Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
(art. 1 legge sui PF)
Il settore dei politecnici federali (settore dei PF) è formato:
- a.
dai politecnici federali (PF):
- 1.
il Politecnico federale di Zurigo (PFZ),
- 2.
il Politecnico federale di Losanna (PFL);
- b.
dagli istituti di ricerca:
- 1.
l’Istituto Paul Scherrer (IPS),
- 2.
l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP),
- 3.
il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR),
- 4.
l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA);
- c.
dall’organo direttivo strategico:
- [tab]
il Consiglio dei PF e il suo stato maggiore;
- d.
dall’organo di ricorso indipendente:
- [tab]
la Commissione di ricorso dei PF.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 237).
Art. 1aCompiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PF1
I compiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PF sono elencati nell’allegato 1.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 237).
Sezione 2 Consiglio dei PF
Art. 2Membri del Consiglio dei PF
(art. 24 cpv. 1 e 2 legge sui PF)
1 Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.
2 Chi non è membro a tempo pieno del Consiglio dei PF può esercitare la sua attività fino al termine dell’anno in cui compie 70 anni.
3 Al momento della nomina, il Consiglio federale stabilisce la retribuzione di base, l’indennità giornaliera e il rimborso delle spese.
4 Sono fatte salve le prescrizioni speciali per il presidente del Consiglio dei PF, i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca membri del Consiglio dei PF.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 237).
Art. 2aIndicazione delle relazioni d’interesse1
1 Sono oggetto dell’indicazione delle relazioni d’interesse le attività di cui all’articolo 8f capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale svizzero3.
3 Se in occasione della nomina il membro del Consiglio dei PF ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d’interesse oppure ha omesso di comunicarne la modifica durante il suo mandato nonostante la richiesta in tal senso del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sussiste un motivo grave secondo l’articolo 24 capoverso 4 della legge sui PF, e il membro può essere revocato.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2555).
- RS 172.010.1
- RS 311.0
(art. 17 cpv. 1 legge sui PF)
1 La costituzione e la fine del rapporto di lavoro del presidente del Consiglio dei PF sono rette dall’articolo 14 capoversi 2 e 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers).2
2 Il rapporto di lavoro del presidente termina con il raggiungimento dei limiti d’età stabiliti nell’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). In casi eccezionali il Consiglio federale può, con il consenso del presidente, prolungare il rapporto di lavoro.
3 Lo stipendio è calcolato in base alla classificazione del segretario di Stato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).4
4 La valutazione è effettuata dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e deve essere approvata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin).5
5 Per il resto si applicano per analogia le prescrizioni dell’ordinanza del 15 marzo 20016 sul personale del settore dei PF.
- RS 172.220.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1797).
- RS 831.10
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1797).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1797).
- RS 172.220.113
Art. 4Pianificazione, gestione e supervisione strategica
(art. 25 cpv. 1 lett. a e c legge sui PF)
1 Al Consiglio dei PF competono la pianificazione, la gestione e la supervisione a livello strategico (supervisione strategica).
2 La supervisione strategica riguarda in particolare gli obiettivi strategici1 e gli accordi sugli obiettivi.
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2555). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Il Consiglio dei PF presenta proposte al DEFR, a destinazione del Consiglio federale, segnatamente in merito:1
- a.
alla pianificazione della Confederazione, per quanto interessi il settore dei PF;
- b.
il preventivo e il consuntivo;
- c.
l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di atti legislativi riguardanti il settore dei PF;
- d.
la nomina, il licenziamento e le dimissioni dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca;
- e.
la creazione e la soppressione di istituti di ricerca.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2555).
Art. 6Indagini conoscitive1
Prima di decidere sugli affari di cui all’articolo 5 lettere a, c ed e, il Consiglio dei PF consulta i PF e gli istituti di ricerca interessati, i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2007, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 355).
Sezione 3 Direttori delle scuole e degli istituti di ricerca
Art. 7Rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca1
(art. 17 cpv. 1 legge sui PF)
1 Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.
2 La costituzione e la fine del rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca sono rette dall’articolo 14 capoversi 2 e 3 LPers2; è fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF.
3 Il rapporto di lavoro termina con il raggiungimento dei limiti d’età stabiliti nell’articolo 21 LAVS3. In casi eccezionali il Consiglio federale può prolungare il rapporto di lavoro d’intesa con la persona interessata.
4 In caso di risoluzione senza colpa o di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:
- a.
i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
- b.
- c.
la situazione personale e lavorativa;
- d.
5 Lo stipendio è calcolato in base alla classificazione del segretario di Stato della SEFRI.
6 Le valutazioni sono effettuate dal capo del DFF e devono essere approvate dalla DelFin.
7 Per il resto, si applicano per analogia le prescrizioni dell’ordinanza del 15 marzo 20014 sul personale del settore dei politecnici federali.
8 In casi motivati, il Consiglio federale può assoggettare il rapporto di lavoro al Codice delle obbligazioni5.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1797).
- RS 172.220.1
- RS 831.10
- RS 172.220.113
- RS 220
Art. 7aOccupazioni accessorie1
1 L’esercizio di occupazioni accessorie remunerate da parte dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca è retto dall’articolo 11 dell’ordinanza del 19 dicembre 20032 sulla retribuzione dei quadri.
2 L’intenzione di esercitare occupazioni accessorie a titolo gratuito deve essere notificata al Consiglio dei PF se tali occupazioni:
- a.
potrebbero ridurre la capacità di rendimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri;
- b.
potrebbero condurre a conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 11 capoverso 4 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri.
3 Deve essere notificata anche l’intenzione di esercitare occupazioni accessorie che potrebbero danneggiare la reputazione del settore dei PF.
4 Il Consiglio dei PF può vietare l’esercizio di occupazioni accessorie soggette all’obbligo di notifica oppure vincolarle a riserve e condizioni; sono fatte salve le competenze di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri.
5 La parte di reddito da attività accessorie che secondo l’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri va consegnata al datore di lavoro, deve essere consegnata al PF o all’istituto di ricerca di cui la persona interessata fa parte.
6 Su richiesta, il Consiglio federale può decidere l’esonero totale o parziale dall’obbligo di consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie.
7 Il Consiglio dei PF può emanare direttive sulla procedura di notifica e sul controllo del rispetto delle disposizioni relative alle occupazioni accessorie.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1797).
- RS 172.220.12
Art. 8Diritto di presentare proposte1
I presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca sottopongono al Consiglio dei PF proposte per l’assunzione degli altri membri delle direzioni delle loro scuole o delle loro direzioni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1797).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1797).
Sezione 4 Obiettivi strategici e attuazione
Art. 10Preparazione degli obiettivi strategici
1 Il DEFR1 elabora gli obiettivi strategici. Il presidente del Consiglio dei PF viene coinvolto nella preparazione degli obiettivi strategici.
2 Dopo aver consultato i PF e gli istituti di ricerca, il Consiglio dei PF esprime il suo parere sul progetto di mandato di prestazione.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
Art. 11Modifica degli obiettivi strategici
(art. 33 cpv. 4 legge sui PF)
11 Il Consiglio dei PF può proporre al DEFR modifiche degli obiettivi strategici.
2 Alle modifiche agli obiettivi strategici si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 10.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2555).
Art. 12Accordi sugli obiettivi e ripartizione dei mezzi finanziari
1 Il Consiglio dei PF definisce gli accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca sulla base di quanto stabilito negli obiettivi strategici ed entro il limite di spesa. Per la definizione degli accordi, il Consiglio dei PF si fonda sulla sua pianificazione strategica e sui piani di sviluppo dei PF e degli istituti di ricerca.1
3 Prima di ripartire i mezzi finanziari tra i PF e gli istituti di ricerca, il Consiglio dei PF destina una parte della somma alla copertura delle proprie spese amministrative e delle spese di gestione della Commissione di ricorso dei PF, nonché al versamento di incentivi finanziari e di finanziamenti iniziali.
4 I mezzi finanziari ripartiti annualmente devono corrispondere ai crediti a preventivo autorizzati.3
5 In caso di sostanziale cambiamento della situazione, gli accordi sugli obiettivi e la ripartizione dei mezzi finanziari vengono adeguati alle nuove circostanze.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2555).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2555).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2555).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2555).
Art. 14Valutazione intermedia dell’adempimento del mandato1
1 Alla metà del periodo di prestazione, il DEFR effettua una valutazione intermedia globale dell’adempimento del mandato. A tal fine esso si basa sulle valutazioni e sui rapporti di gestione del Consiglio dei PF, nonché sui rapporti di quest’ultimo concernenti il raggiungimento degli obiettivi strategici; inoltre commissiona una valutazione a un gruppo di esperti internazionale e indipendente.
2 La valutazione intermedia dell’adempimento del mandato è presa in considerazione per la definizione degli obiettivi strategici del periodo di prestazione successivo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2555).
Sezione 5 ...
- Abrogati dall’art. 39 n. 1 dell’O del 5 dic. 2014 sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4579).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2007 (RU 2007 355). Abrogato dall’art. 39 n. 1 dell’O del 5 dic. 2014 sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4579).
Sezione 5a Media sociali
Art. 19bUso dei media sociali
Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono diffondere informazioni attraverso i media sociali e gestire a questo scopo propri profili se:
- a.
i contenuti di tali profili sono accessibili a tutte le persone residenti in Svizzera;
- b.
possono rendere inaccessibili in qualsiasi momento i loro profili e i contenuti.
Art. 19cGestione di profili interattivi
1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono gestire nei media sociali profili con funzioni interattive se:
- a.
tutte le persone residenti in Svizzera possono apportarvi contribuiti;
- b.
il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono reagire con contributi propri ai contributi degli utenti;
- c.
il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti;
- d.
il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono bloccare degli utenti in modo tale che questi ultimi non possano più apportare contributi.
2 Essi garantiscono la possibilità di essere contattati attraverso i propri profili.
Art. 19dModerazione di profili interattivi
1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono, sui loro profili interattivi, sopprimere contributi che:
- a.
incitano a commettere delitti o crimini;
- b.
incitano all’odio o alla violenza;
- c.
includono contenuti che, manifestamente, ledono l’onore, hanno carattere minatorio, discriminatorio o pornografico oppure rappresentano atti di cruda violenza;
- d.
sono manifestamente inappropriati;
- e.
sono manifestamente non veritieri;
- f.
- g.
appaiono generati automaticamente.
2 Se sono straordinariamente numerosi, i contributi possono essere soppressi automaticamente per un determinato periodo di tempo.
3 In caso di violazioni particolarmente gravi o reiterate, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono bloccare un utente. L’utente può chiedere informazioni sul motivo del blocco e chiedere che sia tolto dopo due anni.
Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono definire in direttive il loro uso dei media sociali.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 20Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 237).
Art. 21Disposizioni transitorie
1 Il 1° gennaio 2005 i beni mobili acquisiti prima del 1° gennaio 2000 saranno trasferiti gratuitamente al settore dei PF e diverranno proprietà dei PF e degli istituti di ricerca.
2 Le disposizioni emanate in virtù dell’ordinanza del 6 dicembre 19991 sul settore dei PF restano in vigore fintanto che non saranno sostituite da nuove disposizioni emanate in virtù della modifica del 21 marzo 20032 della legge sui PF o della presente ordinanza.
3 Fino all’entrata in vigore dell’ordinanza del Consiglio dei PF sulla contabilità, si applicano sussidiariamente alla presente ordinanza le disposizioni della legislazione sulle finanze federali.
- [RU 2000 198]
- RU 2003 4265
Art. 22Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Allegati
- Abrogazione e modifica del diritto vigente
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.