Législation

Ordinanza del DFI del 2 dicembre 2014 sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all'estero (OSSE-DFI)

OSSE-DFIRS 418.013In vigoreStato 01.09.20249 articoli

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  • RU 2024 357in vigore il 01.09.2024
    modificato: art. 4, 6, 7 · introdotto: art. 9

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Principi1
  2. Sezione 2Sussidi per numero di allievi e persone in formazione2–3
  3. Sezione 3Sussidi per numero di docenti4–7
  4. Sezione 4Sussidi per numero di lingue d’insegnamento8
  5. Sezione 5Entrata in vigore e durata di validità9

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 novembre 2014 sulle scuole svizzere all’estero (OSSE), ordina:

Sezione 1 Principi

Art. 1

1

 Le scuole svizzere all’estero ricevono aiuti finanziari forfettari annui per le loro spese d’esercizio.

2

 Gli aiuti finanziari si compongono:

  1. a.

    dei sussidi per numero di allievi e persone in formazione;

  2. b.

    dei sussidi per numero di docenti;

  3. c.

    dei sussidi per numero di lingue d’insegnamento.

3

 È determinante l’effettivo di allievi e persone in formazione all’inizio di ciascun anno scolastico.

Sezione 2 Sussidi per numero di allievi e persone in formazione

Art. 2Sussidio per allievo o persona in formazione

(art. 10 cpv. 2 lett. a LSSE; art. 4 lett. a OSSE)

Per ciascun allievo o persona in formazione è calcolato un sussidio di 100 franchi.

Art. 3Sussidio per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera

(art. 10 cpv. 2 lett. b LSSE; art. 4 lett. b OSSE)

Al sussidio di cui all’articolo 2 si aggiungono i seguenti sussidi per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera:

  1. a.

    della scuola dell’infanzia o della scuola elementare: 600 franchi;

  2. b.

    del livello secondario I: 1200 franchi;

  3. c.

    del livello secondario II: 2200 franchi.

Sezione 3 Sussidi per numero di docenti

Art. 4Calcolo del numero di posti di docenti per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi

(art. 10 cpv. 3 LSSE; art. 4 lett. d OSSE)
1

 Il numero di posti di docenti (equivalenti a tempo pieno giusta l’art. 5) per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato sulla base della seguente formula, tenendo presente che «a» è uguale all’effettivo di allievi e persone in formazione e che «b» è uguale al numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera: (a + 6b): 60.1

2

 I decimali uguali o superiori a 5 sono arrotondati verso l’alto, quelli inferiori a 5 verso il basso.

3

 Ciascuna scuola ha inoltre diritto a ricevere un sussidio per un posto di direzione.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).

Art. 5Equivalenti a tempo pieno

(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE)
1

 La ripartizione su più docenti di un posto di docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi è ammessa.

2

 Sono considerati equivalenti a tempo pieno i seguenti carichi orari:

  1. a.

    ...

  2. b.

    scuola elementare (incl. scuola dell’infanzia): 25 ore settimanali;

  3. c.

    livello secondario I: 26 ore settimanali;

  4. d.

    livello secondario II: 22 ore settimanali.

Art. 6Sussidi per docenti abilitati a insegnare in Svizzera1

(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE; art. 4 lett. c OSSE)
1

 I sussidi per i docenti abilitati a insegnare in Svizzera variano a seconda del livello scolastico, degli anni di servizio e dell’onere locale per i contributi sociali e fiscali.

2

 In merito all’onere locale per i contributi sociali e fiscali si applicano le seguenti categorie:

  1. a.

    categoria A (onere basso), per le scuole in Paesi:

    1. 1.

      che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e

    2. 2.

      la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è inferiore al 15 per cento del reddito lordo o in cui gli espatriati sono esentati dal pagamento delle imposte;

  2. b.

    categoria B (onere medio), per le scuole in Paesi:

    1. 1.

      che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e

    2. 2.

      la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo;

  3. c.

    categoria C (onere alto), per le scuole in Paesi:

    1. 1.

      che non hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera e in cui gli espatriati non sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e

    2. 2.

      la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo.

3

 L’allegato stabilisce a quale categoria appartengono i vari Paesi.

4

 Per ciascun equivalente a tempo pieno sono versati i seguenti sussidi:

Categoria A (onere basso)

Livello

dal 1° al 3°
anno di servizio

dal 4° al 9°
anno di servizio

dal 10° al 19°
anno di servizio

dal 20°
anno di servizio

Scuola elementare
(incl. scuola dell’infanzia)

50 500

54 500

58 000

61 500

Secondario I

56 000

59 500

63 000

66 500

Secondario II

60 500

67 500

75 000

82 500

Direzione

84 000

84 000

84 000

84 000

Categoria B (onere medio)

Livello

dal 1° al 3°
anno di servizio

dal 4° al 9°
anno di servizio

dal 10° al 19°
anno di servizio

dal 20°
anno di servizio

Scuola elementare
(incl. scuola dell’infanzia)

55 500

59 500

63 000

66 500

Secondario I

61 000

64 500

68 000

71 500

Secondario II

65 500

72 500

80 000

87 500

Direzione

89 000

89 000

89 000

89 000

Categoria C (onere alto)

Livello

dal 1° al 3°
anno di servizio

dal 4° al 9°
anno di servizio

dal 10° al 19°
anno di servizio

dal 20°
anno di servizio

Scuola elementare
(incl. scuola dell’infanzia)

60 500

64 500

68 000

71 500

Secondario I

66 000

69 500

73 500

76 500

Secondario II

70 500

77 500

85 000

92 500

Direzione

94 000

94 000

94 000

94 000

5

 Se insegna in vari livelli, un docente è classificato nel livello in cui il suo carico è maggiore.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).

Art. 7Sussidi per docenti non abilitati a insegnare in Svizzera

(art. 10 cpv. 4 LSSE; art. 4 lett. e OSSE)
1

 Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è versato un sussidio di 10 000 franchi.1

2

 La scuola deve provare che le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LSSE2 sono soddisfatte.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).
  2. RS 418.0

Sezione 4 Sussidi per numero di lingue d’insegnamento

Art. 8

Gli aiuti finanziari calcolati conformemente agli articoli 2−7 aumentano, per ogni lingua d’insegnamento supplementare che è una lingua nazionale svizzera senza essere lingua del Paese ospitante, del 2 per cento per livello e per lingua.

Sezione 5 Entrata in vigore e durata di validità

Art. 9

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2

 Ha effetto sino al 31 dicembre 2028.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).

Allegati

  • Categorie relative all’onere locale per i contributi sociali e fiscali

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).