Art. 11
- Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).

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5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.
L’Ufficio federale dello sport (UFSPO), visti gli articoli 6 capoverso 3, 8 capoverso 1, 9 capoversi 3 e 4, 14 capoversi 2 e 3, 16 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport (OPSpo); visti gli articoli 10 capoverso 2, 15 capoverso 2, 27 capoverso 3, 29 capoverso 2, 40 capoverso 4, 46 capoverso 4 dell’ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 sui programmi di promozione dello sport (OPPSpo); visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno, ordina:
Le discipline sportive del gruppo di utenti 1 sono: aikido, allround, artistic swimming, atletica leggera, badminton, balestra, baseball/softball, BMX, calcio, carabina, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, equitazione, football americano, ginnastica, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, pistola, rampichino, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, scherma, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi, unihockey, volteggio e wushu/kung-fu.1
Le discipline sportive del gruppo di utenti 2 sono: alpinismo, arrampicata sportiva, biathlon, canoismo, canottaggio, gara nautica, salto con gli sci, sci, sci di fondo, sci escursionismo, snowboard, tavola a vela e vela.2
La disciplina sportiva del gruppo di utenti 3 è: sport di campo/trekking.
Le discipline sportive dei gruppi di utenti 4 e 5 sono quelle riportate nei capoversi da 1 a 3.
...3
I contenuti dei corsi e dei campi G+S, le gare per le quali vengono corrisposti contributi e le disposizioni sulla sicurezza sono stabiliti nei supporti G+S per la formazione e nella documentazione G+S per le singole discipline sportive. Tale materiale viene costantemente aggiornato e pubblicato.1
Nei corsi dei gruppi di utenti 1, 2, 4 e 5 può essere conteggiata al massimo una attività per giorno di corso.
La disciplina sportiva sport di campo/trekking viene praticata esclusivamente sotto forma di campi G+S.
Le attività G+S elencate di seguito devono essere preventivamente autorizzate da un esperto G+S della pertinente disciplina sportiva:
ogni escursione nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo;
...
ogni attività nella disciplina sportiva sport di campo/trekking rientrante in uno degli ambiti per i quali vigono disposizioni di sicurezza particolari (ambiti di sicurezza), ovvero:
«acqua»;
«inverno»;
«montagna».
Le attività G+S svolte da un monitore G+S con attestato professionale federale di guida alpina non necessitano di autorizzazione.1
Gli esperti G+S che concedono l’autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera c devono aver frequentato il modulo di formazione continua2 specifico.
Un corso viene conteggiato in un’offerta G+S se il numero minimo di partecipanti di 3 bambini o giovani in età G+S è raggiunto nelle attività G+S minime da realizzare giusta gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 4 OPPSpo.1
...2
Se per l’insorgere di pericoli per la sicurezza o la salute dei partecipanti un campo deve essere interrotto prematuramente senza che sia stato possibile raggiungere la durata minima di cui all’articolo 14 OPPSpo o se per malattia o infortunio il numero minimo dei partecipanti non è rispettato, l’UFSPO stabilisce i contributi caso per caso ai sensi dell’articolo 22 OPSpo.
A un organizzatore non è consentito suddividere un gruppo i cui componenti normalmente si allenano o partecipano a gare insieme e di annunciare i vari sottogruppi come corsi G+S autonomi soltanto allo scopo di ottenere contributi supplementari.
Nella disciplina sportiva sport di campo/trekking i bambini non possono partecipare ad attività il cui svolgimento necessita di un riconoscimento complementare «sicurezza» o di una formazione continua «sicurezza» secondo l’allegato 3.
La struttura della formazione e della formazione continua dei monitori G+S, degli esperti G+S e dei coach G+S è stabilita nell’allegato 1.
La durata della formazione e della formazione continua è regolata come segue:
Monitore
|
Livello di formazione |
Durata dei singoli corsi/moduli (giorni) |
|---|---|
|
Formazione di base |
Corso: 5–12 |
|
Formazione continua 1 |
Moduli: 1–6 |
|
Formazione continua 2 |
Moduli: 1–6 |
|
Formazione complementare «sicurezza» |
Corso: 2–6 |
|
Formazione continua |
Moduli: 1–6 |
Coach
|
Livello di formazione |
Durata dei singoli corsi/moduli (giorni) |
|---|---|
|
Formazione di base |
Corso: 0,5–2 |
|
Formazione continua |
Moduli: 0,5–1 |
Esperto (specializzazione)
|
Livello di formazione |
Durata dei singoli corsi/moduli (giorni) |
|---|---|
|
Formazione di base |
Corso: 8–9 |
|
Formazione continua |
Moduli: 1–4 |
Esperto coach (specializzazione)
|
Livello di formazione |
Durata dei singoli corsi/moduli (giorni) |
|---|---|
|
Formazione di base |
Corso: 2 |
|
Formazione continua |
Moduli: 1–2 .2 |
I cicli di formazione abbreviati sotto forma di corsi introduttivi durano da 1 a 4 giorni.
...3
La durata dell’insegnamento è di almeno 6 ore per una giornata di formazione e di almeno 3 ore per mezza giornata di formazione.
Gli organizzatori di diverse offerte di formazione dei quadri possono svolgere in comune parti di esse.
I partecipanti alla formazione dei quadri G+S ottengono delle qualifiche. La qualifica viene comunicata ai partecipanti ed è registrata presso la banca dati nazionale per lo sport.
La qualifica consiste in una valutazione riguardante il superamento della formazione o della formazione continua frequentati e in un eventuale apprezzamento per la frequenza di una formazione superiore.
Un corso o un modulo G+S si considerano superati se:
il partecipante ha frequentato per intero il corso o il modulo G+S; e
dimostra di aver acquisito le competenze necessarie.
Su richiesta degli interessati, l’UFSPO decide in merito a eccezioni riguardanti l’obbligo di frequenza e di prova delle competenze.
Le prestazioni del candidato in merito ai contenuti dei corsi e moduli esaminati sono giudicate con il giudizio «superato» o «non superato».1
Il riconoscimento quale monitore G+S è attribuito per una determinata disciplina sportiva G+S o nello sport scolastico e nei gruppi di destinatari «bambini» o «giovani».
Il riconoscimento quale monitore G+S Sport scolastico autorizza a svolgere attività nelle seguenti discipline sportive G+S: aikido, allround, artistic swimming, atletica leggera, badminton, baseball/softball, BMX, calcio, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, football americano, ginnastica, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, rampichino, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi, unihockey, e wushu/kung-fu.2
I monitori G+S di sport scolastico con un riconoscimento valido e che intendono svolgere l’attività di monitore G+S al di fuori dei gruppi di utenti 4 e 5 in discipline sportive G+S di cui al capoverso 1 possono richiedere il riconoscimento quali monitori G+S nella relativa disciplina sportiva per il corrispondente gruppo di destinatari. L’UFSPO rilascia il riconoscimento se la persona che ne fa richiesta soddisfa i requisiti per l’ammissione alla formazione di base quale monitore G+S nella relativa disciplina sportiva.
I monitori di sport militare secondo l’allegato 2 che vogliono svolgere un’attività di monitori G+S possono richiedere il riconoscimento quali monitori G+S per il gruppo di destinatari «giovani» nelle seguenti discipline sportive: aikido, artistic swimming, atletica leggera, badminton, baseball/softball, biathlon, BMX, calcio, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, football americano, ginnastica, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, rampichino, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi, unihockey, e wushu/kung fu.
L’UFSPO rilascia il riconoscimento di cui al capoverso 1 se la persona che ne fa richiesta soddisfa i requisiti per l’ammissione alla formazione di base quale monitore G+S nella relativa disciplina sportiva.
Gli esperti G+S riconosciuti sono titolari del riconoscimento quali monitori G+S per le rispettive discipline sportive e per i rispettivi gruppi di destinatari.
Per dirigere le attività nei corsi e nei campi G+S, i monitori G+S impiegati devono disporre di una formazione ai sensi dell’allegato 3 per il rispettivo gruppo di destinatari.
Se per le attività G+S che vedono bambini e giovani allenarsi insieme il monitore G+S non dispone di tutte le formazioni necessarie, occorre impiegare un ulteriore monitore G+S che dispone delle formazioni necessarie.
I monitori G+S necessari ai sensi del capoverso 2 non sono considerati come monitori in più ai sensi dell’allegato 2 OPPSpo e per loro non si versa alcun importo di base ai sensi dell’allegato 3 lettera A OPPSpo.
Nell’ambito dei corsi G+S, allenamenti complementari della condizione fisica e degli aspetti mentali possono essere dispensati da:
monitori G+S con una formazione continua specifica;
monitori G+S senza una formazione continua specifica nelle discipline sportive G+S nelle quali dispongono di un riconoscimento come monitori;
...
Adoperandosi come esperti G+S in un corso di formazione o di formazione continua per monitori G+S, gli esperti G+S adempiono anche il dovere di formazione continua cui è vincolato il riconoscimento quali monitori G+S.
Adoperandosi come esperti G+S in un corso di formazione o di formazione continua per esperti G+S, gli esperti G+S adempiono anche il dovere di formazione continua cui è vincolato il riconoscimento quali esperti G+S.
...1
Per le seguenti offerte di formazione e formazione continua dei monitori G+S sono previste eccezioni alla regola del numero massimo di partecipanti per esperto G+S:
nelle discipline sportive canoismo, canottaggio, sci, snowboard, sport di campo/trekking, tavola a vela e vela al massimo 12 partecipanti per esperto G+S;
nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva e sci escursionismo al massimo 6 partecipanti per esperto G+S.1
Gli esperti G+S che si adoperano in un’offerta di formazione dei quadri possono essere chiamati ad impartire singole lezioni anche nell’ambito di un’altra offerta simultanea o quasi parallela. Per la loro attività ricevono un contributo globale una tantum.
Un’indennità ai sensi dell’articolo 1a capoverso 4 della legge del 25 settembre 19521 sulle indennità di perdita di guadagno è versata in caso di partecipazione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri G+S indicati di seguito, a condizione che siano svolti in presenza o come evento online in diretta:2
corsi per i monitori G+S svolti dall’UFSPO o dai Cantoni;
corsi per i coach G+S svolti dall’UFSPO o dai Cantoni;
...
corsi per gli esperti G+S svolti dall’UFSPO;
corsi per i quadri secondo l’articolo 43 capoverso 4 OPPSpo per un massimo di 5 giorni per anno civile;
moduli di formazione continua per i quadri G+S svolti dall’UFSPO o dai Cantoni, per un massimo di 30 giorni per anno civile;
corsi di formazione degli allenatori della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin per la preparazione di esami federali di professione ed esami professionali superiori per l’ottenimento del titolo di «allenatore di sport di prestazione con attestato federale» e del titolo di «allenatore di sport di punta con diploma federale» per un massimo di 6 giorni per ciascun corso.
Se un’offerta di formazione dei quadri G+S è parte integrante del ciclo formativo di un’istituzione di formazione cantonale, in deroga al capoverso 1 la partecipazione a tale offerta non dà diritto ad alcuna indennità.
Nessuna indennità per perdita di guadagno è corrisposta alle persone che sono state autorizzate a svolgere un’attività di quadro G+S in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 OPPSpo, ma che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).