livello nazionale e internazionale, del numero di ingressi, delle proposte online, delle pubblicazioni scientifiche e dell’interesse mediatico;

  2. b.

    importanza della collezione, segnatamente alla luce dell’unicità della stessa, del suo volume e del suo valore culturale per la Svizzera;

  3. c.

    importanza del lavoro di mediazione, segnatamente alla luce della portata, della qualità, della diversità e dell’innovatività dell’offerta di mediazione.

Art. 9Criteri di promozione per i contributi a progetti

Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione:

  1. a.

    prestigio e importanza dell’istituzione;

  2. b.

    importanza culturale e storica dei beni culturali;

  3. c.

    urgenza delle misure;

  4. d.

    rapporto costo-utilità delle misure;

  5. e.

    ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.

Art. 10Criteri di promozione per i contributi assicurativi

Per i contributi assicurativi si applicano i seguenti criteri di promozione:

  1. a.

    prestigio e importanza dell’istituzione;

  2. b.

    importanza culturale e artistica della mostra;

  3. c.

    importanza culturale e storica dei prestiti;

  4. d

    potenziale di pubblico;

  5. e.

    ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.

Sezione 5 Calcolo dei contributi e numero massimo di progetti e mostre sostenuti

Art. 11Aliquote massime e minime dei contributi

Gli aiuti finanziari ammontano:

  1. a.

    nel caso dei contributi d’esercizio a musei e collezioni: al massimo al 30 per cento dell’onere complessivo annuo dell’istituzione e al minimo a 150 000 franchi;

  2. b.

    nel caso dei contributi a progetti: al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto, ma al massimo a 100 000 franchi per progetto e al minimo a 20 000 franchi per progetto;

  3. c.

    nel caso dei contributi assicurativi: al massimo al 50 per cento dei premi di assicurazione complessivi di una mostra, ma al massimo a 150 000 franchi per mostra e al minimo a 20 000 franchi per mostra.

Art. 12Numero massimo di progetti e mostre sostenuti

1

 Per ogni bando di concorso sono erogati contributi a progetti a 25 istituzioni al massimo.

2

 Ogni anno sono erogati contributi assicurativi a 6 mostre al massimo.

Sezione 6 Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 13Procedura per i contributi d’esercizio a musei e collezioni

1

 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide ogni quattro anni circa l’erogazione dei contributi d’esercizio.1

2

 Il termine per l’inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando.2

3

 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

4

 Per la valutazione specialistica delle richieste l’UFC può farsi coadiuvare da esperti.

5

 L’UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi d’esercizio. Vi disciplina segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

6

 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente previsto dal contratto di prestazioni.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

Art. 14Procedura per i contributi a progetti

1

 L’UFC decide di norma ogni due anni, sulla base di un bando di concorso, circa l’erogazione di contributi a progetti.

2

 Il termine per l’inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando.1

3

 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

Art. 15Procedura per i contributi assicurativi

1

 L’UFC decide ogni anno, sulla base di un bando di concorso, circa l’erogazione di contributi assicurativi.

2

 Le richieste di contributi assicurativi devono essere presentate all’UFC entro il 31 ottobre di ogni anno.

3

 Le richieste devono contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

4

 ...1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

Art. 16Ordine di priorità

Nel decidere circa l’ammontare dei contributi si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 17Oneri

1

 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

  1. a.

    rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;

  2. b.

    fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’aiuto finanziario concesso;

  3. c.

    comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti l’aiuto finanziario concesso.

2

 Le istituzioni beneficiarie di contributi d’esercizio devono offrire le informazioni di base destinate al pubblico in almeno due lingue nazionali.

3

 I beneficiari di contributi a progetti e di contributi assicurativi sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 181

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

Art. 18a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785)

Art. 19Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).