Législation

Legge federale del 12 dicembre 2014 sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione)

RS 416.0In vigoreStato 01.01.20169 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Contributi della Confederazione3–5
  3. Sezione 3: Sostegno all’armonizzazione intercantonale e statistica6–7
  4. Sezione 4: Disposizioni finali8–9

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto, campo d’applicazione e scopo

1

 La presente legge disciplina:

  1. a.

    il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti del settore delle scuole universitarie, agli studenti delle scuole specializzate superiori e alle persone che partecipano ai corsi preparatori all’esame federale di professione e ai corsi preparatori all’esame professionale federale superiore (formazione terziaria);

  2. b.

    il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

2

 Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l’armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in tale ambito.

Art. 2Definizioni

Nella presente legge si intende per:

  1. a.

    sussidi all’istruzione: le borse e i prestiti di studio;

  2. b.

    borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;

  3. c.

    prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.

Sezione 2: Contributi della Confederazione

Art. 3Principio

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all’istruzione nella formazione terziaria.

Art. 4Condizioni

www.edk.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche

La Confederazione versa contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all’istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 5–14 e 16 dell’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio nel tenore del 18 giugno 2009.

Art. 5Ripartizione

Il credito della Confederazione per i sussidi all’istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.

Sezione 3: Sostegno all’armonizzazione intercantonale e statistica

Art. 6Sostegno all’armonizzazione intercantonale

1

 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all’istruzione.

2

 Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

Art. 7Statistica

Per l’approntamento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati concernenti il versamento dei loro rispettivi sussidi all’istruzione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 8Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2007 5871]

La legge del 6 ottobre 2006 sui sussidi all’istruzione è abrogata.

Art. 9Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Sulle borse di studio» sarà stata ritirata o respinta1 in votazione popolare.

3

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF dell’11 dic. 2015.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2016

  1. L’iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 14 giu. 2015 (FF 2015 5163).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).