Législation

Ordinanza del DEFR dell' 11 febbraio 2013 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

RS 416.211In vigoreStato 01.09.20185 articoli

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  • RU 2018 2545atto di base Ordinanza del DEFR sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzerain vigore il 01.09.2018
    modificato: art. 2, 4 · abrogato: art. 3

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 8 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 gennaio 2013 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera, ordina:

Art. 1Delega delle competenze

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per:

  1. a.

    l’attribuzione e il prolungamento delle borse di studio per studenti e artisti stranieri nel limite del numero massimo stabilito dal DEFR;

  2. b.

    la concessione di assegni in aggiunta alle borse sopracitate.

Art. 2Premi dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione contro gli infortuni

1

 La SEFRI si occupa del pagamento dei premi delle assicurazioni malattia e contro gli infortuni di base dei borsisti non appartenenti a uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

2

 Essa stipula un contratto di prestazioni con un assicuratore.

3

 Essa versa i premi direttamente all’assicuratore.1

4

 Essa copre solamente i premi delle assicurazioni malattia e contro gli infortuni del borsista stesso, e non quelli dei familiari che lo accompagnano.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 12 giu. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2545).

Art. 31

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 12 giu. 2018, con effetto dal 1° set. 2018 (RU 2018 2545).

Art. 4Indennità per il volo di ritorno

1

 La SEFRI può concedere al borsista di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS un’indennità forfettaria unica per il volo finale di ritorno.1

2

 L’indennità è concessa solo per il volo di ritorno al Paese d’origine.

3

 L’indennità è inoltre concessa solo se il borsista rientra nel suo Paese entro sei mesi dallo scadere della borsa.

4

 Il borsista deve presentare alla SEFRI una richiesta scritta. La richiesta deve comprendere una copia del biglietto di ritorno e una ricevuta attestante il pagamento dello stesso.

5

 L’indennità forfettaria corrisponde al prezzo medio per un volo verso il Paese di destinazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 12 giu. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2545).

Art. 5Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).