Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ordina:
Sezione 1: Sistema d’informazione
Art. 1Oggetto e scopo del sistema d’informazione
1 La Confederazione gestisce, sotto la designazione ARAMIS (Administration Research Actions Management Information System), un sistema d’informazione sui progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confederazione.
2 ARAMIS si prefigge di:
- a.
creare trasparenza nei flussi finanziari nel settore della ricerca e dell’innovazione;
- b.
coordinare i contenuti dei progetti svolti o finanziati dalla Confederazione;
- c.
produrre dati per le statistiche dell’Ufficio federale di statistica (UST) nell’ambito della «Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nell’Amministrazione federale»;
- d.
pianificare e dirigere le attività nel campo della promozione della ricerca e dell’innovazione;
- e.
sostenere la gestione dei progetti.
ARAMIS è un sistema di banche dati accessibile ai seguenti utenti:
a. una cerchia limitata di utenti che si autenticano mediante password;
b. una cerchia illimitata di utenti in Internet senza autenticazione mediante password e con accesso ristretto ai dati.
Sezione 2: Competenze
1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) gestisce il sistema d’informazione ARAMIS.
2 Le spettano segnatamente i compiti e le competenze seguenti:
- a.
detiene la direzione strategica di ARAMIS;
- b.
coordina l’inserimento in ARAMIS dei dati forniti dalle diverse unità;
- c.
controlla la qualità dei dati;
- d.
gestisce i diritti di utilizzazione. In particolare, su proposta delle unità fornitrici dei dati, mette a disposizione dei conti utente;
- e.
esegue analisi speciali di dati in ARAMIS ed effettua esportazioni di dati;
- f.
effettua i controlli correnti volti a garantire la sicurezza e il buon funzionamento del sistema;
- g.
si assume la responsabilità della manutenzione a lungo termine dei dati. In particolare, svolge i seguenti compiti:
- 1.
trasmette i dati all’UFS, e
- 2.
distrugge i dati personali che non sono più necessari.
Sezione 3: Contenuto, trasmissione e manutenzione dei dati
1 ARAMIS contiene i dati di tutti i progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confederazione che rientrano nelle seguenti categorie:
- a.
dati rilevanti per l’organizzazione e la pianificazione, in particolare: l’unità amministrativa, il titolo e il numero del progetto, le date di inizio e di fine del progetto, lo stadio di pianificazione o di realizzazione, i partecipanti al progetto, la persona di contatto, le scadenze;
- b.
dati relativi al finanziamento, in particolare: i costi del progetto, la parte relativa alla ricerca, le modalità di finanziamento, i pagamenti;
- c.
dati scientifici, in particolare: le parole chiave del progetto, gli obiettivi, la classificazione degli obiettivi secondo le disposizioni dell’UST, l’inserimento del progetto in un programma, i campi di ricerca interessati, una breve descrizione, i risultati, le pubblicazioni, la valorizzazione.
2 ARAMIS non contiene dati classificati come segreti o confidenziali.
Art. 5Unità fornitrici di dati e trasmissione dei dati
1 Le unità fornitrici di dati sono tutti gli uffici federali che finanziano o realizzano progetti di ricerca e innovazione.
2 I dati sono trasmessi ad ARAMIS in due modi:
- a.
immissione diretta online da parte dell’unità fornitrice;
- b.
scambio automatico tra sistemi d’informazione.
Art. 6Qualità dei dati
1 Le unità fornitrici di dati provvedono affinché i dati forniti ai fini del trattamento siano completi, esatti e aggiornati.
2 La SEFRI controlla la qualità dei dati e segnala eventuali difetti alle unità fornitrici.
Sezione 4: Utilizzazione dei dati e diritti d’accesso
1 L’unità fornitrice di dati può visionare e modificare tutti i dati che ha immesso nel sistema.
2 Designa le persone abilitate a immettere o a modificare i dati e può conferire loro diritti nell’ambito della competenza di cui al capoverso 1.
3 Stabilisce i diritti di consultazione dei dati in ARAMIS.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 8Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 1999 1621]L’ordinanza ARAMIS del 14 aprile 1999 è abrogata.
Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.