Législation

Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa al sistema d'informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e innovazione della Confederazione (Ordinanza ARAMIS)

RS 420.171In vigoreStato 01.01.20149 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Indice
  1. Sezione 1: Sistema d’informazione1–2
  2. Sezione 2: Competenze3
  3. Sezione 3: Contenuto, trasmissione e manutenzione dei dati4–6
  4. Sezione 4: Utilizzazione dei dati e diritti d’accesso7
  5. Sezione 5: Disposizioni finali8–9

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ordina:

Sezione 1: Sistema d’informazione

Art. 1Oggetto e scopo del sistema d’informazione

1

 La Confederazione gestisce, sotto la designazione ARAMIS (Administration Research Actions Management Information System), un sistema d’informazione sui progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confederazione.

2

 ARAMIS si prefigge di:

  1. a.

    creare trasparenza nei flussi finanziari nel settore della ricerca e dell’innovazione;

  2. b.

    coordinare i contenuti dei progetti svolti o finanziati dalla Confederazione;

  3. c.

    produrre dati per le statistiche dell’Ufficio federale di statistica (UST) nell’ambito della «Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nell’Amministrazione federale»;

  4. d.

    pianificare e dirigere le attività nel campo della promozione della ricerca e dell’innovazione;

  5. e.

    sostenere la gestione dei progetti.

Art. 2Utenti

ARAMIS è un sistema di banche dati accessibile ai seguenti utenti:

a. una cerchia limitata di utenti che si autenticano mediante password;

b. una cerchia illimitata di utenti in Internet senza autenticazione mediante password e con accesso ristretto ai dati.

Sezione 2: Competenze

Art. 3

1

 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) gestisce il sistema d’informazione ARAMIS.

2

 Le spettano segnatamente i compiti e le competenze seguenti:

  1. a.

    detiene la direzione strategica di ARAMIS;

  2. b.

    coordina l’inserimento in ARAMIS dei dati forniti dalle diverse unità;

  3. c.

    controlla la qualità dei dati;

  4. d.

    gestisce i diritti di utilizzazione. In particolare, su proposta delle unità fornitrici dei dati, mette a disposizione dei conti utente;

  5. e.

    esegue analisi speciali di dati in ARAMIS ed effettua esportazioni di dati;

  6. f.

    effettua i controlli correnti volti a garantire la sicurezza e il buon funzionamento del sistema;

  7. g.

    si assume la responsabilità della manutenzione a lungo termine dei dati. In particolare, svolge i seguenti compiti:

    1. 1.

      trasmette i dati all’UFS, e

    2. 2.

      distrugge i dati personali che non sono più necessari.

Sezione 3: Contenuto, trasmissione e manutenzione dei dati

Art. 4Contenuto

1

 ARAMIS contiene i dati di tutti i progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confederazione che rientrano nelle seguenti categorie:

  1. a.

    dati rilevanti per l’organizzazione e la pianificazione, in particolare: l’unità amministrativa, il titolo e il numero del progetto, le date di inizio e di fine del progetto, lo stadio di pianificazione o di realizzazione, i partecipanti al progetto, la persona di contatto, le scadenze;

  2. b.

    dati relativi al finanziamento, in particolare: i costi del progetto, la parte relativa alla ricerca, le modalità di finanziamento, i pagamenti;

  3. c.

    dati scientifici, in particolare: le parole chiave del progetto, gli obiettivi, la classificazione degli obiettivi secondo le disposizioni dell’UST, l’inserimento del progetto in un programma, i campi di ricerca interessati, una breve descrizione, i risultati, le pubblicazioni, la valorizzazione.

2

 ARAMIS non contiene dati classificati come segreti o confidenziali.

Art. 5Unità fornitrici di dati e trasmissione dei dati

1

 Le unità fornitrici di dati sono tutti gli uffici federali che finanziano o realizzano progetti di ricerca e innovazione.

2

 I dati sono trasmessi ad ARAMIS in due modi:

  1. a.

    immissione diretta online da parte dell’unità fornitrice;

  2. b.

    scambio automatico tra sistemi d’informazione.

Art. 6Qualità dei dati

1

 Le unità fornitrici di dati provvedono affinché i dati forniti ai fini del trattamento siano completi, esatti e aggiornati.

2

 La SEFRI controlla la qualità dei dati e segnala eventuali difetti alle unità fornitrici.

Sezione 4: Utilizzazione dei dati e diritti d’accesso

Art. 7

1

 L’unità fornitrice di dati può visionare e modificare tutti i dati che ha immesso nel sistema.

2

 Designa le persone abilitate a immettere o a modificare i dati e può conferire loro diritti nell’ambito della competenza di cui al capoverso 1.

3

 Stabilisce i diritti di consultazione dei dati in ARAMIS.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 8Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 1999 1621]

L’ordinanza ARAMIS del 14 aprile 1999 è abrogata.

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2014. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).