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Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015 per l'accreditamento nel settore universitario svizzero (Ordinanza per l'accreditamento LPSU)

RS 414.205.3In vigoreStato 15.07.202627 articoli

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  • RU 2026 345in vigore il 15.07.2026
    abrogato: art. 8a · modificato: art. 9, 15, 19, 22, 23, 24
  • RU 2021 788in vigore il 01.01.2022
    abrogato: art. 15
  • RU 2020 5929in vigore il 01.01.2021
    modificato: art. 4, 13, 18 · introdotto: art. 5, 9, 15a

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2Condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento4–5
  3. Sezione 3Condizioni per l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento di programmi6–7
  4. Sezione 4Effetti dell’accreditamento istituzionale8
  5. Sezione 5Procedura dell’accreditamento iniziale e del rinnovo dell’accreditamento8a–20
  6. Sezione 6Standard di qualità21–23
  7. Sezione 7Disposizioni finali24–25

Il Consiglio delle scuole universitarie, visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza1: specifica le condizioni per l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 30 LPSU e per l’accreditamento di programmi secondo l’articolo 31 LPSU. Essa stabilisce:

  1. a.

    le condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento;

  2. b.

    le condizioni per l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento di programmi, nonché gli effetti dell’accreditamento istituzionale;

  3. c.

    la procedura dell’accreditamento iniziale e del rinnovo dell’accreditamento;

  4. d.

    gli standard di qualità da applicare nelle procedure.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2Programmi di studio

Sono considerati programmi di studio ai sensi della presente ordinanza:

  1. a.

    programmi di studio bachelor di 180 ECTS1;

  2. b.

    programmi di studio master di 90 o 120 ECTS; sono fatti salvi altri requisiti concernenti il numero di crediti risultanti da disposizioni speciali sancite in leggi federali o nel diritto intercantonale sul riconoscimento dei diplomi;

  3. c.

    programmi di studio di formazione continua di almeno 60 ECTS;

  4. d.

    programmi di studio il cui accreditamento secondo la LPSU è previsto in una legge speciale.

  1. ECTS = European Credit Transfer System

Art. 3Agenzie di accreditamento

1

 Sono considerate agenzie di accreditamento ai sensi della presente ordinanza l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e altre agenzie svizzere o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento).

2

 Le agenzie di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento di cui all’articolo 32 LPSU.

3

 Le condizioni e la procedura per il riconoscimento di altre agenzie di accreditamento, svizzere ed estere, sono definite in direttive emanate dal Consiglio di accreditamento.

Sezione 2 Condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento

Art. 4Accreditamento istituzionale

1

 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all’accreditamento istituzionale se attesta in maniera credibile, avvalendosi di documenti adeguati, di rispettare le seguenti condizioni:1

  1. a.

    garantisce la libertà e l’unità dell’insegnamento e della ricerca;

  2. b.

    corrisponde a uno dei tipi seguenti di scuola universitaria:

    1. 1.

      università o politecnico,

    2. 2.

      scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica;

  3. c.

    rispetta, all’occorrenza, le condizioni di ammissione al primo livello di studio conformemente agli articoli 23–25 e 73 LPSU; se si tratta di una scuola universitaria professionale essa rispetta inoltre il disciplinamento sulla struttura degli studi conformemente all’articolo 26 LPSU;

  4. d.

    dispone di un sistema di garanzia della qualità (art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU);

  5. e.

    è compatibile con lo spazio europeo dell’istruzione superiore;

  6. f.

    dispone in Svizzera, in base al suo tipo e al suo profilo, di infrastrutture e personale per l’insegnamento, la ricerca e la prestazione di servizi;

  7. g.

    ...

  8. h.

    dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolungato (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU) e ha preso le misure atte a permettere agli studenti di concludere il programma di studio intrapreso;

  9. i.

    è una persona giuridica in Svizzera.

2

 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere alla procedura di accreditamento istituzionale senza esame delle condizioni di cui al capoverso 1 se soddisfa una delle seguenti condizioni:

  1. a.

    ha già ottenuto un accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;

  2. b.

    è stata istituita dal diritto federale prima dell’entrata in vigore della LPSU;

  3. c.

    è stata riconosciuta come avente diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 19992 sull’aiuto alle università (LAU) o la legge federale del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) (art. 75 cpv. 2 LPSU);

  4. d.

    aveva ottenuto il riconoscimento di alta scuola pedagogica di diritto pubblico secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della LPSU.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).
  2. [RU 2000 948; 2003 187 all. cifra II n. 3; 2004 2013; 2007 5779 cifra II n. 5; 2008 307 3437 cifra II n. 18; 2011 5871; 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. cifra I n. 1]
  3. [RU 1996 2588; 2002 953; 2005 4635; 2006 2197 all. n. 37; 2012 3655 cifra I n. 11. RU 2014 4103 all. cifra I n. 2]

Art. 5Accreditamento di programmi

1

 Un programma di studio è ammesso all’accreditamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a.

    la scuola universitaria o l’altro istituto accademico responsabile del programma di studio ha ottenuto l’accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;

  2. b.

    un gruppo di suoi studenti ha concluso il programma di studio.

2

 Per i programmi di studio congiunti si applicano le stesse regole e gli stessi standard validi per gli altri programmi di studio. Essi sono ammessi all’accreditamento di programmi se la scuola universitaria o un altro istituto accademico richiedente:

  1. a.

    rilascia il titolo; e

  2. b.

    è responsabile della qualità del programma di studio.

3

 I programmi di studio sono ammessi alla procedura di accreditamento di programmi senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1 lettera b se il loro accreditamento è un presupposto per il riconoscimento professionale secondo una legge speciale.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

Sezione 3 Condizioni per l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento di programmi

Art. 6Accreditamento istituzionale

La scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditato se soddisfa gli standard di qualità di cui all’articolo 22.

Art. 7Accreditamento di programmi

I programmi di studio di scuole universitarie o di altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU sono accreditati se:

  1. a.

    soddisfano gli standard di qualità di cui all’articolo 23; e

  2. b.

    soddisfano eventualmente altre condizioni contemplate da una legge speciale.

Sezione 4 Effetti dell’accreditamento istituzionale

Art. 8

1

 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditata, in base alla sua richiesta, come università, istituto universitario, scuola universitaria professionale, istituto universitario professionale o alta scuola pedagogica.

2

 Essa acquisisce il diritto alla denominazione secondo l’articolo 29 LPSU.

3

 Se un’alta scuola pedagogica è integrata in una scuola universitaria professionale, quest’ultima acquisisce il diritto alla denominazione per l’alta scuola pedagogica nell’ambito dell’accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale.

Sezione 5 Procedura dell’accreditamento iniziale e del rinnovo dell’accreditamento

Art. 8a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017 (RU 2017 7375). Abrogato dalla cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 22 mag. 2026, con effetto dal 15 lug. 2026 (RU 2026 345).

Art. 9Disposizioni generali

1

 La procedura di accreditamento verifica se il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico consente di assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalla presente ordinanza.1

2

 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico coinvolge nella procedura di accreditamento tutti i suoi gruppi rappresentativi, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo nel rispetto delle loro particolarità organizzative.

3

 Possono essere presi in considerazione i risultati di controlli esterni della qualità, sempre che non risalgano a più di tre anni prima.

4

 Un programma di studio bachelor può essere accreditato con il corrispondente programma di studio master consecutivo nell’ambito della stessa procedura.

5

 Se sono osservati tutti gli standard di qualità definiti nella presente ordinanza, la procedura di accreditamento secondo la LPSU può essere svolta insieme alla procedura di altre agenzie di accreditamento o organizzazioni.

6

 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico sceglie l’agenzia che effettuerà l’accreditamento istituzionale o l’accreditamento dei programmi tra le agenzie riconosciute dal Consiglio di accreditamento.

7

 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico sceglie come lingua della procedura una lingua ufficiale della Confederazione. Ai fini della procedura può inviare i documenti nella lingua della procedura oppure in inglese.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 22 mag. 2026, in vigore dal 15 lug. 2026 (RU 2026 345).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

Art. 10Presentazione della domanda e decisione di entrata nel merito

1

 Per l’accreditamento istituzionale la scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all’articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di entrare nel merito e inoltra la documentazione da esaminare all’agenzia di accreditamento. Se le condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di non entrare nel merito.

2

 Per l’accreditamento di un programma di studio la scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta all’agenzia di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all’articolo 5 sono soddisfatte, l’agenzia di accreditamento entra nel merito della domanda. Se le condizioni non sono soddisfatte, l’agenzia di accreditamento decide di non entrare nel merito. Essa informa in entrambi i casi il Consiglio di accreditamento.

3

 Per l’accreditamento e il riaccreditamento la domanda deve essere presentata per tempo, affinché la decisione possa essere presa prima della scadenza dell’accreditamento o del periodo transitorio (art. 75 LPSU).

Art. 11Autovalutazione

1

 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico effettua un’autovalutazione e ne riassume i risultati in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione).

2

 Inoltra il rapporto di autovalutazione all’agenzia di accreditamento.

Art. 12Valutazione esterna

1

 Un gruppo di esperti verifica sulla base del rapporto di autovalutazione e di una visita sul posto se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico o il ciclo di studio soddisfa gli standard di qualità.

2

 Durante la visita sul posto conduce colloqui con tutti i gruppi rappresentativi interessati dalla procedura.

3

 Redige un rapporto che comprende:

  1. a.

    una valutazione del sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico sulla base degli standard di qualità;

  2. b.

    se necessario, proposte per raccomandazioni e condizioni per l’ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità;

  3. c.

    una proposta relativa all’accreditamento destinata all’agenzia di accreditamento.

Art. 13Composizione del gruppo di esperti

1

 L’agenzia di accreditamento istituisce un gruppo di esperti per la valutazione esterna.

2

 Essa compone il gruppo di esperti in modo che disponga dell’esperienza nazionale e internazionale e delle conoscenze specifiche necessarie per valutare la domanda di accreditamento. Il tipo, il profilo, le dimensioni e altre caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico devono essere presi in considerazione.

3

 Nel costituire il gruppo di esperti si tiene conto del sesso, dell’età e della provenienza. Gli esperti devono essere indipendenti e imparziali.

4

 Per la composizione del gruppo di esperti si applicano inoltre i seguenti criteri:

  1. a.

    per un accreditamento istituzionale il gruppo di esperti è costituito da almeno cinque persone. Il gruppo dispone, nell’insieme, dell’esperienza attuale e internazionale necessaria a livello di direzione o gestione di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, garanzia della qualità all’interno di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, insegnamento e ricerca nonché, secondo i casi, di esperienza nella pratica professionale o da un punto di vista extra-accademico;

  2. b.

    se nella scuola universitaria da accreditare è integrata un’alta scuola pedagogica, le competenze richieste devono essere rappresentate nel gruppo di esperti;

  3. c.

    per un accreditamento di programmi il gruppo di esperti è costituito da almeno quattro esperti che rappresentano adeguatamente l’insegnamento e la pratica professionale.1 Nel caso di professioni regolamentate occorre considerare i requisiti supplementari contenuti in leggi speciali;

  4. d.

    per l’accreditamento istituzionale e per l’accreditamento di programmi di cicli di studio di base (bachelor e master) un membro del gruppo di esperti deve provenire dalla cerchia degli studenti;

5

 L’agenzia di accreditamento sente la scuola universitaria o l’altro istituto accademico in merito alla composizione e al profilo del gruppo di esperti prima di costituirlo.

6

 Ai membri del gruppo di esperti si applicano le disposizioni relative alla ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).
  2. RS 172.021

Art. 14Proposta di accreditamento dell’agenzia di accreditamento e parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico

1

 L’agenzia di accreditamento formula sulla base della documentazione rilevante per la procedura, in particolare il rapporto di autovalutazione e il rapporto del gruppo di esperti, una proposta di accreditamento che sottopone al Consiglio di accreditamento.

2

 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto del gruppo di esperti e sulla proposta di accreditamento dell’agenzia di accreditamento.

3

 L’agenzia di accreditamento sottopone la sua proposta per decisione al Consiglio di accreditamento insieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e al parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

4

 Il Consiglio di accreditamento verifica se la proposta si presta come base decisionale; eventualmente respinge la proposta e la ritrasmette all’agenzia di accreditamento.

Art. 15Decisione relativa all’accreditamento

1

 Il Consiglio di accreditamento decide, sulla base della proposta dell’agenzia di accreditamento, del rapporto di autovalutazione, del rapporto del gruppo di esperti e del parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico, in merito all’accreditamento istituzionale o all’accreditamento di programmi.

2

 Il Consiglio di accreditamento può:

  1. a.

    concedere l’accreditamento senza oneri;

  2. b.

    concedere l’accreditamento vincolato a oneri;

  3. c.

    respingere l’accreditamento.

3

 Qualora vengano fissati degli oneri, il termine per il loro adempimento è compreso tra 6 e 18 mesi per l’accreditamento iniziale e tra 12 e 24 mesi per il rinnovo dell’accreditamento. Nel quadro della decisione relativa all’accreditamento il Consiglio di accreditamento stabilisce il termine e le modalità di verifica dell’adempimento degli oneri.1

4

 Informa la scuola universitaria o l’altro istituto accademico e l’agenzia di accreditamento in merito alla sua decisione.

5

 ...2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 22 mag. 2026, in vigore dal 15 lug. 2026 (RU 2026 345).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 25 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 788).

Art. 15aVerifica dell’adempimento degli oneri1

1

 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento un rapporto sull’adempimento degli oneri entro il termine stabilito nella decisione relativa all’accreditamento. Il Consiglio di accreditamento inoltra il rapporto all’agenzia.

2

 L’agenzia verifica l’adempimento degli oneri secondo le modalità stabilite nella decisione relativa all’accreditamento e documenta le proprie conclusioni in un rapporto all’attenzione del Consiglio di accreditamento.

3

 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto dell’agenzia.

4

 L’agenzia sottopone il proprio rapporto per decisione al Consiglio di accreditamento insieme alla documentazione e al parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

5

 Il Consiglio di accreditamento verifica se gli oneri sono adempiuti e prende una decisione.

6

 Se il Consiglio di accreditamento constata che gli oneri non sono stati adempiuti o sono stati adempiuti solo in parte, adotta i provvedimenti conformemente all’articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

Art. 16Ritiro della domanda

1

 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico può ritirare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento.

2

 Se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico ritira la sua domanda, non può presentarne una nuova prima di 24 mesi.

Art. 17Obbligo di informazione della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico deve notificare immediatamente al Consiglio di accreditamento ogni cambiamento che impedisce l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 6 o all’articolo 7.

Art. 18Provvedimenti amministrativi1

Se le condizioni dell’accreditamento non sono più soddisfatte, il Consiglio di accreditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all’articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

Art. 19Durata dell’accreditamento1

1

 L’accreditamento iniziale dura cinque anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.

2

 Il rinnovo dell’accreditamento dura otto anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 22 mag. 2026, in vigore dal 15 lug. 2026 (RU 2026 345).

Art. 20Pubblicazione

Il Consiglio di accreditamento pubblica un elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati che hanno acquisito il diritto alla denominazione, nonché dei programmi di studio accreditati. L’elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati designa anche le alte scuole pedagogiche integrate.

Sezione 6 Standard di qualità

Art. 21Principi

1

 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico è responsabile dell’introduzione e del mantenimento di un sistema di garanzia della qualità.

2

 Il sistema di garanzia della qualità supporta il mandato e gli obiettivi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico tenendo conto delle loro particolarità. Le spese sostenute per il sistema di garanzia della qualità sono proporzionate agli obiettivi prefissati.

3

 Il sistema di garanzia della qualità prevede un controllo della sua efficacia e l’attuazione di misure correttive.

Art. 22Standard di qualità per l’accreditamento istituzionale

1

 Gli standard di qualità per l’accreditamento istituzionale comprendono gli standard di cui all’allegato 1. Gli standard attuano le prescrizioni secondo l’articolo 30 LPSU.1

2

 La verifica degli standard di qualità deve tener conto delle prescrizioni del Consiglio delle scuole universitarie sulle caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 22 mag. 2026, in vigore dal 15 lug. 2026 (RU 2026 345).

Art. 23Standard di qualità per l’accreditamento di programmi1

Gli standard di qualità per l’accreditamento di programmi di studio comprendono gli standard di cui all’allegato 2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 22 mag. 2026, in vigore dal 15 lug. 2026 (RU 2026 345).

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 24Disposizioni transitorie della modifica del 22 maggio 20261

1

 Le domande presentate prima della modifica del 22 maggio 2026, per le quali l’agenzia di accreditamento ha avviato la procedura al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 maggio 2026, sono valutate secondo il diritto anteriore.

2

 Alle domande di rinnovo dell’accreditamento per le quali l’agenzia di accreditamento ha già avviato la procedura al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 maggio 2026, si applica la durata di otto anni del rinnovo dell’accreditamento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 22 mag. 2026, in vigore dal 15 lug. 2026 (RU 2026 345).

Art. 25Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

Allegati

  • Standard di qualità per l’accreditamento istituzionale
  • Standard di qualità per l’accreditamento di programmi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).