Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1 e 17 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 2018 sull’Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
La presente ordinanza:
- a.
disciplina gli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC);
- b.
stabilisce gli onorari e le prestazioni accessorie dei membri del Consiglio d’Istituto.
Art. 2Altro diritto applicabile
1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti:
- a.
agli emolumenti di cui all’articolo 1 lettera a si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20041 (OgeEm);
- b.
alle indennità di cui all’articolo 1 lettera b si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni2.
2 È applicabile l’ordinanza del 19 dicembre 20033 sulla retribuzione dei quadri.
- RS 172.041.1
- RS 220
- RS 172.220.12
Sezione 2: Emolumenti
(Art. 3 LISDC)
L’ISDC riscuote emolumenti per:
- a.
la redazione di pareri giuridici, studi, pareri e altre informazioni scritte;
- b.
la fornitura di estese informazioni bibliografiche;
- c.
la collaborazione del personale dell’ISDC in caso di utilizzazione di sue installazioni o nell’ambito di progetti di ricerca.
Art. 4Sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto
1 I compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC comprendono in particolare la redazione di studi di diritto comparato.
2 Sono tenuti a versare emolumenti per le prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC in particolare:
- a.
le istituzioni svizzere, straniere e internazionali di diritto pubblico;
- b.
le organizzazioni di pubblica utilità svizzere, straniere e internazionali di diritto privato.
Art. 5Base di calcolo
L’emolumento è stabilito secondo il dispendio di tempo.
Art. 6Tariffe orarie
1 La tariffa oraria è compresa:
- a.
tra 150 e 400 franchi per le prestazioni di cui all’articolo 3 lettera a;
- b.
tra 100 e 200 franchi per le altre prestazioni.
2 Se i costi della prestazione possono essere rifatturati a una persona per la quale, se l’avesse ricevuta direttamente, la prestazione sarebbe stata una prestazione commerciale (art. 22 LISDC), le tariffe orarie sono aumentate come segue:
- a.
al massimo del 40 per cento se l’interesse finanziario non eccede 500 000 franchi;
- b.
al massimo del 70 per cento se l’interesse finanziario è compreso tra 500 000 e 1 milione di franchi;
- c.
del 100 per cento se l’interesse finanziario è superiore a 1 milione di franchi.
1 Sono considerati esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 OgeEm1 anche i costi per l’utilizzazione di fonti estere di informazioni come biblioteche e banche dati.
2 Per gli importi inferiori a 400 franchi l’ISDC può fatturare esborsi forfettari.
- RS 172.041.1
L’ISDC può maggiorare gli emolumenti calcolati secondo le tariffe orarie di un supplemento del 50 per cento al massimo per:
- a.
le prestazioni particolarmente difficili;
- b.
le prestazioni che, su richiesta, sono effettuate d’urgenza o fuori dell’orario normale di lavoro.
(Art. 17 cpv. 2 e 3 LISDC)
1 Le tariffe orarie per la fornitura di informazioni e pareri giuridici a tribunali e autorità cantonali sono ridotte del 50 per cento.
2 L’ISDC può ridurre le tariffe orarie per i pareri giuridici destinati a organizzazioni internazionali in funzione dell’interesse pubblico del parere giuridico in questione.
3 Se i costi per le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 possono essere rifatturati a persone che non hanno diritto a riduzioni, gli emolumenti sono fatturati a tariffa piena.
Art. 10Adeguamento al rincaro
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, se l’aumento dell’indice è almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.
Su richiesta l’ISDC informa in anticipo sui probabili emolumenti ed esborsi.
Art. 12Fatture parziali e interruzione delle prestazioni in caso di mora
1 L’ISDC può fatturare prestazioni parziali per i lavori a lungo termine o in altri casi giustificati.
2 Nei casi di mora può interrompere la fornitura della prestazione.
Sezione 3: Indennità per i membri del Consiglio d’Istituto
Art. 13Indennità giornaliere e prestazioni accessorie
1 I membri del Consiglio d’Istituto sono indennizzati come segue:
- a.
indennità giornaliera per seduta del presidente: 2500 franchi;
- b.
indennità giornaliera per seduta degli altri membri: 2000 franchi.
2 L’indennità giornaliera per seduta comprende la mole di lavoro per i lavori preparatori e successivi a quest’ultima.
3 Il risarcimento degli esborsi è retto dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale. Sono segnatamente considerati esborsi i costi di viaggio, di alloggio e di vitto.
Art. 14Mole di lavoro supplementare straordinaria
1 Un membro che, su incarico del Consiglio d’Istituto o della Direzione, svolge un lavoro straordinario in aggiunta ai lavori preparatori e successivi alla seduta può essere indennizzato alla tariffa oraria di 120 franchi.
2 La mole di lavoro va provata alla Direzione.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 15Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogati:
- 1.
l’ordinanza del 19 dicembre 19791 sull’Istituto svizzero di diritto comparato;
- 2
l’ordinanza del 4 ottobre 19822 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato.
- [RU 1980 59]
- [RU 1982 1858, 1988 1713, 1995 3673, 2002 3869, 2006 5703]
Art. 16Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.