Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 8 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 gennaio 2013 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera, ordina:
Art. 1Delega delle competenze
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per:
- a.
l’attribuzione e il prolungamento delle borse di studio per studenti e artisti stranieri nel limite del numero massimo stabilito dal DEFR;
- b.
la concessione di assegni in aggiunta alle borse sopracitate.
Art. 2Premi dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione contro gli infortuni
1 La SEFRI si occupa del pagamento dei premi delle assicurazioni malattia e contro gli infortuni di base dei borsisti non appartenenti a uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
2 Essa stipula un contratto di prestazioni con un assicuratore.
3 Essa versa i premi direttamente all’assicuratore.1
4 Essa copre solamente i premi delle assicurazioni malattia e contro gli infortuni del borsista stesso, e non quelli dei familiari che lo accompagnano.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 12 giu. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2545).
- Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 12 giu. 2018, con effetto dal 1° set. 2018 (RU 2018 2545).
Art. 4Indennità per il volo di ritorno
1 La SEFRI può concedere al borsista di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS un’indennità forfettaria unica per il volo finale di ritorno.1
2 L’indennità è concessa solo per il volo di ritorno al Paese d’origine.
3 L’indennità è inoltre concessa solo se il borsista rientra nel suo Paese entro sei mesi dallo scadere della borsa.
4 Il borsista deve presentare alla SEFRI una richiesta scritta. La richiesta deve comprendere una copia del biglietto di ritorno e una ricevuta attestante il pagamento dello stesso.
5 L’indennità forfettaria corrisponde al prezzo medio per un volo verso il Paese di destinazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 12 giu. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2545).
Art. 5Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.