Art. 1Ambito di applicazione
La presente ordinanza regola l’attribuzione a persone indigenti delle borse di studio e dei mutui finanziati con crediti iscritti nel preventivo del settore dei PF.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Consiglio dei Politecnici federali, visti l’articolo 14 dell’ordinanza del 13 gennaio 1993 sui PF e l’articolo 6 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 13 gennaio 1993 sul settore dei PF, ordina:
La presente ordinanza regola l’attribuzione a persone indigenti delle borse di studio e dei mutui finanziati con crediti iscritti nel preventivo del settore dei PF.
Non sussiste un diritto a ricevere una borsa di studio o un mutuo.
Le borse di studio finanziate con crediti iscritti nel preventivo del settore dei PF sono, di regola, sussidiarie rispetto ad altre fonti di finanziamento esterne.
Le borse di studio sono, di regola, versate per la durata regolamentare degli studi considerati. È tenuto conto in modo adeguato dei prolungamenti della durata della formazione dovuti a circostanze eccezionali.
Sono borse di studio ai sensi della presente ordinanza le prestazioni in denaro, uniche o periodiche, il cui rimborso non sia obbligatorio.
I tipi di borse di studio accordate sono:
borse per studenti: sono accordate a studenti che intendono ottenere un diploma PF o un diploma federale in un PF;
borse versate durante il dottorato: sono corrisposte a titolo eccezionale e, di regola, transitorio, ove il candidato al dottorato non sia vincolato da un rapporto di lavoro;
borse di studio per la postformazione: sono attribuite, di regola, solo alle persone svizzere o straniere al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera che compiano i loro studi di postformazione a tempo pieno.
Sono competenti per l’attribuzione delle borse di studio e dei mutui:
il rettore del PFZ per quanto concerne le domande di studenti, candidati al dottorato e studenti della postformazione ammessi e iscritti nel PFZ;
il direttore degli affari accademici del PFL per quanto concerne le domande di studenti, candidati al dottorato e studenti della postformazione ammessi e iscritti nel PFL.
Può presentare una domanda di borsa di studio chi sia stato ammesso definitivamente a seguire una determinata formazione in un PF. I PF possono inoltre esigere che il richiedente abbia compiuto con successo un anno di studi presso il rispettivo PF.
I PF fissano i termini per la presentazione della domanda e determinano i documenti che devono esserle acclusi.
Il richiedente deve dimostrare la propria situazione finanziaria e quella di eventuali persone obbligate ad assisterlo.
Il richiedente straniero al beneficio di un permesso di dimora quale studente di un PF può essere inoltre tenuto a dimostrare che la situazione finanziaria della persona garante del suo mantenimento in Svizzera è peggiorata in modo tale da non permetterle più di sostenere economicamente il richiedente.
Oltre la situazione finanziaria, i criteri determinanti per l’attribuzione di una borsa di studio sono, in particolare, i seguenti:
la qualificazione del richiedente;
i risultati ottenuti negli esami propedeutici e negli esami di promozione;
il preavviso favorevole del direttore di tesi;
il preavviso favorevole del responsabile della postformazione considerata, quando questa non sia stata conclusa in un termine di 12 mesi.
Di regola, non sono attribuite borse per studenti a titolari di diplomi universitari.
Le borse di studio sono accordate, di volta in volta, per un anno di studi o per un periodo più corto se gli studi considerati abbiano una durata minore.
Le borse di studio possono essere, su domanda, rinnovate qualora siano ancora adempiute le condizioni di attribuzione.
Comprese le altre fonti di finanziamento, ogni tipo di borsa di studio accordata dai PF non può eccedere gli importi mensili seguenti:
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I PF determinano in ogni singolo caso, con una decisione, l’ammontare della borsa accordata.
Le borse di studio possono essere versate mensilmente, semestralmente o annualmente.
I PF possono, su domanda, accordare un assegno mensile per i figli, il cui ammontare corrisponda a quello fissato dall’articolo 53 capoverso 3 del regolamento degli impiegati del 10 novembre 19591, a condizione che tale assegno non sia già pagato da altri. L’assegno per i figli può essere versato semestralmente.
Una borsa di studio non è più versata se i criteri fissati nella presente ordinanza non sono più adempiuti.
Se una borsa di studio è stata attribuita in base a informazioni inesatte o incomplete, i PF possono pretendere la restituzione degli importi versati. I beneficiari di una borsa sono resi attenti su tale conseguenza.
Ove non siano adempiute le condizioni per l’attribuzione di una borsa di studio, in casi particolari può essere accordato un mutuo senza interessi.
In casi di rigore, un mutuo può essere accordato cumulativamente con una borsa di studio attribuita da un PF.
I PF determinano in ogni singolo caso, con una decisione, l’ammontare del mutuo e le modalità del rimborso.
Gli articoli 5-7 e 10 si applicano per analogia.
La presente ordinanza non si applica a domande pendenti al momento della sua entrata in vigore.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.1995. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).