Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 novembre 2014 sulle scuole svizzere all’estero (OSSE), ordina:
Sezione 1 Principi
1 Le scuole svizzere all’estero ricevono aiuti finanziari forfettari annui per le loro spese d’esercizio.
2 Gli aiuti finanziari si compongono:
- a.
dei sussidi per numero di allievi e persone in formazione;
- b.
dei sussidi per numero di docenti;
- c.
dei sussidi per numero di lingue d’insegnamento.
3 È determinante l’effettivo di allievi e persone in formazione all’inizio di ciascun anno scolastico.
Sezione 2 Sussidi per numero di allievi e persone in formazione
Art. 2Sussidio per allievo o persona in formazione
(art. 10 cpv. 2 lett. a LSSE; art. 4 lett. a OSSE)
Per ciascun allievo o persona in formazione è calcolato un sussidio di 100 franchi.
Art. 3Sussidio per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera
(art. 10 cpv. 2 lett. b LSSE; art. 4 lett. b OSSE)
Al sussidio di cui all’articolo 2 si aggiungono i seguenti sussidi per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera:
- a.
della scuola dell’infanzia o della scuola elementare: 600 franchi;
- b.
del livello secondario I: 1200 franchi;
- c.
del livello secondario II: 2200 franchi.
Sezione 3 Sussidi per numero di docenti
Art. 4Calcolo del numero di posti di docenti per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi
(art. 10 cpv. 3 LSSE; art. 4 lett. d OSSE)
1 Il numero di posti di docenti (equivalenti a tempo pieno giusta l’art. 5) per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato sulla base della seguente formula, tenendo presente che «a» è uguale all’effettivo di allievi e persone in formazione e che «b» è uguale al numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera: (a + 6b): 60.1
2 I decimali uguali o superiori a 5 sono arrotondati verso l’alto, quelli inferiori a 5 verso il basso.
3 Ciascuna scuola ha inoltre diritto a ricevere un sussidio per un posto di direzione.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).
Art. 5Equivalenti a tempo pieno
(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE)
1 La ripartizione su più docenti di un posto di docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi è ammessa.
2 Sono considerati equivalenti a tempo pieno i seguenti carichi orari:
- a.
- b.
scuola elementare (incl. scuola dell’infanzia): 25 ore settimanali;
- c.
livello secondario I: 26 ore settimanali;
- d.
livello secondario II: 22 ore settimanali.
Art. 6Sussidi per docenti abilitati a insegnare in Svizzera1
(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE; art. 4 lett. c OSSE)
1 I sussidi per i docenti abilitati a insegnare in Svizzera variano a seconda del livello scolastico, degli anni di servizio e dell’onere locale per i contributi sociali e fiscali.
2 In merito all’onere locale per i contributi sociali e fiscali si applicano le seguenti categorie:
- a.
categoria A (onere basso), per le scuole in Paesi:
- 1.
che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e
- 2.
la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è inferiore al 15 per cento del reddito lordo o in cui gli espatriati sono esentati dal pagamento delle imposte;
- b.
categoria B (onere medio), per le scuole in Paesi:
- 1.
che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e
- 2.
la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo;
- c.
categoria C (onere alto), per le scuole in Paesi:
- 1.
che non hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera e in cui gli espatriati non sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e
- 2.
la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo.
3 L’allegato stabilisce a quale categoria appartengono i vari Paesi.
4 Per ciascun equivalente a tempo pieno sono versati i seguenti sussidi:
Categoria A (onere basso) |
|---|
Livello | dal 1° al 3° anno di servizio | dal 4° al 9° anno di servizio | dal 10° al 19° anno di servizio | dal 20° anno di servizio |
|---|
Scuola elementare (incl. scuola dell’infanzia) | 50 500 | 54 500 | 58 000 | 61 500 |
Secondario I | 56 000 | 59 500 | 63 000 | 66 500 |
Secondario II | 60 500 | 67 500 | 75 000 | 82 500 |
Direzione | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
Categoria B (onere medio) |
|---|
Livello | dal 1° al 3° anno di servizio | dal 4° al 9° anno di servizio | dal 10° al 19° anno di servizio | dal 20° anno di servizio |
|---|
Scuola elementare (incl. scuola dell’infanzia) | 55 500 | 59 500 | 63 000 | 66 500 |
Secondario I | 61 000 | 64 500 | 68 000 | 71 500 |
Secondario II | 65 500 | 72 500 | 80 000 | 87 500 |
Direzione | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 |
Categoria C (onere alto) |
|---|
Livello | dal 1° al 3° anno di servizio | dal 4° al 9° anno di servizio | dal 10° al 19° anno di servizio | dal 20° anno di servizio |
|---|
Scuola elementare (incl. scuola dell’infanzia) | 60 500 | 64 500 | 68 000 | 71 500 |
Secondario I | 66 000 | 69 500 | 73 500 | 76 500 |
Secondario II | 70 500 | 77 500 | 85 000 | 92 500 |
Direzione | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 |
5 Se insegna in vari livelli, un docente è classificato nel livello in cui il suo carico è maggiore.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).
Art. 7Sussidi per docenti non abilitati a insegnare in Svizzera
(art. 10 cpv. 4 LSSE; art. 4 lett. e OSSE)
1 Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è versato un sussidio di 10 000 franchi.1
2 La scuola deve provare che le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LSSE2 sono soddisfatte.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).
- RS 418.0
Sezione 4 Sussidi per numero di lingue d’insegnamento
Gli aiuti finanziari calcolati conformemente agli articoli 2−7 aumentano, per ogni lingua d’insegnamento supplementare che è una lingua nazionale svizzera senza essere lingua del Paese ospitante, del 2 per cento per livello e per lingua.
Sezione 5 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2028.1
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).
Allegati
- Categorie relative all’onere locale per i contributi sociali e fiscali
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.