Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina il mandato in materia di collezione, prestazioni e coordinamento della Biblioteca Am Guisanplatz (BiG).

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
La presente ordinanza disciplina il mandato in materia di collezione, prestazioni e coordinamento della Biblioteca Am Guisanplatz (BiG).
La BiG è la biblioteca di riferimento dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata e dell’Esercito svizzero.
La BiG colleziona informazioni specialistiche su stampati o su altri supporti d’informazione:
utili all’adempimento dei compiti dell’Amministrazione federale o dell’Esercito svizzero; o
pubblicate dall’Amministrazione federale o dall’Esercito svizzero.
Le pubblicazioni di interesse generale dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero devono essere fornite alla BiG spontaneamente e gratuitamente in ragione di un esemplare per ciascuna versione linguistica disponibile; tali pubblicazioni comprendono segnatamente studi, pubblicazioni informative, rapporti annuali e regolamenti.
La BiG amplia la sua collezione mediante:
acquisizioni nel quadro dei crediti appositamente previsti;
ricevimento dei documenti pubblicati dall’Amministrazione federale e dall’Esercito svizzero;
liberalità di terzi secondo l’articolo 64 dell’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione;
acquisizioni straordinarie di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti.
Per l’acquisizione di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti la BiG può:
accettare l’aiuto finanziario di altri servizi della Confederazione o dei Cantoni;
rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati;
impiegare le liberalità accettate in virtù dell’articolo 64 dell’ordinanza 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione.
Su richiesta di altre istituzioni che possiedono collezioni rilevanti per la BiG, il Consiglio federale può integrare tali collezioni nella BiG.
La BiG provvede alla preservazione dei fondi, segnatamente al loro restauro e alla loro conservazione a regola d’arte.
Allo scopo di salvaguardare e preservare gli originali, la BiG può trasferire i propri fondi su altri supporti e media.
La BiG repertoria i propri fondi nel catalogo online della rete di biblioteche Alexandria, accessibile al pubblico.
Conformemente ai regolamenti relativi all’utilizzo, i fondi possono essere presi in prestito o consultati nei locali della biblioteca:
da collaboratori dell’Amministrazione federale;
da militari;
dal mondo scientifico e dal pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.
Quando la preservazione dell’opera lo richiede, l’accesso può essere limitato.
Per determinata letteratura specialistica la BiG può creare abbonamenti personali destinati a collaboratori dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero oppure mettere a loro disposizione tale letteratura sotto forma di esemplari di servizio.
Sulla base di mandati di documentazione, mandati di ricerca e mandati scientifici la BiG fornisce conoscenze specialistiche:
all’Amministrazione federale e all’Esercito svizzero;
al mondo scientifico e al pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.
Assiste i suoi clienti nell’approfondimento delle ricerche:
mettendo a disposizione l’infrastruttura per l’utilizzo dei suoi fondi;
permettendo l’accesso a infrastrutture di istituzioni e imprese esterne;
fornendo letteratura specialistica attraverso il prestito interbibliotecario.
La BiG può pubblicare lavori scientifici nell’ambito delle proprie collane di pubblicazioni.
La BiG gestisce, d’intesa con le unità amministrative interessate, il Servizio degli archivi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dell’Esercito svizzero.
La BiG gestisce e coordina le biblioteche dell’Amministrazione federale.
Provvede alla collaborazione in seno all’Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.
La Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC) è l’organo di coordinamento dell’Amministrazione federale negli ambiti specialistici dell’informazione e della documentazione secondo l’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Essa serve segnatamente a:
fornire assistenza specialistica alla BiG;
avviare progetti comuni negli ambiti specialistici;
garantire uno scambio regolare di informazioni.
La CDC si compone:
del capo della BiG quale presidente della CDC;
di un rappresentante di ciascun dipartimento e della Cancelleria federale.
Possono partecipare con voto consultivo alle sedute della CDC:
un rappresentante della Biblioteca nazionale svizzera;
un rappresentante dei Servizi del Parlamento;
un rappresentante di altre unità amministrative interessate.
La BiG gestisce la segreteria della CDC.
Nell’ambito della rete di biblioteche Alexandria la BiG ha i compiti seguenti:
assiste i partner sotto il profilo tecnico;
gestisce il catalogo online accessibile al pubblico;
definisce e dirige l’impiego dell’informatica.
Per adempiere i suoi compiti, la BiG può collaborare con istituzioni svizzere ed estere che adempiono compiti analoghi o complementari.
Essa contribuisce allo sviluppo del servizio bibliotecario in Svizzera.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2013.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).