Législation

Ordinanza dell'UFSPO del 12 luglio 2012 concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO)

RS 415.011.2In vigoreStato 01.01.202628 articoli

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  • RU 2025 675in vigore il 01.01.2026
    modificato: art. 2, 13, 16 · abrogato: art. 10, 14
  • RU 2022 219in vigore il 01.12.2022
    modificato: art. 2, 8, 10, 15, 16, 18, 20, 28, 29 · introdotto: art. 4 · abrogato: art. 17, 21
  • RU 2020 1537in vigore il 01.10.2021
    modificato: art. 3, 11, 19
  • RU 2017 6595in vigore il 01.01.2018
    abrogato: art. 2, 5, 25 e 26, 27 · modificato: art. 9, 10
  • RU 2015 4129in vigore il 01.12.2015
    abrogato: art. 1, 23 e 24 · modificato: art. 5, 6, 22

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Discipline sportive G+S1–2
  2. Sezione 2Offerte G+S3–8
  3. Sezione 3Formazione dei quadri G+S9–14
  4. Sezione 4Monitori G+S15–23 e 24
  5. Sezione 5...25 e 26
  6. Sezione 6Esperti G+S27–28
  7. Sezione 7Diritto all’indennità di perdita di guadagno29
  8. Sezione 8Disposizione finale30

L’Ufficio federale dello sport (UFSPO), visti gli articoli 6 capoverso 3, 8 capoverso 1, 9 capoversi 3 e 4, 14 capoversi 2 e 3, 16 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport (OPSpo); visti gli articoli 10 capoverso 2, 15 capoverso 2, 27 capoverso 3, 29 capoverso 2, 40 capoverso 4, 46 capoverso 4 dell’ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 sui programmi di promozione dello sport (OPPSpo); visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno, ordina:

Sezione 1 Discipline sportive G+S

Art. 11

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).

Art. 2Ripartizione delle discipline sportive per gruppi di utenti

1

 Le discipline sportive del gruppo di utenti 1 sono: aikido, allround, artistic swimming, atletica leggera, badminton, balestra, baseball/softball, BMX, calcio, carabina, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, equitazione, football americano, ginnastica, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, pistola, rampichino, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, scherma, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi, unihockey, volteggio e wushu/kung-fu.1

2

Le discipline sportive del gruppo di utenti 2 sono: alpinismo, arrampicata sportiva, biathlon, canoismo, canottaggio, gara nautica, salto con gli sci, sci, sci di fondo, sci escursionismo, snowboard, tavola a vela e vela.2

3

 La disciplina sportiva del gruppo di utenti 3 è: sport di campo/trekking.

4

 Le discipline sportive dei gruppi di utenti 4 e 5 sono quelle riportate nei capoversi da 1 a 3.

5

 ...3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 675).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).

Sezione 2 Offerte G+S

Art. 3Contenuti di corsi e campi G+S

1

 I contenuti dei corsi e dei campi G+S, le gare per le quali vengono corrisposti contributi e le disposizioni sulla sicurezza sono stabiliti nei supporti G+S per la formazione e nella documentazione G+S per le singole discipline sportive. Tale materiale viene costantemente aggiornato e pubblicato.1

2

 Nei corsi dei gruppi di utenti 1, 2, 4 e 5 può essere conteggiata al massimo una attività per giorno di corso.

3

 La disciplina sportiva sport di campo/trekking viene praticata esclusivamente sotto forma di campi G+S.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1537).

Art. 4Autorizzazione delle attività G+S

1

 Le attività G+S elencate di seguito devono essere preventivamente autorizzate da un esperto G+S della pertinente disciplina sportiva:

  1. a.

    ogni escursione nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo;

  2. b.

    ...

  3. c.

    ogni attività nella disciplina sportiva sport di campo/trekking rientrante in uno degli ambiti per i quali vigono disposizioni di sicurezza particolari (ambiti di sicurezza), ovvero:

    1. 1.

      «acqua»;

    2. 2.

      «inverno»;

    3. 3.

      «montagna».

1bis

Le attività G+S svolte da un monitore G+S con attestato professionale federale di guida alpina non necessitano di autorizzazione.1

2

 Gli esperti G+S che concedono l’autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera c devono aver frequentato il modulo di formazione continua2 specifico.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).
  2. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5Numero minimo di partecipanti ai corsi G+S

1

 Un corso viene conteggiato in un’offerta G+S se il numero minimo di partecipanti di 3 bambini o giovani in età G+S è raggiunto nelle attività G+S minime da realizzare giusta gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 4 OPPSpo.1

2

 ...2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).

Art. 6Contributi in caso di interruzione prematura di un campo G+S1

Se per l’insorgere di pericoli per la sicurezza o la salute dei partecipanti un campo deve essere interrotto prematuramente senza che sia stato possibile raggiungere la durata minima di cui all’articolo 14 OPPSpo o se per malattia o infortunio il numero minimo dei partecipanti non è rispettato, l’UFSPO stabilisce i contributi caso per caso ai sensi dell’articolo 22 OPSpo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).

Art. 7Suddivisione in gruppi

A un organizzatore non è consentito suddividere un gruppo i cui componenti normalmente si allenano o partecipano a gare insieme e di annunciare i vari sottogruppi come corsi G+S autonomi soltanto allo scopo di ottenere contributi supplementari.

Art. 8Divieto di partecipazione per i bambini1

Nella disciplina sportiva sport di campo/trekking i bambini non possono partecipare ad attività il cui svolgimento necessita di un riconoscimento complementare «sicurezza» o di una formazione continua «sicurezza» secondo l’allegato 3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).

Sezione 3 Formazione dei quadri G+S

Art. 9Struttura della formazione e della formazione continua1

La struttura della formazione e della formazione continua dei monitori G+S, degli esperti G+S e dei coach G+S è stabilita nell’allegato 1.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).

Art. 10Durata della formazione dei quadri1

1

La durata della formazione e della formazione continua è regolata come segue:

Monitore

Livello di formazione

Durata dei singoli corsi/moduli (giorni)

Formazione di base

Corso: 5–12

Formazione continua 1

Moduli: 1–6

Formazione continua 2

Moduli: 1–6

Formazione complementare «sicurezza»

Corso: 2–6

Formazione continua

Moduli: 1–6

Coach

Livello di formazione

Durata dei singoli corsi/moduli (giorni)

Formazione di base

Corso: 0,5–2

Formazione continua

Moduli: 0,5–1

Esperto (specializzazione)

Livello di formazione

Durata dei singoli corsi/moduli (giorni)

Formazione di base

Corso: 8–9

Formazione continua

Moduli: 1–4

Esperto coach (specializzazione)

Livello di formazione

Durata dei singoli corsi/moduli (giorni)

Formazione di base

Corso: 2

Formazione continua

Moduli: 1–2 .2

2

 I cicli di formazione abbreviati sotto forma di corsi introduttivi durano da 1 a 4 giorni.

3

 ...3

4

 La durata dell’insegnamento è di almeno 6 ore per una giornata di formazione e di almeno 3 ore per mezza giornata di formazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 29 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 675).

Art. 11Offerte riguardanti diverse discipline sportive1

Gli organizzatori di diverse offerte di formazione dei quadri possono svolgere in comune parti di esse.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1537).

Art. 12Qualifica

1

 I partecipanti alla formazione dei quadri G+S ottengono delle qualifiche. La qualifica viene comunicata ai partecipanti ed è registrata presso la banca dati nazionale per lo sport.

2

 La qualifica consiste in una valutazione riguardante il superamento della formazione o della formazione continua frequentati e in un eventuale apprezzamento per la frequenza di una formazione superiore.

Art. 13Superamento di un corso o di un modulo

1

 Un corso o un modulo G+S si considerano superati se:

  1. a.

    il partecipante ha frequentato per intero il corso o il modulo G+S; e

  2. b.

    dimostra di aver acquisito le competenze necessarie.

2

 Su richiesta degli interessati, l’UFSPO decide in merito a eccezioni riguardanti l’obbligo di frequenza e di prova delle competenze.

3

 Le prestazioni del candidato in merito ai contenuti dei corsi e moduli esaminati sono giudicate con il giudizio «superato» o «non superato».1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 675).

Art. 141

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 29 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 675).

Sezione 4 Monitori G+S

Art. 15Riconoscimento quale monitore G+S1

Il riconoscimento quale monitore G+S è attribuito per una determinata disciplina sportiva G+S o nello sport scolastico e nei gruppi di destinatari «bambini» o «giovani».

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).

Art. 16Riconoscimento quale monitore G+S Sport scolastico1

1

 Il riconoscimento quale monitore G+S Sport scolastico autorizza a svolgere attività nelle seguenti discipline sportive G+S: aikido, allround, artistic swimming, atletica leggera, badminton, baseball/softball, BMX, calcio, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, football americano, ginnastica, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, rampichino, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi, unihockey, e wushu/kung-fu.2

2

I monitori G+S di sport scolastico con un riconoscimento valido e che intendono svolgere l’attività di monitore G+S al di fuori dei gruppi di utenti 4 e 5 in discipline sportive G+S di cui al capoverso 1 possono richiedere il riconoscimento quali monitori G+S nella relativa disciplina sportiva per il corrispondente gruppo di destinatari. L’UFSPO rilascia il riconoscimento se la persona che ne fa richiesta soddisfa i requisiti per l’ammissione alla formazione di base quale monitore G+S nella relativa disciplina sportiva.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 675).

Art. 171

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).

Art. 18Riconoscimento quale monitore G+S per monitori di sport militare1

1

I monitori di sport militare secondo l’allegato 2 che vogliono svolgere un’attività di monitori G+S possono richiedere il riconoscimento quali monitori G+S per il gruppo di destinatari «giovani» nelle seguenti discipline sportive: aikido, artistic swimming, atletica leggera, badminton, baseball/softball, biathlon, BMX, calcio, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, football americano, ginnastica, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, rampichino, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi, unihockey, e wushu/kung fu.

2

L’UFSPO rilascia il riconoscimento di cui al capoverso 1 se la persona che ne fa richiesta soddisfa i requisiti per l’ammissione alla formazione di base quale monitore G+S nella relativa disciplina sportiva.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).

Art. 19Riconoscimento quale monitore G+S per gli esperti G+S1

Gli esperti G+S riconosciuti sono titolari del riconoscimento quali monitori G+S per le rispettive discipline sportive e per i rispettivi gruppi di destinatari.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1537).

Art. 20Requisiti per dirigere le attività G+S1

1

Per dirigere le attività nei corsi e nei campi G+S, i monitori G+S impiegati devono disporre di una formazione ai sensi dell’allegato 3 per il rispettivo gruppo di destinatari.

2

Se per le attività G+S che vedono bambini e giovani allenarsi insieme il monitore G+S non dispone di tutte le formazioni necessarie, occorre impiegare un ulteriore monitore G+S che dispone delle formazioni necessarie.

3

I monitori G+S necessari ai sensi del capoverso 2 non sono considerati come monitori in più ai sensi dell’allegato 2 OPPSpo e per loro non si versa alcun importo di base ai sensi dell’allegato 3 lettera A OPPSpo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).

Art. 211

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).

Art. 22Allenamenti complementari della condizione fisica e degli aspetti mentali1

Nell’ambito dei corsi G+S, allenamenti complementari della condizione fisica e degli aspetti mentali possono essere dispensati da:

  1. a.

    monitori G+S con una formazione continua specifica;

  2. b.

    monitori G+S senza una formazione continua specifica nelle discipline sportive G+S nelle quali dispongono di un riconoscimento come monitori;

  3. c.

    ...

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).

Sezione 5 ...

Sezione 6 Esperti G+S

Art. 27Dovere di formazione continua per gli esperti G+S

1

 Adoperandosi come esperti G+S in un corso di formazione o di formazione continua per monitori G+S, gli esperti G+S adempiono anche il dovere di formazione continua cui è vincolato il riconoscimento quali monitori G+S.

2

 Adoperandosi come esperti G+S in un corso di formazione o di formazione continua per esperti G+S, gli esperti G+S adempiono anche il dovere di formazione continua cui è vincolato il riconoscimento quali esperti G+S.

3

 ...1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).

Art. 28Impiego di esperti nella formazione e nel formazione continua dei monitori G+S

1

Per le seguenti offerte di formazione e formazione continua dei monitori G+S sono previste eccezioni alla regola del numero massimo di partecipanti per esperto G+S:

  1. a.

    nelle discipline sportive canoismo, canottaggio, sci, snowboard, sport di campo/trekking, tavola a vela e vela al massimo 12 partecipanti per esperto G+S;

  2. b.

    nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva e sci escursionismo al massimo 6 partecipanti per esperto G+S.1

2

 Gli esperti G+S che si adoperano in un’offerta di formazione dei quadri possono essere chiamati ad impartire singole lezioni anche nell’ambito di un’altra offerta simultanea o quasi parallela. Per la loro attività ricevono un contributo globale una tantum.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).

Sezione 7 Diritto all’indennità di perdita di guadagno

Art. 29

1

Un’indennità ai sensi dell’articolo 1a capoverso 4 della legge del 25 settembre 19521 sulle indennità di perdita di guadagno è versata in caso di partecipazione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri G+S indicati di seguito, a condizione che siano svolti in presenza o come evento online in diretta:2

  1. a.

    corsi per i monitori G+S svolti dall’UFSPO o dai Cantoni;

  2. b.

    corsi per i coach G+S svolti dall’UFSPO o dai Cantoni;

  3. c.

    ...

  4. d.

    corsi per gli esperti G+S svolti dall’UFSPO;

  5. e.

    corsi per i quadri secondo l’articolo 43 capoverso 4 OPPSpo per un massimo di 5 giorni per anno civile;

  6. f.

    moduli di formazione continua per i quadri G+S svolti dall’UFSPO o dai Cantoni, per un massimo di 30 giorni per anno civile;

  7. g.

    corsi di formazione degli allenatori della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin per la preparazione di esami federali di professione ed esami professionali superiori per l’ottenimento del titolo di «allenatore di sport di prestazione con attestato federale» e del titolo di «allenatore di sport di punta con diploma federale» per un massimo di 6 giorni per ciascun corso.

2

 Se un’offerta di formazione dei quadri G+S è parte integrante del ciclo formativo di un’istituzione di formazione cantonale, in deroga al capoverso 1 la partecipazione a tale offerta non dà diritto ad alcuna indennità.

3

Nessuna indennità per perdita di guadagno è corrisposta alle persone che sono state autorizzate a svolgere un’attività di quadro G+S in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 OPPSpo, ma che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.3

  1. RS 834.1
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 219).

Sezione 8 Disposizione finale

Art. 30

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.

Allegati

  • Struttura della formazione e della formazione continua
  • Monitori di sport militare
  • Formazioni necessarie per i monitori G+S

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).