Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche, ordina:
Art. 1Oggetto, principi e scopo
1 La presente ordinanza disciplina gli esami cantonali di maturità liceale nel 2022 (esami di maturità 2022) in considerazione dell’epidemia di COVID-19.
2 Gli esami di maturità 2022 si svolgono secondo le disposizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 19951 sulla maturità (ORM) e delle normative cantonali pertinenti. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.
3 I Cantoni garantiscono lo svolgimento degli esami di maturità 2022 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.
4 Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento degli esami di maturità 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, i Cantoni possono derogare, nell’ambito della presente ordinanza, alle disposizioni per il riconoscimento definite nell’ORM.
5 Lo scopo della presente ordinanza è che gli esami di maturità 2022:
- a.
si possano svolgere nei Cantoni secondo condizioni quadro il più possibile uniformi; e
- b.
permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell’ORM.
- RS 413.11
Art. 2Materie d’esame
RS 413.11I Cantoni possono decidere che l’esame di maturità non si svolga in tutte le materie d’esame di cui all’articolo 14 ORM.
Art. 3Determinazione delle note di maturità
1 Se in una materia che normalmente prevede sia un esame scritto sia un esame orale è possibile svolgere soltanto uno dei due esami, in deroga all’articolo 15 capoverso 1 lettera a ORM1 la nota di maturità è determinata per tre quarti sulla base dei risultati dell’ultimo anno in cui la materia è stata insegnata e per un quarto sulla base dei risultati dell’esame di maturità orale o scritto sostenuto dal candidato.
2 Se in una materia non è possibile svolgere l’esame finale, in deroga all’articolo 15 capoverso 1 lettera a ORM la nota di maturità è determinata sulla base dei risultati dell’ultimo anno in cui la materia è stata insegnata.
- RS 413.11
Art. 4Obbligo di comunicazione
In caso di deroghe ai sensi degli articoli 2 e 3, l’autorità cantonale competente lo comunica immediatamente alla Commissione svizzera di maturità.
Art. 5Mancato superamento dell’esame
1 Ai maturandi che non hanno superato l’esame di maturità sulla base delle note determinate secondo l’articolo 3 il Cantone competente offre la possibilità di sostenere, in tempo utile prima dell’inizio del semestre autunnale 2022 delle scuole universitarie, gli esami che non sono stati svolti.
2 Le note di maturità di questi esami sono determinate secondo le disposizioni ordinarie dell’articolo 15 ORM1 e le disposizioni cantonali pertinenti.
- RS 413.11
Art. 6Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
2 Si applica fino al 31 dicembre 2022.