Législation

Ordinanza del 9 ottobre 2019 sugli emolumenti e le indennità dell'Istituto svizzero di diritto comparato

RS 425.15In vigoreStato 01.01.202016 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Emolumenti3–12
  3. Sezione 3: Indennità per i membri del Consiglio d’Istituto13–14
  4. Sezione 4: Disposizioni finali15–16

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1 e 17 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 2018 sull’Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza:

  1. a.

    disciplina gli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC);

  2. b.

    stabilisce gli onorari e le prestazioni accessorie dei membri del Consiglio d’Istituto.

Art. 2Altro diritto applicabile

1

 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti:

  1. a.

    agli emolumenti di cui all’articolo 1 lettera a si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20041 (OgeEm);

  2. b.

    alle indennità di cui all’articolo 1 lettera b si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni2.

2

 È applicabile l’ordinanza del 19 dicembre 20033 sulla retribuzione dei quadri.

  1. RS 172.041.1
  2. RS 220
  3. RS 172.220.12

Sezione 2: Emolumenti

Art. 3Prestazioni

(Art. 3 LISDC)

L’ISDC riscuote emolumenti per:

  1. a.

    la redazione di pareri giuridici, studi, pareri e altre informazioni scritte;

  2. b.

    la fornitura di estese informazioni bibliografiche;

  3. c.

    la collaborazione del personale dell’ISDC in caso di utilizzazione di sue installazioni o nell’ambito di progetti di ricerca.

Art. 4Sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto

1

 I compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC comprendono in particolare la redazione di studi di diritto comparato.

2

 Sono tenuti a versare emolumenti per le prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC in particolare:

  1. a.

    le istituzioni svizzere, straniere e internazionali di diritto pubblico;

  2. b.

    le organizzazioni di pubblica utilità svizzere, straniere e internazionali di diritto privato.

Art. 5Base di calcolo

L’emolumento è stabilito secondo il dispendio di tempo.

Art. 6Tariffe orarie

1

 La tariffa oraria è compresa:

  1. a.

    tra 150 e 400 franchi per le prestazioni di cui all’articolo 3 lettera a;

  2. b.

    tra 100 e 200 franchi per le altre prestazioni.

2

 Se i costi della prestazione possono essere rifatturati a una persona per la quale, se l’avesse ricevuta direttamente, la prestazione sarebbe stata una prestazione commerciale (art. 22 LISDC), le tariffe orarie sono aumentate come segue:

  1. a.

    al massimo del 40 per cento se l’interesse finanziario non eccede 500 000 franchi;

  2. b.

    al massimo del 70 per cento se l’interesse finanziario è compreso tra 500 000 e 1 milione di franchi;

  3. c.

    del 100 per cento se l’interesse finanziario è superiore a 1 milione di franchi.

Art. 7Esborsi

1

 Sono considerati esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 OgeEm1 anche i costi per l’utilizzazione di fonti estere di informazioni come biblioteche e banche dati.

2

 Per gli importi inferiori a 400 franchi l’ISDC può fatturare esborsi forfettari.

  1. RS 172.041.1

Art. 8Supplemento

L’ISDC può maggiorare gli emolumenti calcolati secondo le tariffe orarie di un supplemento del 50 per cento al massimo per:

  1. a.

    le prestazioni particolarmente difficili;

  2. b.

    le prestazioni che, su richiesta, sono effettuate d’urgenza o fuori dell’orario normale di lavoro.

Art. 9Riduzione

(Art. 17 cpv. 2 e 3 LISDC)

1

 Le tariffe orarie per la fornitura di informazioni e pareri giuridici a tribunali e autorità cantonali sono ridotte del 50 per cento.

2

 L’ISDC può ridurre le tariffe orarie per i pareri giuridici destinati a organizzazioni internazionali in funzione dell’interesse pubblico del parere giuridico in questione.

3

 Se i costi per le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 possono essere rifatturati a persone che non hanno diritto a riduzioni, gli emolumenti sono fatturati a tariffa piena.

Art. 10Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, se l’aumento dell’indice è almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.

Art. 11Preventivo

Su richiesta l’ISDC informa in anticipo sui probabili emolumenti ed esborsi.

Art. 12Fatture parziali e interruzione delle prestazioni in caso di mora

1

 L’ISDC può fatturare prestazioni parziali per i lavori a lungo termine o in altri casi giustificati.

2

 Nei casi di mora può interrompere la fornitura della prestazione.

Sezione 3: Indennità per i membri del Consiglio d’Istituto

Art. 13Indennità giornaliere e prestazioni accessorie

1

 I membri del Consiglio d’Istituto sono indennizzati come segue:

  1. a.

    indennità giornaliera per seduta del presidente: 2500 franchi;

  2. b.

    indennità giornaliera per seduta degli altri membri: 2000 franchi.

2

 L’indennità giornaliera per seduta comprende la mole di lavoro per i lavori preparatori e successivi a quest’ultima.

3

 Il risarcimento degli esborsi è retto dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale. Sono segnatamente considerati esborsi i costi di viaggio, di alloggio e di vitto.

Art. 14Mole di lavoro supplementare straordinaria

1

 Un membro che, su incarico del Consiglio d’Istituto o della Direzione, svolge un lavoro straordinario in aggiunta ai lavori preparatori e successivi alla seduta può essere indennizzato alla tariffa oraria di 120 franchi.

2

 La mole di lavoro va provata alla Direzione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).