Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 1992 sulla Biblioteca nazionale (LBNS), ordina:
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) e di tutte le istituzioni che le sono annesse giusta l’articolo 13 capoverso 1 LBNS.
2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.
- RS 172.041.1
Art. 2Esenzione dagli emolumenti
Le seguenti prestazioni sono esenti da emolumenti:
- a.
- b.
le visite guidate alla Biblioteca nazionale;
- c.
l’utilizzazione dell’Archivio svizzero di letteratura e della Fonoteca nazionale svizzera;
- d.
l’utilizzazione delle postazioni di lavoro dotate di computer accessibili all’utenza della Biblioteca nazionale;
- e.
l’utilizzazione delle sale di lettura e delle riviste e delle altre opere esposte;
- f.
incarichi di documentazione e di ricerca che la Biblioteca nazionale assume in virtù dell’articolo 8 secondo periodo LBNS.
Art. 3Riduzione e condono degli emolumenti
La Biblioteca nazionale può ridurre o condonare gli emolumenti, se:
- a.
la prestazione è poco dispendiosa;
- b.
la persona assoggettata dispone di mezzi limitati;
- c.
la prestazione è fornita prevalentemente nell’interesse pubblico.
La Biblioteca nazionale può esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento, se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro.
Art. 5Adeguamento al rincaro
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.
Il DFI fissa le aliquote degli emolumenti per le seguenti prestazioni della Biblioteca nazionale:
- a.
ricerche, perizie, lavori di laboratorio e di officina;
- b.
realizzazione di reprografie e fotografie;
- c.
- d.
consulenza, ricerche tematiche o bibliografiche;
- e.
sostituzione di documenti smarriti o danneggiati;
- f.
sostituzione delle tessere d’utente smarrite o danneggiate;
- g.
prestito interbibliotecario;
- h.
visite guidate speciali ed entrate a manifestazioni;
- i.
prestazioni amministrative;
- j.
utilizzo dei locali e delle infrastrutture;
- k.
entrate al Centre Dürrenmatt Neuchâtel;
- l.
realizzazione di riproduzioni da parte della Fonoteca nazionale svizzera;
- m.
conservazione e archiviazione da parte della Fonoteca nazionale svizzera;
- n.
spese di materiale della Fonoteca nazionale svizzera.
Art. 7Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 2007 471]L’ordinanza del 31 gennaio 2007 sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018.