L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Oggetto, campo d’applicazione e scopo
1 La presente legge disciplina:
- a.
il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti del settore delle scuole universitarie, agli studenti delle scuole specializzate superiori e alle persone che partecipano ai corsi preparatori all’esame federale di professione e ai corsi preparatori all’esame professionale federale superiore (formazione terziaria);
- b.
il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.
2 Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l’armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in tale ambito.
Nella presente legge si intende per:
- a.
sussidi all’istruzione: le borse e i prestiti di studio;
- b.
borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;
- c.
prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.
Sezione 2: Contributi della Confederazione
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all’istruzione nella formazione terziaria.
www.edk.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridicheLa Confederazione versa contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all’istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 5–14 e 16 dell’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio nel tenore del 18 giugno 2009.
Il credito della Confederazione per i sussidi all’istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.
Sezione 3: Sostegno all’armonizzazione intercantonale e statistica
Art. 6Sostegno all’armonizzazione intercantonale
1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all’istruzione.
2 Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.
Per l’approntamento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati concernenti il versamento dei loro rispettivi sussidi all’istruzione.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 8Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 2007 5871]La legge del 6 ottobre 2006 sui sussidi all’istruzione è abrogata.
Art. 9Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Sulle borse di studio» sarà stata ritirata o respinta1 in votazione popolare.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
DCF dell’11 dic. 2015.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2016
- L’iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 14 giu. 2015 (FF 2015 5163).