Législation

Ordinanza del 14 giugno 2004 sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL)

RS 414.132.3In vigoreStato 01.02.202616 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2025 782in vigore il 15.12.2025
    modificato: art. 2
  • RU 2024 397in vigore il 01.09.2024
    modificato: art. 3 · introdotto: art. 11
  • RU 2015 2539in vigore il 01.09.2016
    abrogato: art. 3, 6, 9 · modificato: art. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13
  • RU 2006 3307in vigore il 23.10.2006
    modificato: art. 3

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali e definizioni1–5
  2. Sezione 2Bachelor6–8
  3. Sezione 3Master9–11
  4. Sezione 4Durata della formazione12
  5. Sezione 5Altre disposizioni13–16

La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 13 novembre 2003 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali e definizioni

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina la formazione che porta ai titoli di bachelor e master conferiti dal PFL.

2

 Gli studi di bachelor e master costituiscono le due fasi di questa formazione.

Art. 2Ammissione1

L’ammissione alla formazione che porta al bachelor e al master è retta dall’ordinanza del 14 ottobre 20252 sull’ammissione al PFL.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2025 sull’ammissione al PFL, in vigore dal 15 dic. 2025 (RU 2025 782).
  2. RS 414.131.53

Art. 3Titoli

1

 Nei suoi campi di studio (sezioni o campi) il PFL rilascia i titoli seguenti:1

  1. a.

    il bachelor;

  2. b.

    il master.

2

 I titoli sono muniti del sigillo del PFL e recano il nome del titolare. Recano la firma del presidente del PFL, del vicepresidente per gli affari accademici e del direttore di sezione. Sono accompagnati dal «diploma supplement» nel quale sono specificati il livello, il contesto, il contenuto e lo statuto degli studi portati a termine con successo. Nei titoli è indicato il campo di studio e, per il master, la designazione professionale del titolare come pure un eventuale indirizzo particolare.2

3

 ...3

4

 I titolari di un diploma del PFL (art. 15 cpv. 1) sono autorizzati a qualificarsi come titolari di un master del PFL (allegato I).

5

 I titoli e le designazioni corrispondenti dei diversi campi di studio sono elencati nell’allegato I della presente ordinanza.

6

 I titoli di master conferiti dal PFL insieme ad altri istituti sono retti da accordi specifici.

7

 Il PFL conferisce anche il titolo di dottore in scienze (o Ph.D.) e altri titoli propri della formazione continua. Questi titoli sono oggetto di ordinanze specifiche.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 12 giu. 2006, in vigore dal 23 ott. 2006 (RU 2006 3307).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 17 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 397).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, con effetto dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).

Art. 4Crediti ECTS

1

 Per le prestazioni di studio verificate, il PFL assegna dei crediti in conformità al sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS). Il numero di crediti ECTS per le singole materie è definito in funzione del carico di lavoro richiesto per conseguire l’obiettivo formativo.

2

 I crediti ECTS sono acquisiti in modo cumulativo secondo le condizioni definite nell’ordinanza del 30 giugno 20151 sulla verifica degli studi al PFL. Nei regolamenti di applicazione di verifica degli studi di cui all’articolo 5 della suddetta ordinanza è specificato il numero di crediti ECTS previsto per i singoli campi di studio.2

3

 I piani di studio di cui all’articolo 5 dell’ordinanza 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi al PFL sono concepiti in modo da consentire l’acquisizione di 60 crediti ECTS per anno accademico.3

  1. RS 414.132.2
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).

Art. 5Crediti ECTS richiesti1

1

 Conseguono il bachelor gli studenti che hanno acquisito 180 crediti ECTS in conformità all’ordinanza del 30 giugno 20152 sulla verifica degli studi al PFL e ai regolamenti di applicazione di cui all’articolo 5 della suddetta ordinanza.

2

 Conseguono il master gli studenti che, oltre al bachelor, hanno acquisito 60 crediti ECTS, nelle sezioni in cui sono richiesti secondo l’allegato I, 90 crediti ECTS e hanno portato a termine con successo il progetto di master equivalente a 30 crediti ECTS, in conformità all’ordinanza sulla verifica degli studi al PFL e ai regolamenti di applicazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).
  2. RS 414.132.2

Sezione 2 Bachelor

Art. 6Tappe della formazione

1

 Il bachelor del PFL si suddivide in due tappe formative:

  1. a.

    il ciclo propedeutico;

  2. b.

    il ciclo bachelor.

2

 ...1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, con effetto dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).

Art. 7Ciclo propedeutico

1

 Il ciclo propedeutico si articola su due semestri.1

2

 Gli obiettivi perseguiti con il ciclo propedeutico sono la verifica delle conoscenze di base, l’acquisizione delle competenze necessarie per proseguire la formazione in scienze naturali e un’introduzione alle scienze umane e sociali.

3

 La durata massima degli studi nel ciclo propedeutico è di due anni.

4

 Il superamento dell’esame propedeutico permette di acquisire 60 crediti ECTS ed è la condizione per passare al ciclo bachelor.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).

Art. 8Ciclo bachelor

1

 Il ciclo bachelor si articola su quattro semestri.

2

 Gli obiettivi perseguiti con il ciclo bachelor sono l’acquisizione delle basi scientifiche generali e specifiche relative al settore di studio e a un settore delle scienze umane e sociali.

3

 Deve essere superato al più tardi quattro anni dopo il superamento del ciclo propedeutico o, in caso di ammissione a un semestre superiore, entro un periodo che corrisponde al doppio del numero di semestri da svolgere.1

4

 Il ciclo bachelor è considerato superato con l’acquisizione di 120 crediti ECTS. Il superamento del ciclo bachelor è la condizione per passare al ciclo master. È fatto salvo l’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 giugno 20152 sulla verifica degli studi al PFL.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).
  2. RS 414.132.2
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).

Sezione 3 Master

Art. 9Tappe della formazione

1

 Il master si suddivide in due tappe formative:

  1. a.

    il ciclo master;

  2. b.

    il progetto di master.

2

 ...1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, con effetto dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).

Art. 10Ciclo master

1

 Gli obiettivi perseguiti con il ciclo master sono l’acquisizione delle conoscenze specifiche relative al campo di studio, necessarie per esercitare con perizia la professione, come pure lo studio di una disciplina di scienze umane e sociali.

2

 Per il ciclo master di 60 crediti ECTS è prevista una durata normale di un anno e una durata massima di due anni; per il ciclo master di 90 crediti ECTS è prevista una durata normale di un anno e mezzo e una durata massima di tre anni.

3

 Il ciclo master è considerato superato con l’acquisizione di 60 o 90 crediti ECTS.

Art. 11Progetto di master1

1

 Il progetto di master si articola su un semestre e permette di acquisire 30 crediti ECTS.

1bis

 Deve essere iniziato al più tardi entro un anno dal superamento del ciclo di master.2

2

 Deve essere portato a termine al più tardi entro tre anni dal passaggio al ciclo di master di 60 crediti ECTS e al più tardi entro quattro anni dal passaggio al ciclo di master di 90 crediti ECTS.3

3

 Per avviare il progetto di master è necessario dapprima portare a termine con successo il ciclo master. È fatto salvo l’articolo 29 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi al PFL; in caso di applicazione di tale articolo, il superamento del ciclo master è condizione essenziale per concludere con successo il progetto di master.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O della Direzione del PFL del 17 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 397).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 17 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 397).

Sezione 4 Durata della formazione

Art. 12Condizioni legate alla durata1

1

 I crediti ECTS richiesti devono essere acquisiti entro la durata massima prevista dalla presente ordinanza per i singoli cicli di formazione.

2

 La scuola può, in deroga a quanto previsto al capoverso 1, prolungare la durata massima di un ciclo di formazione o accordare un’interruzione tra due cicli ad uno studente che possa addurre, non appena ne venga a conoscenza e prima che termini la durata massima prevista, un motivo valido, quale una malattia prolungata, una maternità o un obbligo di prestare servizio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).

Sezione 5 Altre disposizioni

Art. 13Mobilità

1

 Nel quadro del promovimento della mobilità, il PFL può autorizzare gli studenti iscritti al PFL a studiare durante un semestre o un anno presso un’altra scuola universitaria oppure a realizzare il progetto di master presso un’altra scuola universitaria, nel settore pubblico o nell’industria. Le verifiche delle prestazioni superate con successo presso un’altra scuola universitaria sono prese in considerazione se il programma di studio è stato precedentemente concordato con il responsabile del campo di studio del PFL.

2

 Si applicano le direttive della scuola.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della Direzione del PFL del 30 giu. 2015, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2015 2539).

Art. 14Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato II.

Art. 15Disposizioni transitorie

1

 Il diploma è rilasciato fino al 31 dicembre 2004.

2

 I titoli di bachelor e master sono conferiti dal 1° gennaio 2005.

Art. 16Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 18 ottobre 2004.

2

 L’allegato II entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Allegati

  • Titoli e designazioni professionali
  • Modifica del diritto vigente

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).