Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 4, 6 capoversi 1 e 6 nonché l’articolo 11 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF), ordina:
Capitolo 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
i tipi di sussidi di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettere b–f e 2 LCMIF;
- b.
la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione;
- c.
l’agenzia nazionale (art. 6 LCMIF).
Capitolo 1a Agenzia nazionale
Art. 1aDesignazione dell’agenzia nazionale
L’agenzia nazionale è la fondazione «Movetia – Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità».
Art. 1bApprovazione degli statuti e dei regolamenti dell’agenzia nazionale
1 Quando l’agenzia nazionale sottopone all’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) una domanda di approvazione dei propri statuti, prima che l’AVF decida, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) chiedono al Consiglio federale il suo consenso all’approvazione degli statuti.
2 Quando l’agenzia nazionale sottopone all’AVF una domanda di approvazione di regolamenti che disciplinano compiti per i quali sono impiegati fondi federali, prima che l’AVF decida, il DEFR e il DFI chiedono al Consiglio federale il suo consenso all’approvazione di tali regolamenti.
Art. 1cConvenzione sulle prestazioni
1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) conclude con l’agenzia nazionale una convenzione sulle prestazioni.
2 La convenzione sulle prestazioni definisce in particolare:
- a.
le prestazioni da fornire;
- b.
- c.
- d.
le prescrizioni finanziarie e gli indicatori basati sulle prestazioni;
- e.
l’importo massimo dell’indennità di cui all’articolo 6 capoverso 4 LCMIF e le modalità di versamento;
- f.
la presentazione di rapporti e la rendicontazione sull’utilizzo dei fondi federali;
- g.
le conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
Capitolo 2 Sussidi per programmi della Confederazione
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 2Quadro geografico
1 Il quadro geografico dei programmi avviati dalla Confederazione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LCMIF (programmi della Confederazione) è stabilito conformemente alle priorità della Svizzera in materia di cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (settore ERI).
2 I programmi della Confederazione sono incentrati sui Paesi che partecipano al programma dell’Unione europea in materia di formazione, sugli Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sui candidati all’adesione all’OCSE e i principali partner dell’OCSE nonché su altri Paesi, purché le attività siano conformi allo scopo della cooperazione internazionale in materia di formazione secondo l’articolo 1 LCMIF.
Art. 3Bandi di concorso per attività di programma
1 L’agenzia nazionale di cui all’articolo 6 LCMIF pubblica ogni anno sul suo sito Internet i bandi di concorso per le attività di programma concernenti la mobilità internazionale per l’apprendimento e le cooperazioni internazionali tra istituzioni e organizzazioni per le quali vengono versati sussidi.
2 Stabilisce scadenze per la presentazione delle domande per ambito formativo, comprese le attività giovanili extrascolastiche.
Art. 4Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda
Possono presentare domanda in particolare le seguenti istituzioni e organizzazioni del settore della formazione con sede in Svizzera:
- a.
- b.
- c.
le organizzazioni del mondo del lavoro;
- d.
le scuole di cultura generale del livello secondario II;
- e.
le scuole specializzate superiori;
- f.
- g.
le istituzioni e le organizzazioni della formazione non formale che propongono offerte di formazione continua;
- h.
le organizzazioni che propongono attività giovanili extrascolastiche.
Sezione 2 Mobilità internazionale per l’apprendimento
Art. 5Presentazione della domanda
1 La domanda di sussidio per la promozione della mobilità internazionale per l’apprendimento deve essere presentata all’agenzia nazionale.
2 Deve essere presentata tramite i moduli pubblicati sul sito Internet dell’agenzia nazionale.
3 Deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:
- a.
il numero di persone, comprese le persone con esigenze particolari, che svolgono un’attività di mobilità;
- b.
la durata e le destinazioni delle attività di mobilità;
- c.
le convenzioni di cooperazione con istituzioni partner all’estero.
4 L’agenzia nazionale può rinunciare a chiedere le indicazioni di cui al capoverso 3 se l’istituzione o l’organizzazione richiedente ha firmato una dichiarazione relativa al processo e alla qualità.
Art. 6Costi forfettari computabili
1 Nel determinare i sussidi, l’agenzia nazionale computa i costi forfettari seguenti:
- a.
gli importi forfettari per i costi di organizzazione delle attività di mobilità di singole persone concernenti:
- 1.
le convenzioni con istituzioni partner all’estero,
- 2.
le attività di pubbliche relazioni,
- 3.
la consulenza a singole persone prima e dopo l’attività di mobilità;
- b.
gli importi forfettari a favore di singole persone per:
- 1.
le spese supplementari durante il soggiorno all’estero o in Svizzera,
- 2.
le spese di viaggio non comprese nelle spese supplementari di cui al numero 1,
- 3.
le spese per corsi specifici prima o durante l’attività di mobilità o dovute a esigenze particolari.
2 L’istituzione o l’organizzazione trasferisce alle singole persone gli importi forfettari di cui al capoverso 1 lettera b.
3 I costi forfettari sono definiti nell’allegato della presente ordinanza.
4 Il DEFR può adeguare l’allegato in base ai criteri seguenti:1
- a.
l’evoluzione del costo della vita nelle destinazioni delle attività di mobilità previste;
- b.
l’evoluzione degli importi forfettari di programmi internazionali paragonabili in materia di formazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 362).
Art. 7Esame e decisione
1 L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest’ultima si pronuncia mediante decisione.1
2 Se i sussidi chiesti superano i fondi disponibili, la loro ripartizione tra gli ambiti formativi e le relative istituzioni e organizzazioni avviene tenendo conto dei criteri seguenti:
- a.
media delle quote percentuali dei fondi versati annualmente nei quattro anni di promozione precedenti;
- b.
tasso di crescita medio dei fondi versati annualmente nei quattro anni di promozione precedenti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 362).
Sezione 3 Cooperazioni internazionali
Art. 8Presentazione della domanda
1 La domanda di sussidio per la promozione di una cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni deve essere presentata all’agenzia nazionale.
2 Deve essere presentata tramite i moduli pubblicati sul sito Internet dell’agenzia nazionale.
3 Deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:
- a.
gli obiettivi e le misure del progetto di cooperazione, accompagnati da una descrizione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 lettera b LCMIF;
- b.
le convenzioni di cooperazione con istituzioni partner nei Paesi partner;
- c.
la pianificazione del progetto con le indicazioni concernenti le tappe fondamentali del progetto e la diffusione e lo sfruttamento dei risultati al termine del progetto;
- d.
il quadro finanziario, comprese indicazioni riguardanti le prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi.
4 Se necessario l’agenzia nazionale può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.
Art. 9Costi di progetto computabili
1 Nel determinare i sussidi, l’agenzia nazionale computa i costi di progetto seguenti:
- a.
le spese per il personale di cui all’articolo 10;
- b.
i costi materiali di cui all’articolo 11.
2 Computa i costi in particolare se si tratta di una delle attività seguenti:
- a.
gli incontri nell’ambito di progetti transfrontalieri;
- b.
le attività di formazione, di insegnamento e di apprendimento;
- c.
gli eventi moltiplicatori.
3 I sussidi coprono in linea di principio il 60 per cento al massimo dei costi computabili.
Art. 10Spese per il personale
1 L’agenzia nazionale computa le seguenti spese per il personale, ma al massimo 800 franchi per persona al giorno:
- a.
i salari lordi effettivamente versati ai collaboratori per il tempo dedicato al progetto;
- b.
i contributi del datore di lavoro effettivamente versati.
2 Le spese per il personale includono i costi generali.
Art. 11Costi materiali
1 L’agenzia nazionale computa i seguenti costi materiali effettivi:
- a.
i costi materiali per la realizzazione del progetto, in particolare il materiale di consumo, le prestazioni di terzi e i viaggi;
- b.
i costi materiali che non rientrano nella dotazione di base delle istituzioni o delle organizzazioni;
- c.
i costi materiali non coperti da prestazioni finanziarie di altre istituzioni o organizzazioni coinvolte.
2 Le spese di viaggio effettive sono computate fino a un massimo di 500 franchi per viaggio effettuato in Europa e di 1300 franchi fuori dall’Europa.
3 Per i tragitti inferiori a sei ore sono da preferire i viaggi in treno.
Art. 12Esame e decisione
1 L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest’ultima si pronuncia mediante decisione.
2 Se i sussidi chiesti superano i fondi disponibili, le domande sono considerate secondo i criteri seguenti nell’ordine indicato qui di seguito:
- a.
il contributo dei singoli progetti di cooperazione all’ulteriore sviluppo del sistema formativo svizzero e dei suoi attori nel contesto internazionale, tenendo conto del quadro geografico stabilito secondo l’articolo 2;
- b.
l’utilità del progetto di cooperazione per le esigenze specifiche di un determinato ambito formativo;
- c.
il carattere lucrativo dell’istituzione o dell’organizzazione, con priorità a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo.
3 I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata del progetto può essere presentata una nuova domanda.
Capitolo 3 Sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione
Art. 13Presentazione della domanda
1 La domanda di sussidio per un progetto o un’attività di cooperazione internazionale in materia di formazione deve essere presentata alla SEFRI.
2 Deve contenere le indicazioni seguenti:
- a.
il contributo degli obiettivi e delle misure definiti nei progetti e nelle attività:
- 1.
alla politica svizzera in materia di formazione,
- 2.
all’eccellenza degli ambiti formativi o dei loro attori,
- 3.
agli ambiti di promozione di cui all’articolo 3 LCMIF;
- b.
il numero e la descrizione delle istituzioni e organizzazioni coinvolte;
- c.
la pianificazione del progetto con le sue tappe fondamentali;
- d.
il quadro finanziario, comprese indicazioni riguardanti le prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi.
3 Se necessario la SEFRI può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.
Art. 14Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda
Possono presentare domanda le istituzioni e organizzazioni seguenti:
- a.
le istituzioni e le organizzazioni di cui all’articolo 4 lettere a–g;
- b.
altre istituzioni e organizzazioni con sede in Svizzera o all’estero che svolgono attività rilevanti per il settore ERI.
Art. 15Costi computabili
1 Nel determinare i sussidi per la gestione o la realizzazione dei progetti, la SEFRI computa i costi seguenti:
- a.
le spese per il personale di cui all’articolo 10;
- b.
i costi materiali di cui all’articolo 11.
2 I sussidi della Confederazione coprono complessivamente il 60 per cento al massimo dei costi computabili.
3 La SEFRI stabilisce annualmente l’importo massimo per attività nel quadro dei fondi disponibili.
Art. 16Esame e decisione
1 La SEFRI esamina le domande. Si pronuncia mediante decisione.
2 I sussidi possono essere concessi anche in base a una convenzione se la durata del sussidio supera un anno e se le attività in questione si ripetono ogni anno.
3 I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata del progetto può essere presentata una nuova domanda.
4 Se con una decisione o una convenzione viene assunto un impegno su più anni, nella decisione o nella convenzione sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione riguardanti il preventivo e il piano finanziario.
Capitolo 4 Borse di studio d’eccellenza e sussidi per istituzioni selezionate
Art. 17Borse di studio d’eccellenza
1 La SEFRI può assegnare borse di studio d’eccellenza per formazioni postuniversitarie al Collegio d’Europa di Bruges e Natolin o all’Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze.
2 Può assegnare quattro borse di studio per anno accademico per i programmi di master al Collegio d’Europa di Bruges e Natolin e sei borse di studio per anno accademico per i programmi di dottorato all’IUE.
Art. 18Condizioni per l’ottenimento di una borsa di studio
Una borsa di studio può essere assegnata a chiunque soddisfi le condizioni seguenti, indipendentemente dalla sua cittadinanza:
- a.
avere studiato per più di due anni in una scuola universitaria svizzera o, in caso di formazione di livello terziario all’estero, avere terminato la formazione di livello secondario I o II secondo un programma di studio svizzero;
- b.
essere titolare di un diploma di master di una formazione universitaria corrispondente ai requisiti applicabili in Svizzera, da presentare al momento della domanda o al più tardi nel mese precedente l’inizio della formazione postuniversitaria;
- c.
dimostrare eccellenti qualifiche e un alto grado di motivazione, in particolare fornendo referenze;
- d.
soddisfare i criteri di età degli istituti universitari e i loro requisiti di competenza linguistica nelle lingue ufficiali degli istituti.
Art. 19Candidatura per una borsa di studio
I candidati devono presentare la loro candidatura per una borsa di studio direttamente all’istituto universitario conformemente alle sue direttive in materia.
Art. 19aTrattamento dei dati1
1 Nell’ambito dell’assegnazione delle borse di studio, la SEFRI può accedere per via elettronica ai relativi dossier di candidatura.
2 A tal fine tratta i seguenti dati personali del candidato:
- a.
- b.
- c.
- d.
numero di telefono e indirizzo e-mail;
- e.
- f.
- g.
- h.
lingua di corrispondenza;
- i.
- j.
coordinate bancarie per il versamento dei sussidi;
- k.
percorso scolastico e professionale;
- l.
titoli di formazione e titolo accademico;
- m.
soggiorni di ricerca e soggiorni all’estero;
- n.
lettere di motivazione e di raccomandazione;
- o.
istituto universitario con indirizzo di studio e anno accademico.
3 Per quanto riguarda le lettere di raccomandazione, tratta i seguenti dati personali delle persone indicate come referenza:
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
rapporto della persona indicata come referenza con il candidato.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 712).
Art. 19bConservazione e cancellazione dei dati1
1 I dati sono resi anonimi o cancellati cinque anni dopo la decisione di assegnazione di una borsa di studio presso il Collegio d’Europa e dieci anni dopo la decisione di assegnazione di una borsa di studio presso l’IUE.
2 Ai fini della valutazione dell’efficacia della misura, il cognome, il nome, la lingua di corrispondenza, l’indirizzo e-mail nonché l’istituto universitario con l’indirizzo di studio e l’anno accademico possono essere conservati fino a un massimo di 20 anni.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 712).
1 Sono assegnate borse di studio integrali per la durata di un anno accademico.
2 La SEFRI assegna le borse di studio sulla base di una preselezione e di un colloquio dell’istituto universitario interessato con il candidato. Per gli studi presso il Collegio d’Europa la SEFRI organizza i colloqui tramite un comitato di selezione. La SEFRI è membro del comitato.
3 La SEFRI comunica ai candidati mediante decisione il risultato concernente le borse di studio.
4 Le borse di studio per l’IUE sono prolungate di anno in anno per quattro anni accademici consecutivi a condizione che l’IUE confermi lo svolgimento degli studi.
Art. 21Ammontare delle borse di studio
1 La SEFRI stabilisce l’ammontare delle borse di studio sulla base dei costi forfettari seguenti:
- a.
nel caso del Collegio d’Europa, i costi forfettari per le tasse universitarie nonché per il vitto e l’alloggio nel campus;
- b.
nel caso dell’IUE, i costi forfettari per il vitto e l’alloggio.
2 Tiene conto delle indicazioni dell’istituto universitario interessato relative alle tasse universitarie, al costo della vita in loco e all’ammontare delle borse di studio accordate da altri Paesi per gli studi presso questi istituti.
3 Se intende ricorrere ad altre fonti di finanziamento o borse di studio di altre istituzioni, complementari a una borsa d’eccellenza per una formazione presso l’IUE, il borsista deve presentare una domanda alla SEFRI. Alla domanda vanno allegate una motivazione e l’autorizzazione del progetto da parte dell’IUE.
4 La SEFRI può autorizzare il ricorso a fonti di finanziamento supplementari in particolare se il soggiorno in un altro luogo di studi all’estero in relazione a un’attività di mobilità nel quadro della formazione all’IUE comporta un costo della vita più elevato.
5 Se la SEFRI non autorizza il ricorso a fonti di finanziamento supplementari, la borsa di studio viene ridotta in modo proporzionale o ne viene chiesta la restituzione proporzionale.
Art. 22Sussidi agli istituti e tasse universitarie1
1 La SEFRI decide e versa annualmente sussidi al Collegio d’Europa e all’IUE su loro richiesta.
2 Tiene conto delle convenzioni tra gli istituti universitari e la SEFRI o la Svizzera e dell’ammontare dei sussidi corrispondenti versati da altri Paesi a questi istituti.
3 Tiene inoltre conto del preventivo approvato dal Consiglio d’amministrazione del Collegio d’Europa per i quattro anni di promozione precedenti.
4 Il sussidio destinato all’IUE è calcolato sulla base del numero di borse di studio approvate per coorte e per anno. Il calcolo si fonda su una tassa universitaria forfettaria di 12 000 euro per ogni borsista. L’importo delle tasse universitarie può essere adeguato annualmente al rincaro in Italia.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 712).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 712).
La prima metà della borsa di studio e tutti i sussidi agli istituti sono versati dopo la decisione di assegnazione, mentre la seconda metà della borsa di studio è versata dopo l’inizio degli studi presso l’istituto universitario. Nel quarto anno di formazione postuniversitaria all’IUE la borsa di studio è versata dopo l’inizio dell’ultimo semestre.
Art. 24Interruzione e abbandono della formazione
1 In casi motivati, la SEFRI può autorizzare, su richiesta del borsista, un’interruzione della formazione con o senza differimento della riscossione della borsa di studio. Alla domanda vanno allegate una motivazione e l’autorizzazione del progetto da parte dell’istituto universitario.
2 Se il borsista abbandona nel corso dell’anno accademico la formazione presso l’istituto universitario, la borsa di studio decade; essa viene ridotta pro rata temporis o ne viene chiesta la restituzione pro rata temporis.
Capitolo 5 Sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento
Art. 25Attività a titolo di misure di accompagnamento
La SEFRI può sostenere a titolo di misure di accompagnamento, in particolare nel quadro di programmi, progetti o iniziative, le attività seguenti:
- a.
le attività di informazione e consulenza;
- b.
la rappresentanza degli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni;
- c.
l’elaborazione di proposte di progetto nel quadro della cooperazione internazionale in materia di formazione.
Art. 26Informazione e consulenza
Qualora non fornisca essa stessa informazioni o consulenza, la SEFRI, su richiesta di un’istituzione o di un’organizzazione con sede in Svizzera che svolge attività rilevanti per il settore ERI, può versare sussidi per le attività di informazione e consulenza rivolte ai gruppi di destinatari dell’istituzione o dell’organizzazione.
Art. 27Rappresentanza degli interessi della Svizzera
1 Per rappresentare gli interessi della Svizzera nel contesto internazionale, la SEFRI nomina i delegati svizzeri e può inoltre far ricorso a esperti di istituzioni e organizzazioni specializzate con sede in Svizzera.
2 I delegati e gli esperti rappresentano gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni rilevanti per i programmi, le reti, i progetti e le iniziative.
Art. 28Elaborazione di proposte di progetto
1 Su richiesta di un’istituzione o di un’organizzazione con sede in Svizzera che svolge attività rilevanti per il settore ERI, la SEFRI può versare un sussidio unico per progetto per l’elaborazione di proposte di progetto in vista di una partecipazione a programmi, progetti o iniziative di cooperazione internazionale in materia di formazione.
2 La domanda deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:
- a.
il contributo del progetto agli ambiti di promozione secondo l’articolo 3 LCMIF;
- b.
la descrizione dell’istituzione o dell’organizzazione e, se necessario, di altre istituzioni e organizzazioni coinvolte;
- c.
la pianificazione del progetto con le sue tappe fondamentali;
- d.
il quadro finanziario, comprese indicazioni riguardanti le prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi.
3 Se necessario la SEFRI può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.
Art. 29Costi computabili
1 Nel determinare i sussidi di cui agli articoli 26–28, la SEFRI computa, per quanto riguarda i costi preventivati, i seguenti costi per la gestione e lo svolgimento delle attività:
- a.
le spese per il personale di cui all’articolo 10;
- b.
i costi materiali di cui all’articolo 11.
2 Non computa tali costi se sono già coperti dall’istituzione o dall’organizzazione.
3 La SEFRI stabilisce annualmente l’importo massimo per attività nel quadro dei fondi disponibili.
Art. 30Esame e decisione
1 La SEFRI esamina le domande. Si pronuncia mediante decisione.
2 I sussidi possono essere concessi anche in base a una convenzione se la durata del sussidio supera un anno e se le attività in questione si ripetono ogni anno.
3 I sussidi di cui agli articoli 26 e 27 sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata dell’attività può essere presentata una nuova domanda.
4 Se con una decisione o una convenzione viene assunto un impegno su più anni, nella decisione o nella convenzione sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione riguardanti il preventivo e il piano finanziario.
Capitolo 6 Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris
1 La Confederazione concede i sussidi alla Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris nei limiti dei crediti approvati.
2 I sussidi sono versati come importo forfettario.
3 Sono impiegati per:
- a.
l’esercizio e la manutenzione dell’edificio, compresi i provvedimenti edilizi volti a mantenerne il valore;
- b.
l’amministrazione, compreso il salario del direttore;
- c.
le attività di pubbliche relazioni;
- d.
le spese della Commissione di selezione.
4 Gli interventi di manutenzione necessari possono essere effettuati soltanto su raccomandazione dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.
Art. 32Commissione di selezione
1 La Commissione di selezione esamina le domande di ammissione alla Casa svizzera.
2 È composta dai membri seguenti:
- a.
due rappresentanti della Camera delle scuole universitarie della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- b.
un rappresentante della Camera delle scuole universitarie professionali della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- c.
un rappresentante della Camera delle alte scuole pedagogiche della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- d.
il direttore della Casa svizzera;
- e.
un rappresentante designato dalle organizzazioni studentesche svizzere.
3 Un rappresentante della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presiede la Commissione.
4 Il segretariato generale della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie gestisce il segretariato della Commissione.
Art. 33Procedura di ammissione e durata
1 Chi desidera soggiornare nella Casa svizzera deve presentare una domanda al segretariato della Commissione di selezione.
2 La Commissione di selezione decide in merito all’ammissione.
3 Il soggiorno è limitato a un anno.
4 La Commissione di selezione può prolungare il soggiorno di un anno e, in casi eccezionali, di un altro anno.
Capitolo 7 Competenza di concludere trattati internazionali
1 Il DEFR è autorizzato a concludere, nel quadro della cooperazione internazionale in materia di formazione, trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Il DEFR può delegare tale competenza alla SEFRI.
- RS 172.010
Capitolo 8 Disposizioni finali
Art. 35Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 18 settembre 20151 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è abrogata.
- [RU 2015 3923]
Art. 36Modifica di un altro atto normativo
- La mod. può essere consultata alla RU 2022 165.
Art. 37Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
Allegati
- Importi forfettari per l’organizzazione di attività di mobilità internazionale per l’apprendimento di gruppi o di singole persone (costi generali) (art. 6 cpv. 1 lett. a)
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.