Législation

Ordinanza del 18 dicembre 2020 sulla concessione di contributi a fondo perso e di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l'attenuazione delle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra)

RS 415.022Non più in vigoreStato 01.01.202218 articoli

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  • RU 2021 900in vigore il 01.01.2022
    introdotto: art. 18
  • RU 2021 181in vigore il 01.01.2021
    introdotto: art. 2, 3, 6, 6a, 8a, 9a · modificato: art. 5, 7

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Oggetto1
  2. Sezione 2Contributi a fondo perso2–9a
  3. Sezione 3Mutui12–15
  4. Sezione 4Disposizioni finali16–18

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12b capoversi 6 lettere b e c e 7, nonché l’articolo 19 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi a fondo perso e di mutui secondo gli articoli 12b e 13 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

Sezione 2 Contributi a fondo perso

Art. 2Richiesta

1

Sono concessi contributi a fondo perso ai club che ne fanno richiesta.

2

 La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie alla concessione dei contributi, in particolare:

  1. a.

    le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite del campionato nazionale nella stagione 2018/2019, con indicazione dei biglietti singoli e degli abbonamenti stagionali venduti, dei pacchetti d’ingresso e degli ingressi gratuiti, nonché il numero di spettatori ufficiale per partita di campionato nazionale;

  2. b.

    le categorie di biglietti con i rispettivi prezzi di vendita al dettaglio nella stagione 2020/2021;

  3. c. e d.

    ...

  4. e.

    i salari comprensivi di tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi pecuniari (redditi) delle persone impiegate dal club, corrisposti annualmente, alla fine della stagione 2018/2019 nonché alla data della presentazione della richiesta; i redditi devono essere documentati mediante copia dei rispettivi contratti e certificati di salario;

  5. ebis. i redditi delle persone impiegate dal club, corrisposti annualmente, alla fine della stagione 2019/2020; su richiesta dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO), i redditi devono essere documentati mediante copia dei rispettivi contratti e certificati di salario;

  6. f.

    i conti annuali sottoposti a revisione contabile del club dall’inizio della stagione 2018/2019 e un bilancio intermedio attuale;

  7. g.

    le attività e le liberalità del club nel settore della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile nella stagione 2018/2019.

3

 Se un club chiede che per il calcolo del reddito medio si tenga conto dei redditi degli impiegati al 13 marzo 2020, la richiesta deve inoltre contenere il reddito a tale data.

4

 Un club che nella richiesta dichiara di non ridurre i redditi secondo l’articolo 6 può rinunciare a presentare le informazioni di cui alla lettera e.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 181).

Art. 3Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019

1

 Le entrate medie derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019 sono calcolate sulla base delle entrate derivanti dai biglietti singoli e dagli abbonamenti stagionali venduti nonché dalle entrate derivanti dalla vendita dei pacchetti d’ingresso dedotto il valore dei relativi servizi di ristorazione e di altre prestazioni di servizio particolari.

1bis

 Una volta dedotto il valore dei servizi di ristorazione e di altre prestazioni di servizio particolari, il valore computabile di biglietti che sono parte di pacchetti d’ingresso non può superare l’importo di 250 franchi per partite della massima lega nell’hockey su ghiaccio e nel calcio maschili nonché di 125 franchi per partite nelle leghe rimanenti.1

2

 Se nella stagione 2018/2019 un club ha giocato in una lega inferiore rispetto a quella in cui ha giocato nella stagione 2020/2021, l’importo calcolato secondo il capoverso 1 è aumentato del 100 per cento.

3

 Se nella stagione 2018/2019 un club ha giocato in una lega superiore rispetto a quella in cui ha giocato nella stagione 2020/2021, l’importo calcolato secondo il capoverso 1 è ridotto del 40 per cento.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 181).

Art. 4Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020

1

 Le entrate effettive derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020 per partite del campionato nazionale devono essere documentate separatamente per ogni partita.

2

 Sono composte dalla somma delle entrate effettive per ogni categoria d’ingresso ai rispettivi prezzi.

Art. 5Procedura

1

 Le richieste devono essere presentate:

  1. a.

    entro il 30 aprile 2021, per le partite dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

  2. b.

    entro il 31 luglio 2021, per le partite dal 31 marzo 2021 alla fine della stagione 2020/2021.

  3. c.

    entro il 15 giugno 2022, per le partite della stagione 2021/2022.1

2

 L’UFSPO si pronuncia in merito alle richieste mediante decisione.2

3

 Non sono versati contributi:

  1. a.

    ...

  2. b.

    per le partite annullate.

4

 I contributi per le partite rinviate sono versati per il periodo in cui la partita è recuperata, a condizione che in quel momento siano ancora soddisfatte le condizioni per la concessione di contributi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 181).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 181).

Art. 6Riduzioni dei redditi

1

 Il club deve dimostrare che il reddito medio annuo delle persone impiegate dal club e il cui reddito annuo superava 148 200 franchi alla fine della stagione 2018/2019 sarà ridotto secondo le prescrizioni dell’articolo 12b capoverso 6 lettera b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

2

 Per i redditi di persone assunte a tempo parziale è considerato l’equivalente a tempo pieno.

3

 I club, la cui massa salariale complessiva nella stagione 2018/2019 era di oltre il 30 per cento inferiore alla massa salariale media complessiva di tutti i club della lega, devono ridurre a 148 200 franchi o almeno del 10 per cento il reddito medio annuo di cui al capoverso 1.

4

 Se un club lo richiede, l’UFSPO può tenere conto del reddito medio annuo al 13 marzo 2020.

5

 Il club deve mantenere il reddito medio ridotto fino al 31 dicembre 2021.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 181).

Art. 6aMassa salariale della stagione 2019/20201

1

 È considerata massa salariale di un club nella stagione 2019/2020 secondo l’articolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 la somma dei redditi concordati contrattualmente per quella stagione.

2

 Adeguamenti strutturali nel club, che non concernono l’esercizio della squadra che partecipa a una delle leghe di cui all’articolo 12b capoverso 1 della legge COVID-19, comportano un corrispondente adeguamento della massa salariale.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 181).

Art. 7Aumento del reddito in caso di promozione in una lega superiore1

I club che al termine della stagione 2019/2020 sono stati promossi in una lega superiore possono aumentare del 50 per cento al massimo la massa salariale di cui all’articolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 181).

Art. 8Prosecuzione della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile

La promozione dei settori giovanili e dello sport femminile comprende tutte le misure del club, in particolare le attività e liberalità nel settore della promozione dello sport di bambini e giovani nonché dello sport femminile.

Art. 8aDeterminazione dei contributi1

I contributi si basano sui crediti esistenti e sul principio della parità di trattamento di tutti i richiedenti.

Art. 9 Rapporti e pubblicazione

1

 Per i cinque anni successivi all’ottenimento di contributi, il club deve presentare annualmente, al più tardi due mesi dopo la fine della stagione, un rapporto alla Confederazione riguardante:

  1. a.

    i salari concordati e versati, nonché tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi pecuniari corrisposti alle persone impiegate dal club; su richiesta dell’UFSPO, i salari concordati sono documentati mediante copia dei rispettivi contratti, i salari versati mediante copia del certificato di salario;

  2. b.

    la sua situazione finanziaria, presentando il conto annuale sottoposto a revisione contabile;

  3. c.

    le misure nel settore della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile.

2

 L’UFSPO informa il pubblico in merito al rapporto presentato dai club.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 181).

Art. 9aRestituzione di contributi1

Se un club elude le condizioni di cui all’articolo 12b capoverso 6 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 o se dissimula l’inosservanza di tali condizioni, i contributi si considerano concessi indebitamente. L’UFSPO chiede la restituzione dei contributi ai sensi della legge sui sussidi del 5 ottobre 19902.

Art. 10 Rimborso dei contributi

Se rimborsa completamente i contributi ottenuti, un club non è più tenuto a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 12b capoverso 6 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 181).
  2. RS 616.1

Sezione 3 Mutui

Art. 11 Principio

    Al club che ne fa richiesta possono essere concessi mutui in via sussidiaria rispetto ai contributi a fondo perso se:

  1. a.

    illustra in modo credibile che è minacciato da problemi di liquidità nonostante abbia ricevuto contributi a fondo perso; e

  2. b.

    dimostra di non essere eccessivamente indebitato e di non essere oggetto di una procedura concordataria o di fallimento né di una procedura di liquidazione.

Art. 12Computo dei mutui precedenti

I mutui che sono stati concessi sulla base dell’ordinanza COVID-19 sport di squadra del 4 novembre 20201 sono computati nel calcolo dell’importo massimo secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

  1. RU 2020 4581

Art. 13Garanzia

Sono riconosciuti quale garanzia ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 terzo periodo della legge COVID-19 del 25 settembre 2020:

  1. a.

    depositi in contanti;

  2. b.

    fideiussioni solidali di:

    1. 1.

      banche svizzere,

    2. 2.

      investitori solventi,

    3. 3.

      società di assicurazione autorizzate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari a emettere assicurazioni cauzionali,

    4. 4.

      cooperative di fideiussione svizzere,

    5. 5.

      Cantoni e Comuni;

  3. c.

    garanzie bancarie di una banca svizzera;

  4. d.

    cartelle ipotecarie e ipoteche;

  5. e.

    cessioni di garanzia, segnatamente riguardo a diritti di ritrasmissione e di commercializzazione e ricavi dal trasferimento di giocatori;

  6. f.

    trasferimenti di garanzia.

Art. 14Postergazione

1

 La Confederazione concede al club una postergazione del credito se in tal modo è possibile migliorare la situazione di partenza per i futuri rimborsi alla Confederazione.

2

 Le postergazioni sono concesse nella misura necessaria, al massimo però in modo da non ridurre l’entità della garanzia di cui all’articolo 13.

Art. 15Contratti di mutuo

1

 I mutui sono concessi mediante contratti stipulati fra l’UFSPO e i club.

2

 I contratti prevedono in particolare le seguenti condizioni:

  1. a.

    il mutuo deve essere utilizzato esclusivamente per coprire i problemi di liquidità;

  2. b.

    il mutuo è senza interessi;

  3. c.

    il mutuo deve essere restituito entro dieci anni al massimo a partire dalla data del ricevimento;

  4. d.

    il rimborso avviene in linea di principio in maniera lineare;

  5. e.

    il rimborso avviene al più tardi a partire dal 2023;

  6. f.

    per gli arretrati di rimborso si applica un interesse di mora annuo del 5 per cento;

  7. g.

    fino alla completa restituzione del mutuo il club deve mantenere il livello dei redditi conformemente alle prescrizioni dell’articolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 del 25 settembre 2020;

  8. h.

    un adeguamento delle clausole contrattuali dopo il 31 dicembre 2021 è escluso, eccetto che per il rimborso anticipato del mutuo.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 16Esecuzione

L’UFSPO esegue la presente ordinanza.

Art. 17Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza COVID-19 sport di squadra del 4 novembre 20201 è abrogata.

  1. [RU 2020 4581]

Art. 18Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 19 dicembre 2020 alle ore 00.00.

2

 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

3

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 30 giugno 2022.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 900).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).